Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43740 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43740 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CANTU’ il 20/11/1976
avverso la sentenza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Bergamo, con sentenza del 3 maggio 2024, ha assolto, ex art. 129 cod. proc. pen., NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n 7 cod. pen. commesso in Bergamo il 16 dicembre 2016, in quanto non punibile ex art. 131 bis cod. pen.
Avverso la sentenza l’imputata, COGNOME> a mezzo del difensore, COGNOME> ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per essersi il Tribunale pronunciato de plano senza aver dato avviso alle parti. La ricorrente osserva che:
in data 21 ottobre 2020 era stato notificato all’imputata avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine al reato su indicato: a seguito di tale avviso era stata depositata, il 16 novembre 2020, la nomina del difensore di fiducia;
-in data 30 gennaio 2024, COGNOME lo stesso difensore aveva richiesto informazioni sullo stato del processo e gli era stato risposto che sarebbe stato trattato all’udienza del 22 maggio 2024, previ avvisi di rito;
-in data 3 maggio 2024 il difensore aveva ricevuto presso il suo studio la notifica della GLYPH sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. GLYPH di assoluzione dell’imputata per essere il reato ascrittole non punibile ex art. 131 bis cod. pen. emessa in camera di consiglio, senza che le parti fossero state avvisate.
Il mancato rispetto del principio del contraddittorio ha determinatosostiene il ricorrente- la nullità della sentenza.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputata in data 6 ottobre 2024 ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Da quanto emerge dagli atti (consultabili, essendo stato dedotto error in procedendo: Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) il Tribunale ha assolto la ricorrente, ex art. 129 cod. proc. pen., ravvisando la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal rituale avviso alle parti.
3.La sentenza così emessa è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del diritto al contraddittorio.
Tale principio è stato affermato con riferimento al giudice dell’udienza preliminare, che, investito della richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio dell’imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, senza previa fissazione della udienza in camera di consiglio (Sez. 2, n. 45049 del 25/11/2008, COGNOME, Rv. 241979 – 01). E’ stato affermato con riferimento al giudice dell’udienza preliminare, che investito della richiesta di rinvio a giudizio, non può emettere, nei confronti di imputato minorenne, sentenza di non doversi procedere per difetto di imputabilità, senza previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio, in quanto è necessario consentire allo stesso di far valere le sue difese onde evitare l’iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale (Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F. Rv. 283367 – 03). E’ stato affermato con riferimento al giudizio d’appello, in cui non è consentita la pronuncia di sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469, ovvero dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, COGNOME, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 265700; Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255862) per intervenuta prescrizione, emessa de plano, (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, COGNOME,cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, COGNOME, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, COGNOME, Rv. 250499), Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Il principio deve essere affermato anche con riferimento alla sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
Le Sezioni unite di questa Corte, nell’affermare GLYPH che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., nella motivazione della decisione hanno ricordato che
l’istituto «pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del contraddittorio tra l’accusa, la difesa e persino la persona offesa, se esistente, perché implica l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all’imputato; esso comporta peraltro effètti non integralmente liberatori per l’imputato e la necessità di assicurare tale garanzia viene riconosciuta anche nella fase dell’archiviazione del procedimento dall’art. 411, comma 1-bis, cod. 2 proc. pen. Pertanto, è corretto ritenere che sia preclusa al giudice, richiesto di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportamento illecito per l’ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del processo, viene attivato dall’accusa in assenza di qualunque tipo di confronto preventivo con l’imputato e la sua difesa» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715, in motivazione).
La sentenza di assoluzione per essere il fatto non punibile per particolare tenuità dell’offesa presuppone un accertamento in positivo della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riconducibilità all’imputato e rispetto tali elementi, una volta divenuta irrevocabile, ha efficacia di giudicato. Tale sentenza non ha effetti liberatori per ·l’imputato, in quanto viene iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002 n.313 e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità (Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272877; Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270090; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, COGNOME, Rv. 266493; si veda altresì Sez. 3, n. 35277 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 267740).
Deve, dunque, ritenersi nulla la sentenza di assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. qualora, come nel caso in esame, essa sia stata emessa de plano, senza dare avviso alle parti.
Sulla nullità delle sentenza, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio, non incide l’intervenuta prescrizione del reato, maturata nel mese di giugno del 2024 (dopo la presentazione del ricorso avvenuta in data 13 maggio 2024).
Vero è che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale
nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1. n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 – 01).
Tuttavia, quando la esclusione della punibilità viene dichiarata senza che le parti siano state messe in grado di interloquire e senza che l’imputato abbia potuto esercitare il diritto di difesa sul merito della accusa, permane l’interesse del ricorrente alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata, pur se nel frattempo è maturata la prescrizione del reato.
In tale senso rileva la sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 2022, con cui è stato dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La Corte Costituzionale con tale sentenza ha rilevato che:
(i) la nozione di “ragionevole” durata del processo deve essere sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l’obiettivo di raggiungere il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo;
(ii) la violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014);
(iii) il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato proprio dall’art. 111 Cost. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. L’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività
della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen;
(iv) già in altre pronunce si era sottolineata l’essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell’accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale);
(v) coerente con tali principi, del resto, è l’art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e salva l’applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono», sicché l’istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all’ascolto delle loro ragioni.
Sulla base degli stessi principi, dunque, la intervenuta prescrizione del reato non può essere rilevata, nel caso in cui la pronuncia di assoluzione dell’imputato per essere il fatto non punibile ex art. 131 bis cod. pen. sia stata emessa de plano, ovvero senza previo ascolto delle ragioni delle parti. Permane, infatti, in capo all’imputato l’interesse alla celebrazione del processo nel corso del quale egli deve essere messo in grado di fare valere le sue eventuali difese orientate ad una assoluzione nel merito, attraverso la dimostrazione della evidenza della innocenza, ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., ovvero attraverso la rinuncia alla prescrizione (che può intervenire solo dopo che la stessa sia maturata: ex plurimis Sez. 3 n. 3758 del 20/10/2021, dep. 2022, COGNOME Rv. 282828 – 01).
Ne conselàue che la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, che dovrà procedere al giudizio previo avviso alle parti della celebrazione della udienza.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso. atti
Così deciso in Roma in data 7 novembre 2024