Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41339 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41339 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE DI PACE di EMPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Empoli, con sentenza del 14/9/2022, ritenuta la continuazione e riconosciuta la recidiva infraquinquennale, ha condannato NOME COGNOME alla pena complessiva di euro 12.000,00 in relazione ai reati di cui all’art. art. 10 bis, comma 1 D.Lgs 286/1998 (capo 1: per essersi trattenuto nel territorio nazionale in assenza del permesso di soggiorno e dei documenti di identità che non mostrava ai CC il 10/10/2019) e di cui all’art. 14, comma 5 D.Lgs 286/1998 (capo 2: perché senza giustificato motivo permaneva nel territorio italiano in violazione dell’ordine di espulsione del AVV_NOTAIO del 2/10/2019 e di allontanamento dal territorio del AVV_NOTAIO del 2/10/2019, notificatogli in pari data che disponeva l’espulsione con l’ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine perentorio di 7 giorni dalla data del 7/5/2017, accertato in Catelfiorentino il 10/10/2019).
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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge. Nel primo motivo la difesa che il reato di cui al capo 2) in virtù delle date indicate nel capo di imputazione, sarebbe impossibile.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa eccepisce la nullità della sentenza in quanto il fatto contestato all’imputato nel capo 2) non è il reato di cui all’art. 14, comma 5 ma, piuttosto, sarebbe quello di cui all’art. 14, comma 5 ter D.Lgs 286/1999.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. in quanto il fatto di cu al capo 1), essersi trattenuto nel territorio nazionale, configurerebbe la medesima condotta contestata al capo 2), la permanenza illegittima, per cui al ricorrente dovrebbe essere applicata la sola fattispecie di cui all’art. 14, comma 5 ter 286/1998.
In data 2 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione in ordine alla formulazione dell’imputazione di cui al capo 2) ievidenziando che il reato in questa contestato, considerate le date indicate, sarebbe impossibile nonché che la sentenza, che in effetti farebbe riferimento al reato di cui all’art. 14, comma 5 ter piuttosto che a quello di cui al comma 5 della stessa norma, sarebbe nulla.
Le doglianze sono infondate.
Al di là dell’errore materiale costituito dEllla sbagliata indicazione delle date riportat e del comma indicato nella contestazione, non risulta che l’imputato abbia subito alcun pregiudizio da quella che deve essere pertanto definita come una mera irregolarità (cfr. Sez. 1, n. 38703 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256758 – 01).
L’eventuale imprecisione degli elementi contenuti nella contestazione, peraltro facilmente superabile sulla base degli elementi in atti e attraverso la lettura dei documenti amministrativi comunque correttamente citati, non ha infatti determinato alcuna violazione del diritto di difesa in quanto la descrizione del fatto risultava caratterizzata d un’adeguata specificità e ha pertanto consentito, come avvenuto, all’imputato di articolare compiutamente le proprie difese in relazione al fatto contestato, così come poi ritenuto in sentenza (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01).
Ciò anche senza considerare che ogni eventuale questione circa la regolarità del capo di imputazione e la nullità dello stesso avrebbe dovuto comunque essere eccepita prima dell’apertura del dibattimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01
Né, d’altro canto, può ritenersi che il reato accertato e ritenuto sia impossibile.
Facendo riferimento alla data dei documenti citati nel capo di imputazione, infatti, la condotta contestata risulta essere stata correttamente circostanziata e specificata anche con riferimento al tempo e la realizzazione della stessa non era impossibile, così come accertato dagli operanti e conseguentemente ritenuto in sentenza.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. in quanto il fatto di cui al capo 1), essersi trattenuto nel territorio nazional configurerebbe la medesima condotta contestata al capo 2), la permanenza illegittima, per cui al ricorrente dovrebbe essere applicata la sola fattispecie di cui all’art. 14, comma 5 ter 286/1998.
La doglianza è fondata.
Una volta che è stato emesso un ordine di allontanamento e che l’imputato non vi ha adempiuto, la sua illegale permanenza sul territorio può essere sanzionata solo dalla fattispecie specifica e più grave prevista dall’art. 14, comma 5 ter D.Lgs 256/1998, che configura una ipotesi di reato permanente, e non contemporaneamente da quello di cui all’art. 10 bis D.Lgs 2566/1998.
I due reati, infatti, non concorrono ma eventualmente possono succedersi, nel senso che una volta intervenuta condanna o assoluzione per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, cessata cioè la permanenza di tale reato, se non è possibile emettere un secondo ordine di allontanamento o fino a quando non viene emesso, la permanenza illegale nel territorio può essere sanzionata dall’art. 10 bis (cfr. in termini coincidenti Sez. 1, n. 25860 dell’8/2/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 7, n. 22320 del 18/2/2015, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 18 del 01/12/2010, dep. 2011, El Bourimi, Rv. 249434Sez. 1, n. 45094 del 16/11/2010, Chornopis’Ky, Rv. 249419 – 01).
Nel caso di specie, pertanto, la permanenza illegale dell’imputato sul territorio successiva all’emissione dell’ordine di allontanamento a cui lo stesso non ha adempiuto può essere sanzionata solo dalla fattispecie specifica e più grave prevista dall’art. 14, comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998 e non contemporaneamente da quella di cui all’art. 10 bis del più volte citato decreto legislativo.
In assenza di una pronuncia (sia essa di assoluzione o di condanna) in merito alla violazione dell’ordine di allontanamento -ipotesi questa nella quale si configura la fattispecie meno grave di cui all’art. 10 bis perché la permanenza nel territorio si protrae dopo la cessazione di quella prevista dal reato più grave- le condotte sono infatti temporalmente sovrapponibili, con la conseguenza che il fatto per cui è intervenuta condanna è lo stesso e il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998 deve considerarsi assorbito nel più grave reato di cui all’art. 14 comma 5 ter.
Per tale ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998, e la pena per il residuo
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reato, eliminata quella di euro mille applicata dal giudice di merito in continuazione, deve essere rideterminata in euro undicimila di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui capo 1) perché assorbito nel reato di cui al capo 2) ed elimina la relativa pena di euro 1.000,00 di multa, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo 1.) in euro 11.000,00 di multa, rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 18 maggio 2023.