Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6306 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Taormina il 15/06/1990
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 23/06/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. udito l’avv. NOME COGNOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23 giugno 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, emessa in data 19 luglio 2022, che aveva condannato gli imputati COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, alle pene di legge per la violazione degli artt. 74 e dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale provvedimento gli imputati, tramite difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
All’udienza del 24 settembre 2024, celebratasi nell’ambito del procedimento R.G.N. 43395/2023, incardinato presso questa Corte, il Collegio della Terza
Sezione ha stralciato con ordinanza a verbale la posizione di NOME COGNOME ritenendo legittimo l’impedimento del suo difensore, NOME COGNOME
Tanto premesso il ricorso presentato da NOME NOME è articolato nei seguenti motivi.
3.1.Nel primo motivo si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al ruolo di compartecipe a lui attribuito nella compagine associativa.
Ad avviso della difesa la Corte d’appello non avrebbe chiarito quale contributo apprezzabile abbia fornito il ricorrente alla vita dell’associazione nonché gl elementi dai quali sia stata desunta l’adesione al programma criminoso, a fronte della mera sussistenza, tra il ricorrente e gli altri partecipi, di un rapport spaccio limitato a un breve periodo temporale, non essendovi la prova che egli si sia messo a disposizione del sodalizio in modo stabile e duraturo.
Né tali elementi potrebbero desumersi, come fatto dalla Corte d’appello, dal contenuto delle telefonate intercettate non significative in tal senso.
3.2.Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione; la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il ricorrere dell’ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, in ragione del coinvolgimento dell’imputato nella commissione dell’episodio di procacciamento di due chili di marjuana, così considerando erroneamente dirimente il solo criterio del quantitativo della sostanza stupefacente omettendo, invece, di considerare tutti gli indici ulteriori individuati dalla giurisprudenz legittimità.
6. Le doglianze vengono sostanzialmente riproposte in sede di motivi aggiunti e note difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’appello, con ragionamento immune dai vizi rilevati, ha illustrato, con ragionamento non manifestamente illogico, le ragioni poste a fondamento della condanna dell’odierno ricorrente.
Prendendo le mosse dalla irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità per reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù della sentenza della Sezione Sesta della Corte di cassazione n. 11237 del 08/02/2022, il Collegio ha evidenziato che, nell’ambito di tale sodalizio, NOME NOME era stato contattato dal COGNOME, vertice dell’organizzazione, dopo l’arresto del sodale COGNOME (con cui il COGNOME aveva rapporti fin dal dicembre 2012).
Ha valorizzato ai fini del giudizio di responsabilità le numerose conversazioni intercorse tra COGNOME Rosario, COGNOME NOME e COGNOME Massimo nelle quali i soggetti intercettati, pianificavano appuntamenti, facendo riferimento, in maniera criptica, a “situazioni che stavano bollendo” a “forniture” di “due o tre” ed alla necessità di non utilizzare i telefonini per le conversazioni.
Con ragionamento non manifestamente infondato e incensurabile in questa sede i giudici d’appello hanno ritenuto che i riferimenti criptici suindicati riferissero alla organizzazione e realizzazione di continue e costanti forniture di sostanza stupefacente.
In proposito giova ricordare l’insegnamento di questa Corte secondo cui secondo cui in tema di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezz della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte, v. Sez. 1 sent. n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640).
Sotto altro profilo, inoltre, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, quand’anche sia criptico o cifrato, costituisce pur sempre questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, sent. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Il Collegio territoriale, con ragionamento non manifestamente illogico, ha altresì desunto lo stabile inserimento del Vitale nel sodalizio valorizzando le numerose occasioni in cui il ricorrente ha incontrato il Pardo e il Castiglia.
Particolare rilievo è stato, poi, attribuito alle conversazioni intercettate in da 8 aprile 2014, contraddistinte dal progressivo n. 181 e 182, intercorse tra COGNOME ed un ignoto interlocutore e tra il COGNOME ed il COGNOME, perché indicative, per contenuto e per la successione cronologica delle stesse, del ruolo di fornitore del COGNOME nell’episodio che ha portato all’arresto di COGNOME NOME.
Da ultimo, i giudici d’appello hanno sottolineato che il COGNOME ha continuato a contribuire alla funzionalità e la operatività del sodalizio anche successivamente all’arresto del COGNOME, deponendo in tal senso l’incontro monitorato dalle forze dell’ordine tra COGNOME e COGNOME e le conversazioni in cui il primo chiedeva a secondo notizie del COGNOME, appellato convenzionalmente “zio”.
La Corte d’appello ha dunque fatto buon governo dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti l costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tal da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la
droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga». (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Rv. 254498 – 01; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 257798 – 01).
Il secondo motivo di gravame, è inammissibile perché riproduttivo della censura già sollevata in sede di appello e adeguatamente valutata leggi giudici di secondo grado.
La Corte d’appello, con ragionamento immune da censure di illogicità e contraddittorietà, ha reputato non riconoscibile l’ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce delle conversazioni intercettate degli altri elementi acquisiti che hanno restituito l’immagine di un sodalizio operativo con continuità ed efficienza, in grado di gestire anche forniture considerevoli, che si colloca al di fuori dei limiti contenuti delineati da norma invocata.
3.Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 21/11/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente