Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5808 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5808 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
PRECE NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
TESSITORE NOME NOME NOME SANTA NOME CAPUA VETERE DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 26147/25 COGNOME COGNOME + 2
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’a 391-ter cod. pen.);
Esaminati i motivi dei ricorsi;
Ritenuto che gli unici motivi dedotti nei ricorsi di COGNOME e COGNOME, con quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all’accertamento della pena responsabilità per mancanza di prova certa, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, evidenziando la genericità e l’infondatezza delle richieste assolutor alla luce dell’ampio compendio probatorio indicato nella sentenza (si veda p. della sentenza impugnata);
Rilevato che il primo motivo del ricorso di Tessitore, con cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione 1 è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha dato conto degli allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, nonché dell’assenza alcun elemento positivo (si veda p. 6 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo del ricorso di Tessitore, avente ad oggetto l’assenza di adeguata motivazione / è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugNOME dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (si vedano 4 -5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026