Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35249 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35249  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME, nata in Brasile il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE);
avverso l’ordinanza del 13/08/2025 dalla Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’istanza difensiva volta a far dichiarare l’invalidità o comunque l’inefficacia dell’ordinanza con cui il Consigliere delegato dal Presidente della stessa Corte d’appello, in data 30 luglio 2025, aveva applicato a NOME COGNOME NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere in relazione al mandato di arresto a fini estradizionali emanato dalle autorità brasiliane in rapporto ai delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico, aggravato dal danno economico ingente, e falso ideologico, per cui COGNOME ha riportato in Brasile condanna alla pena di dieci anni di reclusione, oltre alla multa.
 Con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO (anche per gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, quest’ultimo difensore successivamente revocato, secondo quanto riferito dallo stesso), ha proposto ricorso la ricorrente, deducendo, con un motivo unico, violazione dell’art. 715, comma 1, cod. proc. peri. e dell’art. 13 del Trattato di estradizione Italia-Brasile (firmato il 17 ottobre 1989 e ratificato con legge 23 aprile 1991, n. 144).
Le ordinanze della Corte d’appello di Roma si fondano su una falsa interpretazione di tali norme, la custodia cautelare essendo stata mantenuta nonostante mancasse la condizione essenziale per la sua applicabilità, e cioè la domanda di estradizione dello Stato estero.
In particolare, la ricorrente deduce che la Corte d’appello ha argomentato da un’inaccettabile assimilazione tra mandato di arresto tramite RAGIONE_SOCIALE (eseguito dalla polizia giudiziaria italiana) e ordine di custodia cautelare, che però rappresentano concetti ben distinti in base all’art. 13 Cost., agli artt. 292 e 380 cod. proc. pen. e all’art. 13 del Trattato estradizionale Italia-Brasile.
La c.d. red notice valorizzata -dalla Corte d’appello, infatti, è soltanto una richiesta di localizzazione in vista dell’arresto provvisorio di una persona ricercata, e non un mandato di arresto internazionale; essa, quindi, non obbliga automaticamente gli Stati membri ad arrestare la persona interessata, l’arresto dovendo essere operato sulla base delle leggi nazionali del Paese.
La Corte d’appello ha ventilato la presenza agli atti della richiesta di estradizione del Brasile, ma nel fascicolo risulta soltanto una sorta di pre-richiesta interna di estradizione (a firma del Giudice COGNOME, l’inquisitore di COGNOME, condannata in primo e secondo grado in un processo dove il medesimo Giudice figura anche come persona offesa, in palese violazione dei principi italiani di imparzialità e terzietà del giudice), indirizzato al Ministro della Giustizia brasiliano
come una sorta di “memo” utile a compilare la richiesta di estradizione da inviare allo Stato italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Roma, in data 30 luglio 2025, disponeva la convalida dell’arresto di NOME COGNOME, rilevando che la suddetta risultava ricercata con red notice nella banca dati RAGIONE_SOCIALE, che i reati per cui era ricercata sono puniti anche in Italia (salvo migliore qualificazione giuridica, artt. 479, comma 2, e 615-bis, comma 3, cod. pen.), che gli atti risultavano trasmessi nei termini di legge previsti dall’art 71 cod. proc. pen. e che erano rispettati i requisiti di cui all’art. 13 del Trattato estradizione Italia-Brasile.
Contestualmente applicava la misura coercitiva della custodia in carcere.
La Corte d’appello, in data 13 agosto 2025, rigettava l’istanza di sostituzione della misura avanzata dai difensori di COGNOME, specificando come, nel caso di specie, si trattasse non già di custodia cautelare (art. 715 cod. proc. pen.), bensì di arresto precautelare (art. 716 cod. proc. pen.), disposto dalla polizia giudiziaria e come tale non implicante richiesta del Ministro della Giustizia italiana.
In particolare, spiegava che la segnalazione RAGIONE_SOCIALE da parte dello Stato richiedente costituisce in sé domanda volta all’adozione di misure precautelari e rilevando, in conclusione, che la Corte Federale Suprema, in data 11 giugno 2025, aveva formulato la proposta di domanda estradizionale.
 Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Innanzitutto, va rilevato che i difensori formalmente ricorrono avverso entrambe le ordinanze richiamate e che in data odierna risulta fissata la trattazione di altra impugnazione, da parte della medesima ricorrente, avente ad oggetto i presupposti applicativi della misura cautelare quanto alle esigenze cautelari.
Di conseguenza, per un verso, l’oggetto della presente impugnazione deve intendersi limitato all’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’istanza difensiva tesa ad ottenere la dichiarazione di invalidità o comunque di inefficacia del provvedimento con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere di COGNOME; per altro verso, il thema decidendum va circoscritto alle condizioni di legittimità dell’arresto precautelare e della disposizione della misura coercitiva per gli aspetti a questo connessi.
5. Ciò premesso, nel ricorso sembra invocarsi l’applicazione, nel caso di specie, della normativa codicistica italiana per l’intera parte in cui disciplina l materia estradizionale.
Così facendo, si trascura, tuttavia, come la legislazione interna possieda un rilievo meramente sussidiario, per le parti in cui non soccorra il Trattato di estradizione Italia-Brasile (ratificato con legge 23 aprile 1991, n. 144) la cui finalit consiste, d’altronde, nella semplificazione delle procedure di cooperazione tra le Parti contraenti, altrimenti operanti sulla base della prima.
5.1. In particolare, l’art. 13 del Trattato Italia-Brasile, richiamato sin da subit dai Giudici di merito e intitolato all’arresto provvisorio”, nelle disposizioni q rilevanti, dispone che, prima del ricevimento della domanda di estradizione, ciascuna Parte può, su richiesta dell’altra Parte, disporre l’arresto provvisorio della persona o applicare nei suoi confronti altre misure coercitive (§ 1).
Aggiunge che nella richiesta di arresto provvisorio la Parte richiedente deve dichiarare che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della libertà personale e che intende presentare domanda di estradizione, fornendo a tal fine la descrizione del fatto, l’indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena ancora da scontare, nonché gli elementi necessari per l’identificazione della persona così come gli indizi esistenti sulla sua localizzazione (§ 2).
Specifica che la richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata alla Parte anche per il tramite dell’RAGIONE_SOCIALE (§ 2, ultima parte).
5.2. Nella fase (preliminare) in cui versava la procedura in oggetto, dunque, al momento dell’arresto della ricorrente, non si rendeva necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà da parte dello Stato, e tantomeno la formalizzazione della domanda di estradizione.
5.3. Sulla base di tale inequivoco presupposto normativo, questa Corte ha in più occasioni ribadito che, in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell convalida dell’arresto operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte d’appello, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., la diffusione della ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 6, n. 46222 del 06/11/2009, COGNOME, Rv. 245304).
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È stato inoltre chiarito che la segnalazione all’RAGIONE_SOCIALE da parte dello Stato richiedente costituisce di per sé una domanda volta all’adozione della misura precautelare, preordinata all’inoltro della domanda di estradizione (Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 278190; v. anche Sez. 6, n. 32492 del 14/06/2016, Tang, Rv. 268321, entrambe citate nell’ordinanza impugnata)
Ha ulteriormente specificato che la convalida dell’arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione inserita nel sistema internazionale di ricerca dell’RAGIONE_SOCIALE (c.d. red notice) impone di valutare soltanto il rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche sulla sussistenza delle condizioni per l’emissione di una sentenza favorevole all’estradizione (Sez. 6, n. 11499 del 22/01/2025, COGNOME, Rv. 287795).
5.4. Ciò che – come già riportato – la Corte d’appello ha fatto nel caso di specie e che, d’altra parte, nemmeno è contestato nel ricorso.
Né – si aggiunge, in risposta alle deduzioni difensive, per come ulteriormente articolate nel corso della discussione orale – il sistema richiede l’intervento di una formale domanda di estradizione, al momento della convalida dell’arresto provvisorio e della disposizione della vera e propria misura cautelare.
6.1. Il citato art. 13 del Trattato di estradizione Italia-Brasile dispone, a contrario, al § 4, che l’arresto provvisorio e «le altre misure coercitive» perdono efficacia se «la domanda di estradizione e i documenti indicati nell’art. 11 non pervengono alla Parte richiesta entro quaranta giorni dalla data della comunicazione prevista dal § 3» (che, a sua volta, prescrive alla Parte richiesta di informare immediatamente l’altra Parte del seguito dato alla richiesta e di comunicare la data dell’arresto o dell’applicazione di altre misure coercitive).
Anche sul punto costruisce, quindi, un meccanismo semplificato ed “invertito” rispetto a quello desumibile dalle norme del codice di procedura penale, ammettendo che la domanda di estradizione intervenga dopo l’applicazione della misura cautelare.
6.2. Il mancato rispetto del richiamato termine dei quaranta giorni non è stato eccepito in questa sede, e nemmeno davanti alla Corte d’appello, dalla ricorrente la quale si è limitata a dedurre e a documentare la presenza di una mera “proposta” di domanda estradizionale al momento della convalida dell’arresto provvisorio e della disposizione della custodia cautelare (ciò che si è chiarito essere ampiamente sufficiente).
Per le citate ragioni, il ricorso va, dunque, rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/10/2025