Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9932 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, confermare le statuizioni civile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la senten della Corte di Appello di Genova del 27/06/2023 che aveva confermato la condanna di NOME per il reato di truffa; secondo il capo di imputazione, NOME aveva utilizzato i giorni di permesso, concessi ai sensi della legge 104/ assistere il padre disabile, per recarsi in crociera
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva rigetta richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod limitandosi ad apprezzare risvolti di natura morale della vicenda, s considerare che l’esclusione per una presunta riconducibilità alla lesio rapporto fiduciario con il datore di lavoro non era previstàdalla legge e cos quindi violazione di legge; inoltre, non era stato considerato che l’imputato convertito, di intesa con l’azienda, in ferie i giorni fruiti illecitamente, danno patrimoniale subito dall’ente ed aveva a più riprese offerto una somma C 500,00 a titolo di ristoro, a fronte di un preteso danno di C 374,00
1.2. Il difensore eccepisce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art cod. pen.: con l’atto di appello si era censurato che le somme di denaro corri ex lege 104 erano stata pagate da RAGIONE_SOCIALE e non dalla RAGIONE_SOCIALE, che non aveva subit alcun danno, neppure di tipo non patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 L’incipit della relazione al D.Lgs. n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è intervenuti relativamente all’art. 131-bis cod “l’attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della va del carattere di particolare tenuità dell’offesa (primo comma)”, precisando ch condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell’art. 131 non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell’offesa, b come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all’art. 133, co. 1 c.p. (natu mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; gravità del d o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell’ambit complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea reato) e l’esiguità del danno o del pericolo.”
Nel caso in esame, la Corte di appello ha negato l’applicazione dell’art. bis cod. pen. prendendo in considerazione l’intensità del dolo (l’avere l’imp agito consapevole dei mancati controlli da parte del datore di lavoro e difficoltà di rientro per accudire il parente per il quale erano stati chiesti
di cui alla legge n. 104/92), ma nulla ha detto sulla condotta successiva al reato segnalata nell’atto di appello, nel quale la difesa assumeva di avere corrisposto una somma superiore al preteso danno subito dalla RAGIONE_SOCIALE e che comunque il danno non sussisteva perché i giorni di permesso erano stati convertiti in giorni di ferie; è mancata quindi la motivazione su due degli elementi (esiguità del danno e condotta susseguente al reato) che, secondo l’art. 131-bis cod. pen., devono essere valutati ai fini della applicazione o meno della norma indicata.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto sopra indicato, che provvederà anche alla decisione sulle spese sostenute dalla parte civile.
1.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancanza di danni in capo alla RAGIONE_SOCIALE, posto che si è contestato in realtà soltanto l’ammontare del danno, la cui questione potrà essere affrontata in sede civile, visto che è stata pronunciata condanna generica al risarcimento, per cui deve essere ribadito quanto affermato da Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Rv. 270384, secondo cui “ai fini della pronuncia di condanna generica … non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficient l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione”.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad alt sezione della Corte di appello di Genova, cui rimette la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
Così deciso il 15/02/2024