Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46929 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46929 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 19/12/2022 il Tribunale del riesame di Catania – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 18 novembre 2022, di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in quanto gravemente indiziato di far parte dell’associazione di stampo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta la gravità indiziaria dell’indicato delitto sulla base della captazione delle conversazioni intercettate, da cui era emersa la partecipazione del ricorrente, unitamente a NOME COGNOME, in qualità di referenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alle riunioni con i vertici dei RAGIONE_SOCIALE, al fine di dirimere la controversia (avente solo origine famigliare ma con possibili ripercussioni sulle due famiglie mafiose) insorta tra i sodalizi; nonché sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che concordemente indicavano il COGNOME come appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Più in particolare, il Tribunale, dopo avere precisato il più ampio contesto mafioso nel quale si collocava la condotta ascritta all’indagato, con richiamo alle numerose sentenze irrevocabili, attestanti l’esistenza, l’operatività ed il radicamento nel territorio di Catania e della provincia etnea dell’associazione mafiosa nota come RAGIONE_SOCIALE, a sua volta suddivisa in più gruppi operanti in diversi quartieri, si soffermava sulla specifica posizione di NOME COGNOME: il ruolo del predetto, al pari di quello del coindagato NOME COGNOME, era emerso nel corso di intercettazioni telefoniche captate tra gennaio e maggio del 2019, allorquando, a seguito della separazione personale intervenuta fra NOME COGNOME, cugino di NOME COGNOME (responsabile del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, figlia di NOME, storico appartenente di vertice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si era venuto a creare un dissidio fra i rispettivi gruppi malavitosi.
Le intercettazioni telefoniche avevano digvelato come la vicenda, sebbene originata da questioni eminentemente personali, avesse profondamente destabilizzato gli interessi dei RAGIONE_SOCIALE, impegnando i sodali, a lungo, in una delicata fase di ricomposizione: proprio in tale fase si inseriva l’intervento pacificatore (finalizzato alla ricomposizione dei contrasti) del COGNOME, il quale, unitamente al coindagato NOME COGNOME, era stato individuato dal COGNOME, dal COGNOME e dal COGNOME, quale referente per il RAGIONE_SOCIALE COGNOME/COGNOME e, segnatamente, come
soggetto in grado di influenzare le decisioni di NOME COGNOME, nel tentativo di appianare i forti dissidi che erano in corso con NOME COGNOME.
1.3. In punto di esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), il Riesame evocava la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc., in uno con i numerosi precedenti penali anche specifici, espressivi di elevata pericolosità sociale e insensibilità all’emenda.
GLYPH Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del GLYPH difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine alla partecipazione all’associazione ex art. 416-bis cod. pen., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALECOGNOME.
Il Tribunale si è fondato su presunzioni del tutto illogiche e non suffragate da alcun riscontro oggettivo rispetto al contributo necessario all’associazione che deve registrarsi in ordine alla figura del partecipe.
Osserva il ricorrente infatti come il mero interessamento a questioni di carattere non associativo ma aventi carattere personale, conseguenti alla separazione fra NOME COGNOME, cugino di NOME COGNOME (responsabile del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME, soggetto posto storicamente al vertice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo avvenuto per motivi di solidarietà umana, fosse elemento inidoneo a fondare la necessaria gravità indiziaria rispetto al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen..
Con riguardo alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto i risultati aventi valenza non univoca: dalla motivazione dell’impugnata ordinanza non emerge quale sia il contributo partecipativo rilevante ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen., attivo e funzionale agli interessi del gruppo, nè emerge la sussistenza del necessario elemento soggettivo in capo al COGNOME, al quale peraltro il 16 dicembre 2020 era stata decretata la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e in data 25 novembre 2021 veniva concessa la riabilitazione penale in ordine al provvedimento applicativo della misura di sorveglianza personale emesso il 10 febbraio 1995.
Il ricorrente evidenzia poi come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riportate per stralci in seno al ricorso, sianoo generiche e prive di conducenza, oltre che in parte non riscontrate, in ordine alla ritenuta condotta di partecipazione nell’associazione mafiosa da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Dopo aver riportato la sintesi dei più rilevanti arresti di questa Corte di legittimità in relazione al delitto di partecipazione ad associazione di stampo
mafioso, il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
GLYPH Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili.
In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01).
Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a
fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16518 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281019-01; Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, COGNOME, Rv. 276704; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270172).
1.2. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la difesa reitera i motivi di riesame, contestando genericamente le argomentazioni addotte dal provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del gravame.
Venendo più nello specifico, nella concreta fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, l’ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente sviscerato tutti gli elementi indiziari gravanti su NOME COGNOME, averli ricondotti ad unità concettuale in coerenza con la loro concordanza e – adottando una motivazione del tutto logica – avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
2.1 Dopo avere inquadrato il dissidio venutosi a creare tra le due famiglie mafiose (i RAGIONE_SOCIALE da un lato ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’altro), conseguente alla separazione personale tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, il Tribunale ne ha evidenziato i riflessi potenziali sulle due famiglie mafiose, con il concreto rischio che esso potesse evolversi in una guerra tra RAGIONE_SOCIALE.
Evocativa di tale allarmante scenario era la conversazione intercettata il 06 aprile 2019, nel corso della quale NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME, nel commentare l’esito di una riunione pacificatrice non risolutiva, si confrontavano anche in ordine al fatto che taluno dei presenti alla riunione avesse minacciato di uccidere la nuova compagna di NOME COGNOME, che attendeva un figlio da ·quest’ultimo. Ed effettivamente pochi giorni dopo, il 09 aprile 2019, NOME COGNOME (padre di NOME) aveva esploso dei colpi di pistola contro l’autovettura di NOME, nuova campagna di NOME COGNOME. Nei giorni seguenti NOME COGNOME subìva anche un’aggressione fisica ad opera di NOME COGNOME.
in questo contesto, di grande fibrillazione tra RAGIONE_SOCIALE, che NOME COGNOME comunicava al COGNOME di avere intenzione di rivolgersi a NOME COGNOME, detto COGNOME
COGNOME, «quale persona che, evidentemente, per la sua posizione all’interno del RAGIONE_SOCIALE, era in condizioni di interloquire con autorevolezza con COGNOME NOME».
Seguiva una riunione nel corso della quale NOME, unitamente a NOME COGNOME, interveniva quale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE: l’esito positivo di tale intervento veniva commentato da NOME COGNOME nel corso della conversazione di cui al progr. 2523 del 11/05/2019.
2.2. Il Tribunale, con motivazione scevra da vizi logici, ha quindi argomentato in ordine alla pregnanza investigativa di dette conversazioni intercettate, circa l’appartenenza del NOME all’associazione mafiosa contestata al capo 2).
L’intervento del COGNOME (e di COGNOME) è stato ritenuto rilevante sul piano probatorio sotto un duplice profilo: da un lato il Tribunale ha sottolineato, quale elemento indiziante, la circostanza che il COGNOME fosse stato individuato, unitamente a COGNOME, quale referente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e soggetto in grado di influenzare le decisioni di NOME COGNOME in relazione al dissidio insorto con il genero NOME COGNOME. Dall’altro lato, è stato ritenuto un dato fortemente eloquente dell’organicità del COGNOME nell’associazione mafiosa oggetto di indagine, proprio l’esito dell’intervento, essendo emerso che COGNOME e COGNOME avevano raggiunto un accordo con il COGNOME, per conto del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con ciò dimostrando di avere un potere di rappresentanza all’esterno per conto del citato RAGIONE_SOCIALE mafioso.
Il Tribunale ha infine richiamato le dichiarazioni rese dai collaboranti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e , da ultimo da NOME COGNOME, che concordemente indicavano il COGNOME come appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: in particolare i due COGNOME confermavano l’intervento del COGNOME, quale soggetto di peso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella diatriba sopra esaminata inerente la separazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME. COGNOME indicava il COGNOME come esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE, molto vicino a NOME COGNOME, nonchè dedito a traffici di droga. Infine COGNOME confermava l’intraneità dell’indagato nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, indicandolo come soggetto che si interessava di estorsioni.
GLYPH Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 1° giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente