Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43539 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma nel procedimento a carico di:
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, ché ha richiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria della difesa di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME, che ha richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato colpevole NOME COGNOME in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso la continuazione
in ordine alla contestata ipotesi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rideterminando la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.333,00 di multa.
La Corte d’appello, pur rigettando il motivo di gravame in ordine al trattamento sanzionatorio, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, ha ritenuto assorbite le ipotesi di reato (detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina), accogliendo le ragioni della difesa appellante che aveva censurato l’ipotizzato concorso formale tra la condotta che aveva visto il ricorrente cedere una dose di sostanza stupefacente a soggetto rimasto ignoto e quella di illecita detenzione di sostanza stupefacente dello stesso tipo /che veniva rinvenuta e sequestrata dalla polizia giudiziaria in una aiuola posta in prossimità dei luoghi dell’accertata condotta.
La Procura generale di Roma impugna la decisione della Corte di appello limitatamente alla parte di decisione che ha ritenuto assorbita la condotta di cessione di sostanza stupefacente a soggetto rimasto ignoto, rispetto a quella di detenzione della medesima sostanza. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha preso in esame che tra le due condotte non sussisteva la medesimezza dell’oggetto materiale, visto che la dose ceduta a soggetto ignoto costituiva solo parte della sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuta al fine di cessione, tanto che, qualora i verbalizzanti avessero continuato a osservare il COGNOME, avrebbe portato a termine ulteriori condotte di illecita cessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui l’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sia che riguardi le ipotesi di cui ai commi 1 e 4, sia che attenga all’ipotesi lieve di cui al comma 5) ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi enunciate, quali la detenzione, la vendita, il trasporto, la cessione, ecc., dall’altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando lo stesso fatto concreto realizzi contestualmente più azioni tipiche ricomprese dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (cfr. ex multis, (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270266; Sez. 3 n. 7404 del 15/01/2015, COGNOME, Rv. 262421).
Tali principi si pongono in continuità con quanto già affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 36523 del 26/06/08, Baire, Rv. 242014). che ha rilevato come, affinché le condotte illecite minori perdano la loro individualità e vengano assorbite nell’ipotesi più grave, occorre, «la presenza di queste circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti d un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità».
Invero, sulla base degli accertamenti in fatto non posti in discussione dal Procuratore generale ricorrente, l’imputato veniva visto estrarre da una siepe della sostanza che poi consegnava a persona non identificata che in precedenza gli aveva consegnato una banconota. L’intervento dei militari che avevano osservato la scena portava alla perquisizione del COGNOME, trovato in possesso della somma di euro 70, mentre il controllo della siepe portava al sequestro di altre dosi della medesima sostanza.
Tutto ciò premesso, dalle conformi decisioni di merito risulta chiaro, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore ricorrente – che deduce l’assenza della medesimezza della sostanza stupefacente afferente alla condotta illecita contestata – che la sostanza stupefacente ceduta a soggetto ignoto fosse solo parte della complessiva quantità illecitamente detenuta e rinvenuta occultata in una siepe; la Corte di appello ha, inoltre, preso atto che la condotta di cessione della dose di sostanza stupefacente dovesse ritenersi meno grave rispetto a quella che vedeva l’imputato detenere altre dosi già predisposte per lo spaccio e nascoste nello stesso luogo in cui poco prima era stata prelevata la dose ceduta.
In tal modo, in conformità con i principi sopra citati, risulta evidente come: a) la sostanza stupefacente ceduta a soggetto ignoto facesse parte della provvista occultata nella siepe; b) il soggetto fosse lo stesso non essendosi neppure rilevata la presenza di altre persone; c) che le condotte si fossero susseguite senza apprezzabile soluzione di continuità e sorrette da un unico fine.
-5- , Le conclusioni sopra esposte fanno, pertanto, ritenere giuridicamente ineccepibile l’apprezzato assorbimento della complessiva condotta posta in essere dall’imputato con esclusione dell’ipotizzato concorso formale tra singoli frammenti di azione tutti ricompresi nella fattispecie di cui all’art. 73, comnna 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 12/10/2023.