Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50825 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ri, 1 Ci q r(b,e1 11;
sudirlY il Pubblico Ministero, in persona di NOME COGNOME, 021 ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso( eDi , itZ, u j’ i(); GLYPH (04.,11G r int A ai i.1P4 ÙZL. 1o2, , ,, GLYPH .{‘J ecN.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condanNOME NOME COGNOME alla pena, rimodulata in secondo grado, di mesi uno, giorni quindici di arresto per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. perché egli, ristr presso la Casa circondariale di Napoli “Poggioreale”, era stato trovato in possesso di un microtelefono cellulare in violazione del regolamento penitenziario, accertato in Napoli il 4 aprile 2019.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, affidandosi a un unico motivo.
Con detto motivo, egli denuncia il difetto di motivazione in relazione alle argomentazioni addotte a sostegno delle richieste di riduzione della pena base e della concessione delle attenuanti generiche nella Massima estensione possibile.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, non per il motivo addotto, ma per una questione rilevabile d’ufficio sull’effettiva sussistenza del fatto qualificato come reato punibil ai sensi dell’art. 650 cod. pen.
Va preliminarmente ricordato che «poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le question necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la “res iudicata” si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di aravame. Ne consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 – 01).
2.1. Ritiene questo Collegio che detto principio sia applicabile anche nel caso in cui, come nel presente oggetto di esame, il reato, all’epoca del fatto, ovvero al
4 aprile del 2019, non era configurabile in relazione alla norma incriminatrice contestata.
La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che, per provvedimento dell’Autorità, ai sensi dell’art. 650 cod. pen., debba intendersi ogni atto con il quale l’Autorità impone a una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte. La disposizione incriminatrice sanziona dunque, in via esclusiva, l’inosservanza di provvedimenti a carattere individuale o plurimo, ma non è applicabile alla inosservanza di regolamenti o ordinanze concernenti la generalità dei cittadini (Sez.1, n. 1599 del 28/11/1995, dep. 1996; Sez. 1, n. 570 del 28/11/1995, dep 1996, Rv. 203461-01).
A presupposto del reato vi deve essere, infatti, un ordine specifico, impartito a uno o più soggetti determinati, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio costui, ovvero costoro, pongano in essere una certa condotta, ovvero si astengano da una certa condotta; ciò per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene ovvero di giustizia, sempre che l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti un’autonoma sanzione. Non possiede le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650 cod. pen.) una disposizione a carattere regolamentare contenente una prescrizione dettata in via preventiva e indirizzata a una generalità di soggetti (Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Rv. 257890-01; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Rv. 255636-01; Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999, Rv. 213241-01).
È evidente che le necessarie caratteristiche, così come ora indicate, non sono rinvenibili nel provvedimento per cui è intervenuta condanna, stante la natura generale dei precetti contenuti nel regolamento interno di un istituto penitenziario, i cui destinatari non sono determinabili a priori; né può dirsi che il regolamento carcerario sia diretto a disciplinare ex post vicende concrete, destinate a storico esaurimento.
Dalla sua violazione non può discendere, allora, una responsabilità penale a norma dell’art. 650 cod. pen. (negli esatti termini, Sez. 1, n. 40185 del 25/05/2022, COGNOME, Rv. 283668-01).
La condotta in imputazione è, invero, attualmente sanzionata dall’art. 391ter cod. pen., introdotto (con l’art. 9, comma 1, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) con il preciso scopo di contrastare l’introduzione clandestina, la detenzione e l’uso abusivo di apparecchi cellulari in carcere; la nuova norma incriminatrice punisce «l’accesso indebito a dispositivi
idonei alla comunicazione da parte dei detenuti» ed ha sostanzialmente recepito il divieto già contenuto nei regolamenti interni degli istituti carcerari.
La nuova disposizione è tuttavia inapplicabile al caso in esame, commesso oltre un anno prima della sua entrata in vigore.
Ciò precisato, sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata d essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugna a, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il EZt=tri S/ 0 1- / bi,1
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente