Aspecificità del Ricorso: Perché un Rinvio a Memorie Precedenti Conduce all’Inammissibilità
Nel processo penale, la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Un errore formale può compromettere irrimediabilmente l’esito del giudizio, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame evidenzia un principio fondamentale: la critica alla decisione impugnata deve essere esplicita e autosufficiente, non potendo basarsi su un semplice rinvio a documenti precedenti. L’analisi di questa pronuncia offre spunti essenziali sulla corretta tecnica di redazione degli atti e sulle conseguenze della cosiddetta aspecificità del ricorso.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso per cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva deliberato in merito alla revoca di un affidamento in prova e alla decorrenza della misura. Nel suo atto, il ricorrente, invece di articolare puntualmente le proprie censure, fondava le sue argomentazioni per relationem, ovvero facendo riferimento a una memoria difensiva che aveva già depositato durante il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza. Secondo la sua tesi, tale memoria non era stata adeguatamente considerata dal giudice di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Aspecificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non permettevano di comprendere quale fosse la critica specifica mossa al percorso logico-giuridico della decisione impugnata. Limitarsi a rinviare a un precedente scritto difensivo, senza riesporre e argomentare i punti cruciali nell’atto di impugnazione, viola il principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Innanzitutto, si ribadisce che un ricorso deve essere autosufficiente. Non è compito del giudice andare a ricercare in altri atti le ragioni che dovrebbero sostenere l’impugnazione. L’aspecificità del ricorso si manifesta proprio quando l’atto non contiene una critica argomentata e precisa, ma si limita a un generico rinvio.
La Corte ha richiamato sentenze precedenti (tra cui Cass. Sez. U, n. 8825/2017) per sottolineare che la parte che lamenta l’omessa valutazione di una memoria difensiva ha un onere specifico: deve indicare, nell’atto di impugnazione, “l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice”. In altre parole, non basta dire “il giudice non ha letto la mia memoria”, ma bisogna spiegare perché quel specifico argomento contenuto nella memoria, se fosse stato considerato, avrebbe portato a una decisione diversa. L’omessa valutazione di memorie, precisa la Corte, non è una causa di nullità della decisione, ma può incidere solo sulla tenuta logica della motivazione, e tale vizio deve essere dimostrato con argomenti puntuali nel ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. La fretta o la negligenza nel formulare i motivi di ricorso possono avere conseguenze gravi e definitive. Il principio affermato è chiaro: ogni atto di impugnazione deve vivere di vita propria, esponendo in modo completo, chiaro e specifico tutte le censure mosse alla sentenza che si intende contestare. Affidarsi a un semplice richiamo a scritti precedenti equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità quando i motivi non sono esposti in modo chiaro e dettagliato, non consentendo al giudice di comprendere quale sia la critica specifica mossa al percorso logico della decisione impugnata.
È sufficiente richiamare una memoria difensiva precedente in un ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso deve essere autosufficiente. La parte che lamenta l’omessa valutazione di una memoria ha l’onere di indicare nell’atto di ricorso l’argomento decisivo contenuto in tale memoria che, a suo dire, non è stato valutato dal giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALMAGGIORE il 06/04/1979
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
COGNOME4 Rilevato chekGilbertoNOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso, che contestano il primo la revo dell’affidamento in prova il secondo la decorrenza della stessa, sono manifestamente infondati, in quanto, essendo formulati per relationem ad una memoria depositata nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza che secondo il ricorrente non sarebbe stata adeguatamente considerata, non consentono di comprendere quale sia la critica argomentata al percorso logico della decisione impugnata che il ricorso deve contenere a pena di aspecificit dell’impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), e sono, pertanto, in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, seco cui “la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fa contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato. In motivazione, la Corte ha precisato che l’omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica de motivazione” (Sez. 5, Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276511)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.