Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48765 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUIO4VRPVY) nato il DATA_NASCITA COGNOME u avverso la sentenza del 26/04/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato il difensore
ha presentato memoria con la quale ha insistito nel ricorso
Ritenuto in fatto
Il 26/04/2023 il Tribunale di Milano ha pronunciato, su concorde richiesta delle parti, sentenza inappellabile di non doversi procedere nei confronti dell’imputato COGNOME ai sensi dell’articolo 420-quater cod. proc. pen., per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Ricorre per Cassazione il difensore d’ufficio lamentando violazione dell’articolo 420-bis cod. proc. pen. perché il tribunale non ha dichiarato la nullità dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il rinvio a giudizio in relazione alla dichiarazione di assenza dell’imputato effettuata dal Gip all’udienza del 10/05/2022 fuori dai casi previsti dalle disposizioni relative.
Denuncia il ricorrente che il tribunale ha respinto l’eccezione di nullità dell’udienza preliminare, formulata nel corso dell’udienza del 26/04/2023, sulla base di motivazione palesemente contraria al dettato legislativo (sia quello vigente all’epoca della dichiarazione di assenza in sede di udienza preliminare, sia quello attualmente in vigore). Sottolinea l’irrilevanza sia della mancata eccezione all’udienza preliminare – considerato che trattasi di nullità assoluta deducibile in ogni stato e grado del procedimento – che dell’accettazione della domiciliazione effettuata dall’indagato da parte del nominato difensore d’ufficio in assenza di ulteriori indici che possano far ritenere che quest’ultimo abbia avuto contatti con il prevenuto per informarlo della pendenza del processo a suo carico.
Evidenzia, dopo aver richiamato i principi espressi dalle Sezioni unite (sentenza n. 23948 del 28/11/19), come la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazioni di assenza, dovendo il giudice in ogni caso verificare che vi sia stato un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. E tale era la situazione, come provato dal fatto che, il tribunale, dopo aver rigettato l’eccezione difensiva, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere ex articolo 420-quater per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. Sottolinea come tale definizione del processo non sana la nullità in cui è incorso il Gup, perché in caso di revoca della sentenza ex articolo 420sexies l’imputato si ritroverebbe privato del diritto a difendersi in sede di udienza preliminare, nonché risulterebbe decaduto dalle facoltà di avvalersi dei riti alternativi e dei diritti che lo stesso avrebbe potuto valere solo in quella sede.
COGNOME
ri
i
Il procuratore generale ha concluso per iscritto per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
L’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., nell’elaborazione giurisprudenziale (Sezioni unite, Timpani del 1995 e Sezioni Unite, Chiappetta del 1997) quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
La sussistenza dell’erronea applicazione della legge penale (art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) o dell’inosservanza di talune specifiche norme processuali (art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) non abilita, infatti, di per sé all’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale in mancanza dell’allegazione della concretezza e dell’attualità dell’interesse a impugnare (art. 568 cod. proc. pen., comma 4).
Sussiste, infatti, l’interesse a denunciare la violazione di norma processuale o un’erronea applicazione di legge penale allorquando da tale violazione o da tale errore di diritto derivi un effettivo e reale pregiudizio per il ricorrente, che s’intend evitare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente e concretamente favorevole.
Ciò premesso deve rilevarsi che NOME con decreto emesso in data 10 maggio 2022 all’esito di udienza preliminare, svoltasi in sua assenza, è stato citato a giudizio avanti al Tribunale di Milano in composizione monocratica per rispondere del reato di rapina impropria.
All’udienza del 13 luglio 2023 il Tribunale di Milano non ricorrendo le condizioni per dichiarare l’assenza dell’imputato, considerato che non risultava agli atti che il difensore d’ufficio avesse avuto con lui contatti, ha disposto che il decreto di citazione e il verbale dell’udienza venissero notificati personalmente nelle mani dell’imputato ad opera della polizia giudiziaria. Sollecito che veniva ordinato anche alla successiva udienza del 21 dicembre 2022.
All’udienza del 18 aprile 2023 il tribunale ha preso atto dell’esito delle ricerche esperite dalle quali era risultato che non erano emersi dati utili al rintraccio dell’imputato.
Su concorde richiesta delle parti è stata quindi pronunciata sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, così come disposto dall’articolo 420-quater, novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 150.
Al fine di non vanificare le esigenze di accertamento e di punizione dei reati, come previsto dal citato articolo 420-quater, con la sentenza è stata disposta la ricerca del NOME da parte della polizia giudiziaria, fino a quando per il reato oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’art. 159, ult. co., cod. pen. e che, in caso di positivo rintraccio, gli sia personalmente notificata la sentenza che contiene l’avvertimento che il processo riprenderà il suo corso dinanzi alla medesima autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento, oltre all’indicazione del luogo e dell’avvertimento che se non compare senza che vi sia un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza e sarà rappresentato dal difensore.
La sentenza in esame ha, pertanto, un’efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata ad essere revocata, sia pure entro determinati limiti temporali indicati nella sentenza stessa, quando la persona nei cui confronti è stata emessa viene rintracciata (art. 420-sexies cod.proc.pen.). Non appena la persona sia stata rintracciata e sia pervenuta la relazione di notificazione della sentenza e il verbale delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 420-sexies, commi 3 e 4, cod. proc. pen. il giudice dispone, con decreto, la revoca della sentenza di non doversi procedere. A tal fine, fissa l’udienza nei modi indicati dall’art. 420-quater, comma 4, e dispone che della data di fissazione ne sia dato avviso, almeno venti giorni prima, al pubblico ministero, al difensore dell’imputato e alle altre parti. In tal modo il processo inizia nuovamente il suo corso, sicché all’udienza fissata il giudice deve nuovamente procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti. Ove a tale udienza l’imputato non compaia, a meno che non ricorrano ipotesi di legittimo impedimento, si procederà in assenza del medesimo, atteso che ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 420-bis, comma 1, lett. a), essendo stato egli ritualmente citato a comparire mediante notificazione a mani proprie della sentenza.
L’art. 489 cod. proc. pen., come modificato dal decreto attuativo, contempla i rimedi restitutori, in sede dibattimentale, avverso la dichiarazione di assenza resa in udienza preliminare in carenza dei relativi presupposti.
Si prevede, al primo comma, che, rilevata la nullità, venga disposta la regressione del procedimento nella fase dell’udienza preliminare, affinché venga rimosso il vizio genetico della costituzione del rapporto processuale (“se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli at giudice dell’udienza preliminare).
Il secondo comma di detto articolo prevede però che “la nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire”.
In ogni caso l’imputato che sia comparso è reintegrato nella facoltà di richiedere la definizione del procedimento con rito speciale e nelle altre ulteriori facoltà da cui lo stesso sia decaduto.
5. In sintesi, l’imputato – nei cui confronti si è proceduto illegittimamente in assenza nel corso dell’udienza preliminare – una volta revocata la sentenza ex art. 420-quater ha, dinanzi a sé, due strade da poter percorrere avanti il tribunale dove il processo ha ripreso il suo corso: chiedere che sia dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio (art. 489, 1° co.) ovvero, comparire ed essere così restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali ed esercitare le ulteriori facoltà dalle quali è decaduto. In questo caso, la restituzione nel termine gli consentirà di espletare le prerogative di cui è stato illegittimamente privato nel corso dell’udienza preliminare dinanzi al giudice del dibattimento, evitando la regressione del processo all’udienza preliminare in cui si è riscontrato il vizio nella declaratoria di assenza dell’imputato.
6. Allo luce di quanto indicato può affermarsi che la eccepita violazione di norme processuali nella declaratoria di assenza in udienza preliminare non ha comportato, considerata la intervenuta declaratoria, in sede dibattimentale, di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, un effettivo e reale pregiudizio peri! ricorrente che i una volta venuto a conoscenza del processo, all’esito di notifica personale della sentenza ex articolo 420 quater, potrà avvalersi dei rimedi restitutori disciplinati dall’articolo 489 cit. avverso la dichiarazione di assenza resa in udienza preliminare in carenza dei relativi presupposti.
Manca pertanto un interesse concreto ed attuale che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione non è derivata una lesione dei diritti che la normativa intende tutelare da individuarsi nella effettiva conoscenza
dell’instaurazione del processo nei suoi confronti, al fine di una sua consapevole partecipazione, e nel rispetto di tutti i diritti e facoltà che la legge gli riconosce.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13/10/2023
NOME COGNOME