Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5035 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
nel procedimento a carico di: NOME nato in Romania il 20/8/1983
avverso la sentenza del 21/05/2024 emessa dalla Tribunale di Rimini visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., indicando, quale data finale delle
ricerche, il 18.12.2029
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha Formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce la violazione 420-quter, comma 7, cod. proc. pen., sul presupposto che il termine ultimo entro il quale eseguire le ricerche era stato erroneamente individuato nella data del 18 dicembre 2029, per complessivi 9 anni, 4 mesi e 15 giorni, termine determinato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 159 cod. pen.
Evidenzia il ricorrente che il calcolo del termine risulterebbe errato, in quanto l’art. 420-quater cod. proc. pen. e l’art. 159, ultimo comma, cod. pen., stabiliscono che, in caso di sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione e, correlativamente, il termine entro il quale devono svolgersi le ricerche dell’imputato, è pari al doppio dell’ordinario termine di prescrizione.
Nel caso di specie, procedendosi per reati aventi un termine di prescrizione massima di 6 anni, il termine delle ricerche doveva essere pari a 12 anni.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che il ricorso è ammissibile, in quanto – come correttamente evidenziato dal Procuratore genera;e – la questione attinente alla ricorribilità diretta per cassazione della sentenza di non doversi procedere resa ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. è stata risolta dalle Sezioni unite in senso affermativo, con decisione del 26.9.2024.
Secondo l’informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno stabilito la ricorribilità diretta del provvedimento in parola per tutti i motivi elencati nell’art 606 c. 1 c.p.p., trovando così conferma l’orientamento sostenuto da Sez. 5, n. 20140 del 2024, Rv. 286276, che ha individuato proprio nel caso dell’erronea indicazione del termine finale delle ricerche come uno di quelli nei quali può sussistere l’interesse a ricorrere contro la sentenza di non doversi procedere.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Premesso che si procede rA per due violazioni dell’art. 316-ter cod. pen., rispettivamente commesse il 9 giugno 2020 e il 28 agosto 2020, il termine
ordinario di anni sei, raddoppiato ai sensi della norma indicata, verrebbe a cadere, rispettivamente, in data 9.6.2032 e 28.8.2032.
Il diverso termine indicato nella sentenza impugnata non trova alcuna giustificazione, non essendo stato neppure esplicitato il ragionamento giuridico sulla base del quale è stato individuato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, potendosi procedere direttamente alla correzione del termine ultimo entro il quale dovranno essere svolte le ricerche, indicato nella data del 28 agosto 2032.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del termine per lo svolgimento delle ricerche, che fissa alla data del 28/08/2032.
Così deciso il 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidfit