Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 549 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DUSSELDORF (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità
udito il difensore
AVV_NOTAIO chiede di annullare la sentenza e raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 9 novembre 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta ad NOME COGNOME il 10 aprile 2019 dal Tribunale di Reggio Emilia per il reato ex artt. 416, commi 1, 2 e 3 cod. pen. (capo A, da maggio 2013, accertati a giugno del 2014 ed ancora in atto) e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in quanto amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, associandosi con altri, emetteva fatture relative ad operazioni inesistenti per un ammontare complessivo pari ad C 1.883.777,33 di cui C 1.508.759,74 di imponibile ed C 331.994,56 di I.V.A. (capo B, in Reggio Emilia dal 29 settembre 2013 al 15 maggio 2014).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 416 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen.
La Corte di appello avrebbe risposto ai motivi di appello sull’associazione per delinquere in modo apparente, con affermazioni generiche e senza analisi dei singoli fatti dedotti ed adeguata descrizione dei criteri di valutazione delle prove; avrebbe omesso di esaminare gli elementi di prova contraria costituiti dalle testimonianze della pubblica accusa.
La sussistenza del programma criminoso sarebbe stata dedotta mediante presunzioni; la motivazione sarebbe fondata su mere congetture e supposizioni in relazione ad episodi che offrirebbero una spiegazione alternativa plausibile.
La Corte territoriale – nel confermare la sentenza di primo grado che avrebbe fondato la sussistenza del vincolo associativo sull’assunto per cui la RAGIONE_SOCIALE sarebbe una cartiera in quanto società non dotata di beni aziendali e sul presunto scambio di denaro tra i correi per la realizzazione delle false fatturazioni – avrebbe adoperato solo parte della testimonianza del teste di polizia giudiziaria COGNOME (udienza del 8 marzo 2017). Non avrebbe valutato le dichiarazioni rese nel controesame (pag. 155 e 158): il teste avrebbe riferito di non aver mai visto, presso il casello autostradale di Carpi, cosa NOME e NOME si fossero scambiati. La Corte di appello sarebbe incorsa sul punto nel travisamento della prova perché avrebbe desunto lo scambio da una intercettazione senza che siano stati rinvenuti effettivi riscontri e ciò sarebbe quanto meno illogico.
La motivazione mancherebbe anche sulla costituzione dell’associazione per delinquere: sarebbe stata dimostrata in dibattimento la commissione del solo reato, pur se continuato, ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Non sarebbero stati considerati i due elementi fondamentali che costituiscono un’associazione per delinquere: l’indeterminatezza dei reati e il patto criminale.
Poiché non sarebbero stati esaminati gli elementi addotti negli atti difensivi, si richiamano le questioni dedotte su tali punti.
Il controesame dell’ufficiale di polizia giudiziaria COGNOME (da pag. 97 dell’udienza del 8 marzo 2017) farebbe comprendere che «non siamo in presenza di un’associazione per delinquere». L’impianto investigativo si sarebbe concentrato esclusivamente sul reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, l’unico reato emerso dalle indagini per il quale sono stati rinvenuti validi elementi investigativi, incompatibili però, con l’associazione per delinquere che presuppone il compimento di indeterminati reati.
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, non vi sarebbe una sola fotografia che ritrae NOME COGNOME prelevare somme di denaro dalla banca.
La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la sussistenza di un concorso di persone nel reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; avrebbe ritenuto sussistente la fittizietà delle fatture semplicemente per la presenza delle stesse nelle sedi della società e non motiverebbe sul se le fatture siano state poi utilizzate effettivamente.
Inoltre, l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti nello stesso periodo di imposta concretizzerebbe un unico reato; le condotte contestate risalgono al periodo 2013-2014; vi sarebbe stata solo la commissione di un solo reato continuato.
L’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede che chi si avvale di fatture per operazioni inesistenti non risponde a titolo di concorso nel reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000: il reato ex art. 8 dovrebbe essere addebitato esclusivamente all’amministratore della società, sicché non potrebbe essere addebitato al ricorrente che non ricopriva all’epoca dei fatti tale carica.
Le sole intercettazioni non sarebbero idonee a provare la responsabilità, in assenza di ulteriori riscontri; non vi sarebbero riscontri da cui si posa desumere che il ricorrente rivestisse una carica diversa da quella di dipendente.
La responsabilità per il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe da attribuire al solo NOME COGNOME, quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE; gli altri soggetti, tra cui NOME COGNOME, potrebbero al massimo essere ritenuti responsabili a titolo di concorso, fermo il limite previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 74 d 2000.
Mancherebbero anche le prove del patto criminale e del luogo in cui sarebbe nata l’associazione per delinquere contestata al capo A dell’imputazione. Sul punto la motivazione sarebbe illogica: da un lato affermerebbe che la nascita
dell’associazione sia contestuale a quella della società RAGIONE_SOCIALE nel 2010; dall’altro riterrebbe che l’associazione sia stata operativa dal maggio 2013.
RAGIONE_SOCIALE, inizialmente denominata RAGIONE_SOCIALE, era stata creata da NOME COGNOME, fratello dell’imputato; dunque, sarebbe stata creata da un soggetto diverso dagli imputati, anche se nel 2013 passò «nelle mani» di NOME COGNOME.
Il ricorso, poi, analizza le prove «che portano la Corte territoriale ad affermare in maniera erronea una penale responsabilità dell’imputato».
Nel controesame (udienza 8 marzo 2017, pag. 97) l’AVV_NOTAIO. di polizia giudiziaria AVV_NOTAIO avrebbe riferito che se pure all’inizio dell’attività investigativa ipotizzarono che l’associazione per delinquere avesse come scopo la commissione di diversi reati, poi si sarebbe accertato che lo scopo degli imputati era quello di «commettere fatture per operazioni inesistenti (pag. 104 e 105 del verbale)».
Non troverebbero riscontro fattuale le argomentazioni della Corte territoriale fondate sulle intercettazioni telefoniche da cui emergerebbe il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente nell’associazione per delinquere perché impegNOME nella direzione ed organizzazione delle fatturazioni illecite a beneficio di terzi imprenditori e coadiuvato da NOME COGNOME. Le intercettazioni telefoniche sarebbero idonee a dimostrare solo la sussistenza di una relazione tra gli indagati, ma non la loro natura criminale.
I giudici dì merito avrebbero omesso di esaminare alcune telefonate che dimostrerebbero che le fatture si riferivano ad operazioni esistenti. Si citano la n. 1237 del 6 giugno 2014; la n. 891 del 4 giugno 2014 e la n. 3318 del 9 giugno 2014.
Infine, in assenza della prova del profitto, che costituirebbe un presupposto del reato, non si potrebbe affermare la penale responsabilità degli imputati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Tale punto sarebbe stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione che la Corte territoriale avrebbe superato evidenziando che l’evasione di imposta non rappresenta un elemento costitutivo del reato.
I giudici di merito, però, avrebbero omesso di confrontarsi con l’assenza di prove per stimare le effettive percezioni ottenute dai correi.
La Corte territoriale baserebbe, così, la propria condanna su mere congetture, ritenendo che le beneficiarie delle fatture sarebbero state ancora in tempo per presentare la dichiarazione I.V.A. ed annotare le relative fatture illecite.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
In sede di appello sarebbe stata depositata la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 658 del 15 aprile 2021, con la quale NOME e NOME imputati, rispettivamente quali amministratori di fatto e di diritto della RAGIONE_SOCIALE
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s.r.l. ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per l’utilizzazione delle fatture emesse dall RAGIONE_SOCIALE, sono stati assolti perché il fatto non sussiste perché i testimoni esaminati non avrebbero saputo riferire sull’inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture.
La Corte dì appello avrebbe ritenuto illogicamente che in quel procedimento non sia stata raggiunta la prova dell’inesistenza della società emittente, al contrario di quanto accaduto nel presente procedimento e non avrebbe valutato quanto affermato nella sentenza depositata, in cui si darebbe atto dell’escussione dello stesso teste nei due processi.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione in risposta al motivo di appello con cui si chiese l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile per genericità nella parte in cui contesta che la Corte di appello non avrebbe risposto ai motivi di appello sulla sussistenza dell’associazione per delinquere.
1.1. Va rilevato che la giurisprudenza, già nella formulazione antecedente dell’art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01) affermò che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato d legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
Tale principio è poi stato ribadito a seguito del nuovo testo dell’art. 581 cod. proc. pen., che richiede l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto da sottoporre a verifica.
1.2. Sulla sussistenza dell’associazione per delinquere di cui al capo A) il ricorso non si confronta con un passaggio certamente rilevante della motivazione; la Corte di appello ha, infatti, preso atto che nello stesso procedimento, con riferimento alla posizione del concorrente di NOME COGNOME, è passata in giudicato la sentenza che ha accertato la sussistenza del reato associativo.
La Corte di appello ha, infatti, esplicitamente richiamato la sentenza di Sez. 3, n. 11456 del 15/11/2018, dep. 2019, emessa sul ricorso di NOME COGNOME, che ha dichiarato inammissibile tale ricorso e confermato la sussistenza del vincolo associativo, oltre che della sussistenza del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
Con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta e sul punto è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.
1.3. In sostanza, il vincolo associativo è stato ritenuto esistente perché la compagine sociale, la RAGIONE_SOCIALE, è stata adoperata quale principale veicolo delle attività illegali, concretizzatesi nell’emissione di una pluralità di fatture p operazioni inesistenti. La struttura societaria, con le sue cariche, i soggetti che la componevano, per quanto cartiera perché priva di concreto svolgimento di attività economica, è stata ritenuta fondamentale e indispensabile alla realizzazione dell’illecito ed ha concretizzato, altresì, la stabilità del vincolo.
Tale stabilità è stata correttamente ritenuta esistente in base all’accertata realizzazione, nel tempo, di innumerevoli e costanti attività di rilascio di fatture per operazioni inesistenti; nella sentenza si descrivono, altresì, l’articolazione ed i ruoli tenuti dai correi e la loro consapevole e ininterrotta collaborazione nello svolgimento e cura dei diversi aspetti dell’attività criminale.
Oltre ai ruoli tenuti da NOME e NOME COGNOME, la sentenza descrive quelli tenuti da NOME COGNOME, incaricato di reperire le società beneficiarie delle fatture e di sollecitare i pagamenti da parte delle stesse, di NOME COGNOME, formale amministratore ma addetto ai prelievi ed alla consegna del denaro contante.
Tale motivazione, sulla sussistenza del reato associazione per delinquere, è corretta in diritto ed immune da vizi logici perché è fondata sulla centralità della RAGIONE_SOCIALE rispetto ai reati fine, sulla stabilità nel tempo, sulla commissione per un apprezzabile lasso di tempo, che risulta dall’esame cronologico delle numerose false fatture emesse e dalle intercettazioni svolte dall’aprile al giugno del 2014, delle condotte integranti i reati fine per cui è intervenuta condanna, ad opera di soggetti stabilmente collegati tra loro per tale scopo, per il compimento dell’attività illecita.
1.4. Le questioni sul dove e quando la associazione per delinquere sia sorta non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato sub A) dal momento in cui le strutture
societarie ed i soggetti che vi operavano hanno iniziato a commettere i reati relativi all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti.
1.5. La Corte di appello ha correttamente richiamato ed applicato i principi della giurisprudenza per cui ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell’indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540)
1.6. La sentenza impugnata ha, poi, fondato la decisione sullo stesso principio giuridico adoperato dalla Corte di cassazione con la sentenza COGNOME, prima indicata, secondo cui è rilevante, ai fini del riconoscimento del vincolo associativo, l’uso di una società commerciale, come qui avvenuto.
Cfr. Sez. 6, n. 43656 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 248816, ha affermato, in tema di associazione per delinquere, che devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito.
La Corte di appello, ritenendo la sussistenza del reato associativo, ha dunque escluso che le condotte potessero concretizzare solo il concorso di persone nel reato continuato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
1.7. Il ricorso è manifestamente infondato laddove esclude che il reato associativo possa avere quale fine la commissione di un solo tipo di reati. La tesi è fondata anche sul solo controesame del teste di polizia giudiziaria COGNOME, che per altro ha riferito solo dell’ipotesi investigativa iniziale, secondo quanto riportato nel ricorso.
Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 01, espresso proprio in tema di associazione per delinquere costituita per emettere fatture per operazioni inesistenti utilizzate dalle società realmente esistenti, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati – fine un elemento strutturale della fattispecie.
1.8. Il ricorso, in più punti, ritiene che la Corte di appello abbia erroneamente utilizzato ai fini di prova le intercettazioni telefoniche che, però, sarebbero prive di effettivi riscontri.
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Tale tesi è errata in diritto perché le intercettazioni telefoniche costituiscono una fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, sia quando vi abbia partecipato l’imputato sia quando non vi abbia partecipato, occorrendo però in tale ultimo caso che costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – 02).
1.9. È insussistente il travisamento della prova dedotto a pag. 4 del ricorso, relativo alle dichiarazioni del teste COGNOME.
1.9.1. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale – quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco – o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
In più, il vizio sussiste solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
È, invece, inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l’adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.
1.9.2. Nella sentenza si riportano esattamente le dichiarazioni del teste, affermando che la polizia giudiziaria non ha visto l’oggetto dello scambio. Le conclusioni a cui è giunta la Corte di appello sono, invece il frutto di una valutazione complessiva degli elementi di prova, sicché il motivo contesta, in realtà, l’adeguatezza della valutazione probatoria.
1.10. Del tutto generico è il ricorso nella parte in cui deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare «svariate telefonate» senza indicare quali, la loro rilevanza e perché avrebbero determiNOME una diversa decisione.
1.11. È, poi, insussistente il travisamento della prova per omissione, quanto alle conversazioni n. 1237 del 6 giugno 2014 e n. 3318 del 9 giugno 2014, poiché la Corte territoriale ha esplicitamente valutato tali intercettazioni telefoniche sicché si deduce solo una questione relativa alla valutazione della prova, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La conversazione n.891 riportata nel ricorso è, invece, inidonea a mutare la decisione; semmai la confermerebbe perché dotare di una linea telefonica la
società consente i contatti con gli acquirenti delle fatture. Dunque, ove valutata la conversazione non scardinerebbe la ratio della decisione.
1.12. La tesi esposta nel ricorso – secondo cui solo il legale rappresentante della società avrebbe dovuto rispondere del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è errata in diritto, poiché NOME COGNOME e NOME COGNOME (nei cui confronti la sentenza è passata in giudicato anche per tale reato) sono stati condannati quali amministratori di fatto della società, e quindi quali concorrenti nel reato ex art. 110 cod. pen.
Va ribadito il principio per cui, in tema di reati tributari, la disposizione previs dall’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell’emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell’art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall’utilizzatore (Sez. 3, 51468 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 274208 – 01).
1.13. Il ricorso è manifestamente infondato laddove ritiene rilevante, ai fini della consumazione dei reati per i quali è intervenuta la condanna, l’omessa individuazione del profitto, che non è un elemento costitutivo del reato; l’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è a dolo specifico e non richiede, pertanto, ai fini della sua consumazione, che l’utilizzatore abbia poi effettivamente commesso il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
1.14. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442 – 01, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è integrato anche quando la condotta è commessa non soltanto al fine esclusivo di favorire l’evasione fiscale di terzi attraverso l’utiliz delle stesse, ma anche per trarne un profitto personale (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie incriminatrice con riferimento alla emissione, a favore di beneficiario del tutto sconosciuto, ed in cambio di una somma di denaro, di una fattura per operazioni inesistenti da parte di soggetto dotato di partita Iva).
Nello stesso senso Sez. 3, n. 39316 del 24/05/2019, Tosi, Rv. 277162 – 01, per cui in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissio di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi attraverso l’utilizzo delle fat emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente valutato la sentenza di assoluzione nei confronti del ricorrente in un altro processo per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 de 2000, applicando il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338 – 01) secondo cui l’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.
Cfr. anche Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 – 01, per cui la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell’intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l’autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all’imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (fattispecie relativa a sentenza assolutoria dal reato di falsa testimonianza utilizzata per la verifica di attendibilità di un teste esamiNOME nel giudizio ad quem).
3. Il terzo motivo è inammissibile.
3.1. Il Tribunale ha negato le circostanze attenuanti generiche dopo aver ampiamente motivato sulla sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale, valorizzando il non irrilevante numero di precedenti penali, la relativa risalenza nel tempo ed il carattere specifico, oltre che sulla pericolosità sociale. Di conseguenza, in base a tali argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto insussistenti elementi oggettivi e soggettivi per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3.2. Solo nelle conclusioni dell’appello la difesa ha chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche «per la ridotta gravità del dolo attuato»: ne consegue che il motivo di appello è inammissibile sia per genericità che per la mancanza del requisito della specificità estrinseca, poiché non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata.
3.3. Pertanto, deve ritenersi insussistente il vizio della motivazione poiché il motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche, non esamiNOME, è inammissibile ab origine (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745), potendo l’inammissibilità dell’impugnazione essere dichiarata, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., quando non rilevata dal giudice dell’impugnazione, in ogni stato e grado del procedimento.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/12/2022.