Assorbimento Reato Detenzione Arma: Quando le Condotte non sono Contemporanee
Il principio di specialità e il concetto di concorso di reati sono cardini del diritto penale, ma esistono situazioni in cui un reato ne ‘assorbe’ un altro. Un caso emblematico riguarda la detenzione e il porto di armi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: l’assorbimento reato detenzione arma nel reato di porto illegale avviene solo in una condizione specifica, quella della perfetta contemporaneità delle condotte. Se la detenzione si protrae nel tempo, i due reati restano distinti e punibili separatamente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello per i reati di porto e detenzione illegale di un’arma comune da sparo. La difesa del ricorrente sosteneva che il reato di detenzione avrebbe dovuto essere considerato ‘assorbito’ da quello, più grave, di porto d’arma, evitando così una doppia condanna per un fatto sostanzialmente unitario. Tuttavia, l’istruttoria aveva accertato una circostanza decisiva: sebbene il porto e l’inizio della detenzione fossero coincisi, la detenzione dell’arma si era protratta per altri cinque giorni dopo che il porto era cessato. Questo scarto temporale è diventato il fulcro della discussione giuridica.
L’Ordinanza della Corte e il Principio dell’Assorbimento Reato Detenzione Arma
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno fatto riferimento alla propria consolidata giurisprudenza, richiamando una sentenza del 2015 che aveva già tracciato la linea guida in materia. Il punto centrale del ragionamento è che l’assorbimento tra i due reati non è automatico ma è subordinato alla contemporaneità delle due azioni.
In altre parole, il reato di detenzione viene ‘consumato’ da quello di porto solo quando la detenzione si esaurisce nel momento stesso in cui l’arma viene portata illegalmente fuori dalla propria abitazione. Se, come nel caso di specie, la detenzione continua autonomamente anche dopo la fine del porto, essa acquista una propria e distinta rilevanza penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su una logica giuridica precisa. Il bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatrici, pur essendo simile (la sicurezza pubblica), viene leso in momenti e con modalità diverse. Il porto illegale d’arma rappresenta un pericolo immediato e dinamico per l’ordine pubblico, legato allo spostamento dell’arma in un luogo pubblico o aperto al pubblico. La detenzione illegale, invece, rappresenta un pericolo potenziale e statico, ma prolungato nel tempo.
Quando la detenzione prosegue per cinque giorni dopo il porto, si configura una nuova e autonoma offesa al bene giuridico tutelato. La condotta non è più un tutt’uno con il porto, ma diventa un comportamento illecito a sé stante. La Corte ha ritenuto, senza illogicità manifesta, che questa prosecuzione precludesse l’applicazione del principio di assorbimento. L’azione di detenere l’arma per giorni ha una sua autonomia e disvalore penale che non può essere annullato dal precedente episodio di porto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione conferma un orientamento rigoroso e ha importanti implicazioni pratiche. Chiunque sia trovato in possesso di un’arma illegalmente portata e detenuta non può dare per scontato che verrà punito solo per il reato di porto. Se le indagini dimostrano che la detenzione si è protratta per un periodo successivo e autonomo rispetto al porto, l’imputato risponderà di entrambi i reati in concorso. Questa ordinanza serve da monito: la durata della detenzione è un fattore cruciale che può determinare una differenza significativa nell’esito del procedimento penale, aggravando la posizione dell’imputato.
Quando il reato di detenzione illegale di un’arma viene assorbito da quello di porto illegale?
Il reato di detenzione viene assorbito in quello di porto soltanto quando vi è perfetta contemporaneità tra le due condotte, cioè quando la detenzione si esaurisce con l’azione del porto.
Cosa accade se la detenzione dell’arma continua anche dopo che è cessato il porto?
Se la detenzione prosegue autonomamente dopo la fine del porto, come nel caso esaminato in cui è durata per altri cinque giorni, essa non viene assorbita. Le due condotte vengono considerate reati distinti e autonomi, e l’imputato può essere condannato per entrambi.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la distinzione tra i due reati contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCAFATI il 13/07/1990
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso sia manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui l’assorbimen del reato di detenzione di arma comune da sparo nel reato di porto della medesima arma si verifica soltanto quando vi sia contemporaneità tra le due condotte (Sez. 6, Sentenza n. 46778 del 09/07/2015, Coscione, Rv. 265489), circostanza in modo non manifestamente illogico ritenuta non esistente nel caso in esame in cui la detenzione dell’arma inizia insieme al po della stessa ma poi prosegue autonomamente per ulteriori cinque giorni, circostanza che preclude l’assorbimento del reato di detenzione in quello di porto esauritosi cinque giorni pri
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.