Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39238 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39238 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Milazzo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, e l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha richiesto l’annullamento con rinv dell’ordinanza impugnata; sentite le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insisti per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso l’ordinanza Tribunale di Messina che, ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello avverso iI provvedimento emesso dalla Corte di appello di Messina il 13 marzo 2024 con cui era stata negata l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo, ove il preven trova agli arresti, per esercitare un’attività lavorativa.
Il ricorrente, attualmente sottoposto a misura cautelare degli arr domiciliari, risponde di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffi
qualifica di partecipe confermata da questa Suprema Corte che ha annullato la decisione, quanto all’inizialmente contestato ruolo apicale, con rinvio alla Corte di appello di Messina.
Il Tribunale del riesame, evocate le ragioni che sono alla base dell’attuale stato cautelare, effettuate le verifiche per il tramite delle forze di polizia in ordine a condizioni personali e patrimoniali del nucleo familiare, ha ritenuto insussistente la condizione di assoluta indigenza richiesta quale presupposto dall’art. 284, comma 3; cod. proc. pen. ai fini della possibile autorizzazione all’allontanamento dall’abitazione per lo svolgimento di attività lavorativa.
Il ricorrente, per mezzo di un unico articolato motivo, deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Dopo aver ripercorso la vicenda processuale che interessa il ricorrente, in attesa della celebrazione del giudizio di rinvio da parte della Corte di appello di Messina a seguito di annullamento di questa Suprema Corte, rileva come il NOME sia detenuto da circa nove anni rispetto ai fatti contestati e, anche per il lungo tempo trascorso in vinculis, versi in condizione di assoluta indigenza, circostanze allegate in sede di gravame cautelare, deduce l’illegittima interpretazione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen..
La difesa osserva come, a fronte di misura cautelare da tempo gradata, quale chiara dimostrazione dell’affievolimento delle esigenze cautelari, il Tribunale si sia limitato ad apprezzare la sola consistenza del reddito del coniuge dell’istante, a fronte di giurisprudenza di legittimità che ritiene rilevanti le condizioni personal del cautelato e non anche quelle dei familiari o dei soggetti che dimorino nello stesso luogo.
Ciò nonostante ed anche a voler considerare il reddito del coniuge, egualmente viziata risulta, secondo il ricorrente, la parte dell’ordinanza che ha ritenuto di escludere lo stato di assoluta indigenza in cui versa, situazione da intendersi non quale condizione di assoluta necessità e strettamente legata a elementari bisogni primari della persona, ma tale da ricomprendere anche la necessità di affrontare spese per l’educazione e per il mantenimento in salute.
Sotto tale aspetto la difesa aveva dimostrato in quella sede, oltre alle affievolite esigenze cautelari, come gli ottocento euro percepiti mensilmente dalla moglie, al netto del pagamento delle utenze domestiche, delle tasse universitarie e della rata mensile del finanziamento per l’acquisto dell’auto, non avrebbero consentito, con i residui euro 250, una dignitosa esistenza di due individui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto contenente doglianze infondate, deve essere rigettato.
2. Deve premettersi che la concessione dell’autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata per il tempo strettamente necessario per recarsi al lavoro e la connessa libertà che ne deriverebbe, poiché astrattamente idonea a snaturare le finalità della custodia domestica, non costituisce un “diritto” del detenuto agli arresti domiciliari (Sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254428; Sez. 1, n. 103 del 01/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235341); si rende, infatti, necessario accertare che l’attività lavorativa proposta sia compatibile con le esigenze cautelari alla base della misura (Sez. 6, n. 32574 del 03/06/2005, COGNOME, Rv. 231869) costituente, ad ogni effetto, custodia parificabile a quella carceraria, come previsto dall’art. art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
La necessità di salvaguardare le esigenze cautelari deve essere presa, pertanto, in esame unitamente alla prospettata situazione legittimante la possibilità di essere autorizzati ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen.. norma che prevede che il sottoposto a misura cautelare donniciliare che non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o che versi in una situazione di assoluta indigenza, può essere autorizzato dal giudice ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare attività lavorativa.
La situazione di “assoluta indigenza” – come anche puntualizzato dal ricorrente – non può identificarsi con una condizione di “totale impossidenza”, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell’attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l’autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 273205; Sez. 2 n. 53646 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268852).
Detta verifica non deve essere intesa in senso esclusivamente “pauperistico”, dovendo farsi riferimento alle condizioni reddituali e patrinnoniali del soggetto, eventualmente comprensive delle utilità economiche costituenti anche esse reddito personale, che siano corrisposte dalle persone obbligate per legge o per rapporti contrattuali al suo mantenimento per motivi che prescindano dalla capacità al lavoro dell’assistito (Sez. 6, n. 32574 del 03/06/2005, COGNOME, cit.).
Seppure non possa pretendersi una sorta di prova legale in merito allo sta di assoluta impossidenza del nucleo familiare dell’istante (Sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 262775), ciò non lo esime dalla necessità di corroborare con adeguata allegazione la prospettata assoluta indigenza.
3. Ciò premesso in ordine al perimetro entro il quale deve essere apprezzata l’istanza volta al conseguimento dell’autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dal domicilio ove lo stesso si trova agli arresti, giuridicamente corretta risulta l’osservazione contenuta nell’ordinanza impugnata che ha dato atto degli esiti del controllo demandato alle forze di polizia da cui è emerso che il ricorrente non versasse in una situazione di assoluta indigenza in quanto convivente con la moglie che, proprietaria dell’abitazione in cui il nucleo viveva, svolge attività lavorativa alle dipendenze del proprio padre e percepisce uno stipendio di circa 800 euro al mese.
Per nulla illogica risulta, pertanto, la parte della decisione impugnata che, dando conto dell’apprezzata complessiva situazione economica, della natura e della entità delle spese familiari sostenute e dell’ammontare del reddito della moglie convivente, ha escluso che NOME COGNOME versasse in uno stato di indigenza.
Non è condivisibile la critica alla parte della decisione del Tribunale che ha apprezzato, ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., anche i redditi percepiti dalla moglie convivente sull’assunto che si debbano considerare solo quelli riferibili all’istante.
Il richiamo giurisprudenziale operato dalla difesa, invero, non tiene conto del fatto che, se è certamente vero che nella valutazione dell’assoluta indigenza debba farsi riferimento alle condizioni personali dell’indagato, essendo inconferenti quelle del nucleo familiare che dimori nello stesso luogo su cui non grava alcun obbligo di mantenere il congiunto sottoposto a misura restrittiva (Sez. 6, n. 32574 del 03/06/2005, Politanò, Rv. 231869; Sez. 2, n. 8276 del 30/01/2018, COGNOME, non massimata), ciò non consente di escludere dall’oggetto della verifica tutti coloro che invece sono legalmente tenuti al mantenimento del detenuto, come per esempio la moglie convivente, che, a prescindere da eventuali procedimenti di separazione in corso (che non fa venir meno detto obbligo), può, ed anzi, deve essere vagliata onde consentire una rigorosa applicazione della norma in esame (in detti termini si è espressa proprio Sez. 2, n. 8276 del 30/01/2018, COGNOME, non massimata).
Né può ritenersi necessaria una predeterminazione astratta dell’ammontare del reddito familiare che, in quanto rilevante ad altri fini, non risulta ex se idoneo a costituire elemento utile per la valutazione in merito alla sussistenza del
presupposto della assoluta indigenza. Non significativa, pertanto, risulta la circostanza che il cautelato donniciliare sia o meno ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ovvero si trovi nelle condizioni per la ammissione al beneficio (tra le tante, Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268852; Sez. 2, n. 12618 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 262775; sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999, COGNOME, Rv. 215522), dovendosi piuttosto accertare in concreto – con una valutazione che lascia al giudice del merito un margine di apprezzamento delle peculiarità ·di ciascun caso specifico – come tra l’altro effettuato dal Tribunale del gravame cautelare, la reale situazione del richiedente l’autorizzazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comnna 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 24/09/2024.