Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 830 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 830 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 5/5/2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO che hanno chies l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermat la ordinanza cautelare emessa in data 14.2.2022 dal giudice per le indag preliminari COGNOME stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME COGNOME COGNOME qu questi è stata applicata la misura della custodia in carcere per il reat all’art. 416-bis cod. proc. pen. in quanto partecipe con la dote di “sgarro” articolazione locale della ‘ndrangheta operante nel comune di Stilo e z limitrofe e confederata COGNOME RAGIONE_SOCIALE” operante in RAGIONE_SOCIALE e z limitrofe, capeggiata da NOME COGNOMECOGNOME almeno a partire dall’anno 2013 c condotta permanente fino al luglio 2020.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME deducendo:
2.1. Con il primo motivo carenza della motivazione con riferimento al rilevanza indiziaria delle intercettazioni eteroaccusatorie di NOME COGNOME del ricorrente; omessa o illogica valutazione degli elementi di contrari (costituiti da giudicato penale e dalle dichiarazioni di collabor giustizia) COGNOME versione dell’intercettato; travisamento della prova con rife alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME riguardanti il “macel di Stilo ed utilizzazione di elemento di prova mai acquisito.
Il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda che lo ha attinto si essenzialmente sulla chiamata in reità del NOME nell’ambito delle conversaz captate intervenute con suo padre NOMENOME Rimane inspiegata la inidoneità de captazioni a coinvolgere il COGNOME nella stessa ipotesi associativa e, invece, sufficienza a giustificare la medesima accusa nei confronti del ricorr questione che avrebbe dovuto valere per saggiare la affidabilità di dichiarazioni anche per le deduzioni difensive contenute nella memor depositata al Tribunale.
Tale insufficienza perbene, specificamente, COGNOME affermazione secondo l COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME rappresentante del locale viciniore di Gerocar avrebbe generato il patto federativo tra la locale originaria di RAGIONE_SOCIALE e derivata di Stilo. Il Tribunale ha illogicamente superato l’accertamento defi della estromissione del COGNOME dCOGNOME locale di RAGIONE_SOCIALE sin dal 2002, base della continuità delle successive frequentazioni mafiose COGNOME st COGNOME, nonostante a questi non sia contestato alcunché in relazione costituzione e direzione del locale di Stilo. Inoltre, illogica è la sme Tribunale circa la rilevanza delle dichiarazioni del COGNOME sulla inesistenz locale di ‘ndrangheta di Stilo, anticipando arbitrariamente negli anni 2008/20
periodo temporale di tale affermazione rispetto COGNOME successiva costituzione locale ad opera del RAGIONE_SOCIALE.
Ancora, del tutto privo di fondamento è l’assunto del Tribunale secondo COGNOME l’appartenenza di NOME COGNOME COGNOME ‘ndrangheta è confermata dall dichiarazioni del COGNOME COGNOME macellaio di Stilo frequentemente incontrato compagnia di NOME NOME “incaricato di portare novità e imbasciate per cont del sodalizio criminoso riconducibile a quest’ultimo”, autoevidente rispet contenuto del verbale che il ricorso riporta.
2.2. Con il secondo motivo vizio di omessa o manifestamente illogic motivazione in ordine agli argomenti esposti con la memoria difensiva e deg elementi di prova acquisiti con le indagini difensive in ordine a punti rileva ragionamento indiziario. In particolare, con riguardo:
alle dichiarazioni di NOME COGNOME a confutazione della attendibilità de informazioni provenienti dal NOME e, segnatamente, COGNOME inverosimiglianza de doppia affiliazione, questione del tutto ignorata dal Tribunale;
COGNOME confutazione della tesi sulla indicazione da parte del ricorrent territori di competenza della RAGIONE_SOCIALE nell’intercettazione ambientale del 21.4. ore 11:24:00 all’interno della Fiat Grande Punto TARGA_VEICOLO, non avendo il Tribunale tenuto conto della coincidenza dei possedimenti terrieri in capo famiglia COGNOME con quelli indicati nella conversazione;
COGNOME confutazione della valenza significativa del potere mafi dell’interessamento del ricorrente alle vicende coniugali di NOME riferimento COGNOME dedotta risalente stretta qualità amicale del rapporto tra della conoscenza del fatto solo un anno dopo da parte di NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. bis cod. pen. in relazione COGNOME sussistenza degli elementi costitutivi del reat
La ordinanza non chiarisce se e in che modo si sarebbe concretizzat l’esteriorizzazione della autonoma forza intimidatrice della supposta c NOME; né specificato come e perché i reati oggetto di vari procedime fossero riconducibili ad un comune programma associativo; né, ancora, qual siano i legami strutturali della ipotizzata RAGIONE_SOCIALE con la ‘ndrangheta dall deriverebbe.
2.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pe relazione alle caratteristiche del vincolo organizzativo ed COGNOME sua connes con la forza intimidatrice nonché COGNOME COGNOME del ricorrente COGNOME loc Stilo.
La ordinanza incentra la sua motivazione sulla ipotesi secondo la COGNOME RAGIONE_SOCIALE sfrutterebbe il metus promanante dal soggetto apicale e dalle relazioni di costui con individui di analoga caratura, più che sul v
organizzativo tra i sodali. Cosicché il giudizio di sintesi sugli elementi a ca ricorrente riproduce essenzialmente le risultanze relative COGNOME posizion soggetto in posizione apicale, NOME COGNOMECOGNOME Gli elementi che, invec attingono direttamente il ricorrente non individuano un ruolo definito in seno RAGIONE_SOCIALE, né sono compatibili con la collocazione temporale della operati della associazione in epoca successiva al luglio 2010.
Sono stati depositati motivi aggiunti con particolare riguardo al pr terzo e quarto motivo di ricorso con relativi allegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E’ preliminare la considerazione del terzo e quarto motivo, incentrati tema della esistenza della contestata associazione mafiosa facente cap NOME COGNOME.
La lunga esposizione volta a desumere la sussistenza della cosc COGNOME di Stilo, parte dCOGNOME considerazione della posizione di NOME COGNOME COGNOME accertato partecipe della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE almeno fino al 2002 (v. pg della ordinanza impugnata) per valorizzare i rapporti e le cointeressenze co COGNOME e di questi con altri esponenti di ndrangheta quali NOME COGNOME (ucciso nel 2016) e NOME COGNOME (ucciso nel 2016). Si considerano, poi, vicende collegate all’omicidio di NOME COGNOME e al ferimento di NOME COGNOME nel 2012 ( v. pg.6 e ss., ibidem) per i sospetti a COGNOME di NOME COGNOME e la vicenda dell’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto 17.1.2015, per il COGNOME NOME COGNOME è stato condannato all’ergastolo, d COGNOME si inferisce la collocazione della famiglia COGNOME nei cont ‘ndranghetistico di Stile federato con la RAGIONE_SOCIALE(v. p ibidem). Si passa poi a considerare la vicenda del tentato omicidio di NOME COGNOME verificatosi nel 2002, la visita a questi, nell’occasione, da NOME COGNOME, le frequentazioni tra quest’ultimo ed il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME matrimonio di NOME COGNOME nel 2013 pe avvalorare l’intraneità degli COGNOME al contesto ndranghetistico della cos RAGIONE_SOCIALE. Nell’ambito del delineato contesto sono valorizzate le captazioni 2013 che vedono COGNOME protagonista NOME COGNOME, genero di NOME COGNOME in colloquio con suo padre NOME (v. pg. 19 e ss., ibidem). E’ questi che parla del legame del suocero con la RAGIONE_SOCIALE di NOME dei RAGIONE_SOCIALE, pericolo che questi, scampato all’operazione “Crimine”, fosse a rischio per a
propalazioni. Quindi si consideravano i medesimi colloqui per appurar l’affiliazione della famiglia COGNOME COGNOME “locale di Stilo”, ritenuta conf con la “locale di RAGIONE_SOCIALE” ( v. pg. 21 e ss., ibidem) COGNOME COGNOME erano stati affiliati sia NOME COGNOME che l’attuale ricorrente al COGNOME sarebbe attribuito lo “sgarro” per due volte, in relazione alle due cosche di RAGIONE_SOCIALE; ancora, era considerata -sempre nell’ambito delle captazioni parola, la vicenda del passaggio di NOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, vicenda p la COGNOME il ricorrente rimproverava il fratello del COGNOME, NOME comportamento tenuto nei confronti del padre NOMENOME Quindi si considerano l frequentazioni del ricorrente con NOME COGNOME dopo la sua scarcerazione d 2014 (essendo detenuto dal 2010) parlando di riavvicinamento fino all’uccisio del COGNOME 2016 (rimasta irrisolta) ( v. pg. 24 e ss., ibidem). Si considera poi la captazione del 21.4.2013 tra il ricorrente ed un rom che si valorizza nel senso che il primo indica la zona di influenza della sua RAGIONE_SOCIALE e la vicenda del pest di NOME COGNOME per ragioni sentimentali nell’ambito del COGNOME si indiv l’intervento, qualificato mafioso, del ricorrente (v. pg. 26 e ss., ibidem). Si prosegue considerando quella parte delle captazioni tra NOME NOME NOME padre s conseguenze della operazione “Crimine” sugli assetti mafiosi per ribadire collocazione mafiosa degli COGNOME (v. pg. 31 e ss., ibidem). Infine, si considerano alcune ipotesi di reato che coinvolgono gli COGNOME (v. pg. 45 e ibidem): l’estorsione in danno di COGNOME per l’assunzione di NOME COGNOME n 2011; il pascolo abusivo perseguito dagli COGNOME (vicende del 2013); danneggiamento della casa rurale del sindaco di Stilo, NOME (2018) sospetti sugli NOME.
Ritiene questa Corte che la lunga disamina del variegato compendio non giustifichi, innanzitutto, la ritenuta esistenza della RAGIONE_SOCIALE mafiosa op in maniera autonoma, sul territorio di Stilo, capeggiata da NOME COGNOME partecipata dai suoi prossimi congiunti, tra i quali l’attuale ricorrente (v della ordinanza).
Il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile – con riferi una nuova articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso rad nell’area tradizionale di competenza – anche in difetto della commissione di r fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora eme collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre” del sodalizi riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affil imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) pre tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il per l’ordine pubblico(Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018; COGNOME, Rv. 273093)
risiedendo l’essenziale connotazione delle forme di “delocalizzazione” de cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall’associaz principale, nella “intrinseca, e non implicita,” forza di intimidazione derivan collegamento con le componenti centrali dell’associazione mafiosa, dal riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell’associ principale, dall’avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza c necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione (Sez 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811).
Non esaurisce il necessario thema probandum sulla realizzazione del dato strutturale ed organizzativo l’attribuzione a NOME COGNOME della cara criminale ‘ndranghetistica non essendo chiariti – al di là delle parole del F ritenuto estraneo COGNOME compagine – i termini del rapporto federativo della c di Stilo con quella di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Né soccorrono al riguardo le dichiarazioni del collaboratore di giust NOME COGNOME (v. pg. 63 e ss., ibidem) che – non solo nega l’esistenza obiettive ragioni territoriali della locale di Stilo negli anni 2008/2009 – ma una volta si incentra sulla caratura criminale di NOME COGNOME al sodalizio criminale facente capo a NOME COGNOME.
Nella ricostruzione avCOGNOMEta dal Tribunale – rispetto COGNOME già es compagine associativa strettamente familiare – manca l’individuazione di u struttura associativa riconducibile a NOME COGNOME COGNOME COGNOME non p sopperire la ipotesi federativa tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quella COGNOME tantomeno la sua aura ‘ndranghetistica.
In mancanza della sufficiente individuazione del fondamentale dato, non valgono la lunga serie di inferenze che non vanno oltre la caratura criminal NOME COGNOME e le sue contiguità ‘ndranghetistiche.
A maggior ragione, non trova GLYPH adeguata giustificazione la ritenuta COGNOME del ricorrente COGNOME supposta associazione, oggetto del pri secondo motivo di ricorso.
A parte la isolata notizia proveniente dal NOME, la ordinanza non dà co della necessaria individuazione del ruolo partecipativo del ricorrente sec l’autorevole orientamento per il COGNOME l’affiliazione rituale può costituir indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di con e comprovate massime d’esperienza e degli elementi di contesto che n evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocam vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affilia associazione, essendo stato incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la
dell’adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affid criminale dell’affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la deci maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l’altro, ai po propone l’affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tip reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 02).
Come pure non si dà conto della condotta di COGNOME COGNOME ipotizza associazione di tipo mafioso, la COGNOME si caratterizza per lo stabile inser dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘m disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini crimi (Sez. U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01).
Non solo manca qualsiasi connotazione probante della pretesa affiliazione dell’ ipotizzato riconoscimento di essa da parte della RAGIONE_SOCIALE federata, ma le i ed eterogenee vicende che vedono protagonista il ricorrente, risultano prive una sostanziale saldatura COGNOME ipotesi associativa mafiosa non esplicitando effettiva manifestazione del suo programma, quanto – invece e ancora una volt – emanazione di una aura criminale ora del padre, ora COGNOME stesso ricorrente
Il duplice difetto delle ragioni indiziarie a COGNOME del ricorrente i l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella emessa in da 14/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Regg Calabria.
Ne consegue l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sens dell’art. 626 cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza in data 14/2/2022 emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Dispone l’immediata liberazione di COGNOME NOME se non detenuto per altra causa. Manda a Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede pe quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 1/12/2022.