Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39549 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39549 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ~sentite le conclusioni del PG KATE RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 7 novembre 2022, con cui all’indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3 (capo 164) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 12 e 100).
1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non pote accogliere l’istanza con cui la difesa dello COGNOME aveva richiesto l’annullamento dell’ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, telefoniche e telematiche, in videoriprese e servizi di osservazione, nonché nelle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, dalle quali era emerso il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di COGNOME NOME, un florido commercio di sostanze stupefacenti sia di tipo pesante (per lo più cocaina) che leggero (marijuana) all’interno del quartiere “Giostra” di Messina.
Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, COGNOME è risultato essere soggetto organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, in quanto posto al vertice di un gruppo di fornitori calabres rappresentante un canale di costante approvvigionamento cui i capi del sodalizio criminoso messinese avevano reiteratamente fatto ricorso per acquisire rilevanti dotazioni di stupefacente di tipo pesante da immettere nel locale mercato illecito della droga, di fatto diventando il principale rifornitore di cocai dell’associazione.
D’altro canto, plurime risultanze investigative, per lo più rappresentate da captazioni effettuate, hanno consentito di ritenere indiziariamente perpetrate anche le diverse ipotesi di cessione di droga ascritte al prevenuto.
Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all’illecito traffico di sostanze stupefacenti,
non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, eccependo sette motivi di doglianza.
Con il primo ha dedotto erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla ritenuta sua partecipazione al reato indicato al capo 12 della rubrica, asserendo di non aver offerto nessun contributo causale alla perpetrazione dell’illecito, per essersi limitato ad essere presente sui luoghi di cessione dello stupefacente, mantenendo un comportamento meramente passivo. Avrebbe, pertanto, errato il giudice del riesame nell’avere, invece, evinto da un mero cenno di assenso espresso con uno sguardo e un movimento del viso la ricorrenza di una sua condotta concorrente, asseritamente perpetrata per avvertire i suoi complici della possibilità di accedere in un vicolo ove effettuare la cessione della droga al COGNOME.
Con la seconda doglianza è stata eccepita omessa motivazione in ordine ad una specifica censura avanzata con memoria del 4 gennaio 2023, reiterata in sede di discussione, con cui lo COGNOME aveva richiesto di riqualificare il reat contestatagli al capo 12 quale ipotesi di cessione di sostanza stupefacente di tipo leggero, con conseguente minore allarme sociale della condotta ascrittagli, essendosi trattato di droga di tipologia e quantità non determinata, peraltro indicata in una nota informativa redatta dalla Guardia di Finanza come probabile sostanza di tipo marijuana.
Con il terzo motivo di ricorso lo COGNOME ha lamentato inosservanza degli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., oltre a travisamento della prova, con riguardo alle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della ritenuta gravità indiziaria dell’avvenuta sua integrazione del delitto contestatogli al capo 100.
A dire del ricorrente, la contraddittoria motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di desumere dalle risultanze scaturite dalle suddette captazioni un suo preventivo accordo, in posizione di supremazia, con altri due fornitori calabresi (COGNOME e COGNOME) per effettuare la cessione della droga al COGNOME sarebbe stata effettuata con evidente lettura congetturale degli assunti, senza alcun tipo di riscontro in ordine alla sua partecipazione concorsuale alla condotta illecita.
Con la quarta doglianza è stata eccepita omessa motivazione in ordine ad una specifica censura avanzata con memoria del 4 gennaio 2023, reiterata in sede di discussione, con cui lo COGNOME aveva richiesto di riqualificare il reato contestatagli al capo 100 come ipotesi di cessione di sostanza stupefacente di
tipo leggero, considerato che tale droga era risultata di tipologia e quantità imprecisata e che, comunque, il quantitativo di denaro ceduto in corrispettivo era stato tale da far desumere che si trattasse di marijuana, essendo di entità palesemente incongrua rispetto ad un’ipotesi di vendita di cocaina.
Con il quinto motivo è stata dedotta erronea applicazione dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dello COGNOME ad un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico (capo 164 della rubrica).
Lamenta il ricorrente l’erroneità dell’argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di evincere la sua stabile partecipazione al sodalizio criminoso sulla scorta della mera indiziaria integrazione di singoli e isolati rea fine, in carenza di riscontro di una sua effettiva adesione alla struttur associativa, conseguente alla creazione di uno stabile affidamento tra sodali, nella piena consapevolezza e volontarietà di essere parte di una stessa organizzazione criminosa.
Ciò, nel caso di specie, non si ravviserebbe, non essendo sufficiente al fine la sussistenza di presunti rapporti di fornitura di droga solo saltuariamente intercorsi tra il ricorrente e il COGNOME, trattandosi di relazioni commerci insufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto organico tra i due soggetti, espressivo di una stabile adesione dello COGNOME ai fini illeciti d sodalizio criminoso.
Né gli episodi di cessione, assai limitati e perpetrati in un ristretto arc temporale, sarebbero in grado di dimostrare l’esistenza di una continuativa ed esclusiva opera di fornitura della droga da parte del ricorrente al COGNOME.
Con la sesta censura il ricorrente ha eccepito erronea applicazione di legge e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, oltre ad omessa motivazione in ordine alla valenza positiva degli elementi dedotti da parte della difesa.
Lo COGNOME censura l’ordinanza impugnata con riguardo all’intervenuta applicazione della misura cautelare, in quanto disposta con motivazione inadeguata, essendo stata fondata la prognosi di pericolosità esclusivamente sul titolo di reato contestatogli, senza tener conto della sua personalità e delle effettive esigenze di cautela a lui riconducibili, tenuto conto di aspett debitamente portati all’attenzione dei giudici del riesame, quali: la risalenza delle condotte criminose ascrittegli; la recisione di ogni legame con il contesto criminale; il suo stato di incensuratezza; il conseguimento di una laurea in Giurisprudenza, con iscrizione alla pratica forense; l’iscrizione al corso di laurea in Veterinaria; la costituzione di un proprio nucleo familiare; l’inizio di u regolare attività lavorativa.
Con l’ultima doglianza, infine, è stata dedotta erronea applicazione di norme processuali ed omessa motivazione in ordine alla ritenuta attualità della sussistenza delle esigenze cautelari, anche tenuto conto dell’ampio lasso temporale decorso tra la richiesta e l’ordinanza di applicazione della misura coercitiva.
Lo COGNOME ritiene che non sia stata resa nessuna specifica argomentazione volta ad esplicare le ragioni per cui sussisterebbe ancora un concreto e attuale pericolo di recidiva delle condotte criminose, idoneo a giustificare il mantenimento della misura cautelare nei suoi confronti applicata, e del perché non possa essere ritenuta sufficiente a garantire le residue esigenze di cautela l’applicazione della più lieve misura degli arresti domiciliari.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato successivi motivi aggiunti e di replica, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenz dei risultati del materiale Probatorio, quando la motivazione – come nel caso in esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Orbene, chiariti i superiori aspetti, il Collegio rileva, innanzi tutto, com siano infondate le prime due doglianze eccepite, con cui il ricorrente ha lamentato l’insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla sua partecipazione all’ipotesi criminosa contestatagli al capo 12 – assumendo l’impossibilità di desumere la ricorrenza di un suo contributo causale da un mero cenno di assenso effettuato in favore di altri due coindagati – nonché l’omessa riqualificazione di tale delitto nella più lieve ipotesi di cessione di sostan stupefacente di tipo leggero.
In modo adeguato e congruo, infatti, il Tribunale del riesame ha esplicato, con motivazione esente dai prospettati vizi, come la partecipazione dello COGNOME all’indicato reato sia stata indiziariamente evinta da inequivoche immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, nelle quali l’indagato, lungi dall’assumere un comportamento inerte e passivo, ha, invece, ricoperto un fondamentale ruolo di “apripista”, verificando l’assenza di estranei nel vicolo ove i suoi complici dovevano effettuare la cessione della droga, esprimendo un cenno di assenso in loro favore. Tale comportamento, per come logicamente chiarito nell’ordinanza impugnata, ha fattivamente coadiuvato la condotta dei suoi complici, rinforzandone i loro propositi criminosi.
Che, poi, nella specie si sia trattato della cessione di cocaina, e non di marijuana – come, invece, invocato da parte del ricorrente – è possibile evincerlo dalle dimensioni del pacco ceduto, nonché dalle generali risultanze scaturite dalle varie attività investigative svolte, ed in particolare dai numeros
dialoghi captati, da cui è possibile desumere la comprovata indiziaria cessione da parte dei calabresi, con al vertice la figura dello COGNOME, di ingenti quantitativi sostanza stupefacente di tipo cocaina al sodalizio criminoso operante nel territorio del messinese.
D’altro canto, le contrarie deduzioni espresse dal ricorrente sono state rese con argomentazioni assertive e generiche, inidonee a rappresentare congrui elementi di riscontro di segno opposto, comprovanti l’avvenuta cessione di ma rijua na
Identiche argomentazioni e stesso giudizio di infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo alle censure eccepite nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, finalizzate ad escludere la responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli al capo 100 della rubrica, per essere stata essa desunta da una lettura erronea e parziale dei dialoghi intercettati, non comprovanti né la partecipazione dello COGNOME al delitto, né, comunque, che lo stesso abbia avuto ad oggetto la cessione di cocaina – e non di droga leggera -.
Rispetto alle dedotte doglianze, invero invocanti solo una diversa lettura del panorama indiziario acquisito, e dunque di circostanze aventi natura fattuale insindacabili nella presente sede di legittimità, il Collegio rileva, in termi opposti, come il Tribunale del riesame abbia utilizzato, invece, gli indicati dialoghi per ritenere logicamente comprovata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la sussistenza di un quadro probatorio idoneo a configurare la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dello COGNOME in ordine alla perpetrazione del reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 contestatogli sub 100.
In ragione delle stesse considerazioni precedentemente rese, poi, deve essere ritenuta infondata anche la doglianza per cui, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di cessione di cocaina, bensì di droga leggera, risultando essa generica e apodittica, nonché avulsa da un qualsiasi riscontro obiettivo.
Parimenti non fondato è pure il motivo dedotto con la quinta doglianza, con cui è stata eccepita illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dello COGNOME all’associazione per delinquere dedita al narcotraffico, come invece accertata dal Tribunale del riesame.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.
Il Tribunale del riesame, infatti, contrariamente a quanto eccepito dallo COGNOME, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali,
nonché dai servizi di osservazione di riscontro e dalle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di COGNOME NOME, un florido commercio di sostanze stupefacenti all’interno del quartiere “Giostra” di Messina.
Nello specifico, lo COGNOME è stato ritenuto soggetto stabilmente intraneo al sodalizio criminoso, in quanto organicamente inserito in esso in virtù di uno stabile rapporto di approvvigionamento della droga effettuato in favore del COGNOME, e quindi dei vertici del sodalizio criminoso, cui ha fornito, in maniera reiterata, ingenti quantitativi di droga pesante, poi venduta al dettaglio nel territorio del messinese.
Per come logicamente chiarito dal Tribunale del riesame, l’entità dei traffici garantiti da tali cessioni, il volume delle operazioni negoziali concluse e le ingenti somme di denaro versate in corrispettivo dal COGNOME, costituiscono precisi indici della stabilità e non occasionalità dei rapporti avuti con lo COGNOME, e quindi della consapevole adesione di quest’ultimo all’associazione criminosa.
Ne consegue, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con motivazione da ritenersi nel complesso immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.
6. Infine prive di fondamento sono anche le due conclusive doglianze, con cui il ricorrente ha censurato l’intervenuta applicazione nei suoi confronti della più grave misura custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti, ravvisandosi la ricorrenza di plurimi elementi positivi, evidenziati dalla difesa, non adeguatamente considerati nell’ordinanza impugnata.
Orbene, in primo luogo deve essere evidenziato come dal titolo di reato contestato ai sensi dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discenda la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
A fronte delle specifiche doglianze dedotte dallo COGNOME, deve essere osservato, poi, come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell’indagato.
L’esame dell’impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all’indagato e dalla cooperazione da costui resa nello svolgimento dell’attività di spaccio, posta in essere all’interno di un contesto criminale dedito in maniera professionale all’illecito traffico di sostanze stupefacenti.
Di contro alle conclusioni indicate, nessun rilievo possono assumere, in termini opposti, gli specifici elementi addotti dalla difesa (il conseguimento della laurea in Giurisprudenza, l’iscrizione alla pratica forense, la costituzione di un proprio nucleo familiare, l’inizio di una regolare attività lavorativa), avendo Tribunale del riesame congruamente motivato in proposito come essi, pur costituendo elementi di novità, non possano comunque vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della più grave misura custodiate, in quanto «di fatto non dimostrano che lo stesso abbia reciso i collegamenti con il qualificato contesto criminale di appartenenza e con soggetti dello stesso contesto geografico, non individuati nella presente indagine, con i quali necessariamente si è interfacciato per garantire la somministrazione di un così continuo e ingente flusso di stupefacenti», rendendo oltremodo probabile che, ove posto agli arresti domiciliari, lo COGNOME possa facilmente riattivare tal contatti con gli indicati individui.
Alla stregua delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere affermato che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.
Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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