Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3940 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3940 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a Locarno (Svizzera) il DATA_NASCITA avverso le ordinanze del 17/11/2025 e 24/11/2025 della Corte d’appello di Venezia Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che conclude per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza della Corte di appello di Venezia, in data 17/11/2025, è stato convalidato l’arresto provvisorio di COGNOME NOME, eseguito a seguito di richiesta di arresto internazionale a fini processuali emesso dall’Ufficio del Pubblico Ministero del Ticino in data 27.01.2025 in relazione a traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio; con successiva ordinanza del 24/11/2025 la Corte di appello ha rigettato la richiesta di cessazione di efficacia, modifica e sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata in data 19-20/11/2025 nell’interesse del ricorrente disponendo il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere.
NOME COGNOME, assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presenta ricorso avverso entrambe le ordinanze chiedendone l’annullamento con
o senza rinvio, esponendo sei motivi e producendo documentazione a sostegno della propria richiesta, di seguito riassunti.
2.1 Totale mancanza di motivazione in relazione alla documentazione prodotta e alle censure indicate nella memoria difensiva del 19/11/2025, con la quale il difensore produceva una serie di documenti comprensivi degli atti riguardanti la stessa procedura di estradizione, già avviata in Spagna su richiesta della Svizzera; mancata considerazione degli esiti del procedimento italiano.
2.2 Violazione di legge per inosservanza del principio di specialità e mancata verifica del consenso dello Stato di consegna alla riestradizione, essendo stato il ricorrente consegnato all’Italia dalla Spagna esclusivamente per i fatti oggetti del procedimento penale italiano, mentre la richiesta di estradizione verso la Svizzera riguarda i medesimi fatti per i quali era già stata avviata la procedura estradizionale in Spagna.
2.3 Violazione di legge per applicazione di misura cautelare fondata su segnalazione SIS anacronistica e non aggiornata, in quanto la segnalazione non riportava che il ricorrente era stato già arrestato in Spagna per i medesimi fatti e che la procedura di estradizione verso la Svizzera non era stata completata.
2.4 Violazione di legge per mancato computo della custodia cautelare sofferta all’estero e bis in idem procedimentale.
La Corte di appello non ha considerato che il ricorrente aveva già sofferto custodia cautelare in Spagna dal 17/03/2025 al 03/09/2025 per la medesima richiesta di estradizione, oggetto del presente procedimento; la mancata considerazione del periodo di custodia già sofferto all’estero per la stessa vicenda determina una violazione del principio di proporzionalità delle misure cautelari e configura un bis in idem procedimentale contrario a principi costituzionali.
Nel caso in cui la Corte non condividesse tale affermazioni, la difesa solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 717 seguenti cod proc pen nonché degli articoli 714 716 cod proc pen nella parte in cui non prevedono un obbligo di computo/detrazione del tempo di custodia cautelare sofferto all’estero per la medesima vicenda ai fini dei termini massimi e della valutazione delle misure nella nuova procedura estradizionale; consentono l’applicazione e la convalida di misure coercitive in base a segnalazioni SIS non aggiornate senza un meccanismo legale di verifica attualizzazione obbligatoria degli elementi sopravvenuti; non garantiscono con strumenti chiari effettivi la verifica del principio di specialità l’acquisizione del consenso dello Stato di consegna, nel caso di specie Spagna, per la tradizione verso stato terzo (Svizzera) prima di nuove restrizioni della libertà personale; non approntano rimedi idonei a scongiurare un bis in idem procedimentale che determini duplicazione della compressione della libertà per i medesimi fatti con sacrificio irragionevole della libertà personale
2.5 Violazione di legge per insussistenza concreta del pericolo di fuga nonché omessa considerazione della sopravvenuta mancanza del pericolo di inquinamento probatorio, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di fuga, senza valutare il comportamento del ricorrente durante la permanenza in Italia, dopo essere stato rimesso in libertà dal tribunale del riesame in data 22/10/2025 nel procedimento penale italiano; inoltre la posizione dello COGNOME relativamente al procedimento svizzero risulta documentalmente modificata in quanto la sua posizione è stata separata da quella degli altri indagati e c’è stato chiarimento in ordine alle altre posizioni con modifica delle imputazioni.
Il diniego della misura più gradata anche col presidio di apparecchiature di controllo è motivato con mera clausola di stile, con mancanza di motivazione effettiva sul punto.
2.6 Violazione di legge per difetto di motivazione sui presupposti cautelari, ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento all’ordinanza applicativa originaria della misura per violazione dei requisiti minimi di esistenza e completezza della motivazione sui presupposti di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso che, come anche recentemente affermato da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34517 del 30/09/2025 Rv. 288772 – 01, in tema di estradizione per l’estero, la convalida dell’arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziari impone di valutare il solo rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli ar 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l’emissione di una sentenza favorevole all’estradizione.
L’arresto di polizia giudiziaria deve soggiacere unicamente alle condizioni di legittimità dettate dall’art. 716, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 71 comma 2, lettera b) dello stesso codice, avuto riguardo in particolare alla descrizione dei fatti, alla specificazione del reato e agli elementi per l’esatt identificazione della persona da estradare, esaminati nel giudizio di convalida limitatamente alla verifica di legittimità dell’operato della polizia giudiziar risultano riservati ad una fase di valutazione successiva le verifiche inerenti alla sussistenza delle condizioni per l’emissione di una sentenza favorevole alla estradizione (art. 714, comma 3, cod. proc. pen.).
2.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la documentazione prodotta -anche successivamente a questa Corte, con nota del
14.01.2026- e le censure indicate nella memoria difensiva del 19/11/2025 e nella memoria del 20/11/2025, sono state valutate dalla Corte di appello, con condivisibile motivazione, quali relative alla sussistenza di cause ostative alla consegna e pertanto da valutare nella diversa ed eventuale sede di discussione in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge per l’estradizione dello COGNOME, una volta presentata documentata richiesta di procedere all’estradizione da parte della Confederazione elvetica.
2.2 In relazione al secondo motivo di ricorso, va, innanzitutto, premesso che, ai sensi degli artt. 26, comma 1, e 32, legge n. 69 del 2005, il principio di specialità connota qualunque consegna che venga disposta in esecuzione di un mandato di arresto europeo, e garantisce che, salva una diversa manifestazione di volontà dell’interessato (cfr. artt. 10, comma 1, e 14 legge cit.), ogni consegna all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente è sempre subordinata alla condizione che la persona non venga sottoposta a un procedimento penale né privata della libertà personale per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa.
L’applicazione di tale principio non è peraltro assoluta, in quanto può essere derogata su consenso dello Stato di emissione all’estensione della consegna; l’assenso può essere chiesto (artt. 26, comma 3, legge n. 69 del 2005 anche per estradarlo verso uno Stato terzo (art. 31-bis legge n. 69 del 2005).
In base al rinvio contenuto all’art. 39 legge n. 69 del 2005, il modello procedurale da applicare deve essere individuato nella disciplina delle estradizioni, e, in particolare, negli artt. 710 e 711 cod. proc. pen. concernenti l’estensione dell’estradizione e la riestradizione, trattandosi di disposizioni che disciplinano fattispecie analoghe a quella in esame la cui applicazione non pone alcun profilo di compatibilità con i principi che regolano il mandato di arresto europeo.
Non si ravvisa quindi, allo stato del procedimento, alcun vulnus difensivo, non risultando, dalla documentazione prodotta, che la Confederazione elvetica abbia ancora depositato la richiesta di estradizione corredata dagli elementi richiesti e pertanto la procedura sia ancora in divenire.
2.3 Le stesse considerazioni valgono per la dedotta incompletezza del SIS, rispetto al quale si osserva che il Sistema Informativo Schengen (SIS) è il sistema di condivisione delle informazioni utilizzato per la sicurezza e la gestione delle frontiere in Europa; è previsto dal Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, recante ‘sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che regolamenta le procedure di inserimento dati e di modifica degli stessi, nonché sul contenuto delle informazioni inserite, tra le quali le segnalazioni di persone ricercate per l’arresto
a fini di consegna e ricercate per l’arresto a fini di estradizione; in particolare l’a 53 prevede la procedura da adottare qualora la segnalazione di una persona abbia conseguito il suo obiettivo e debba pertanto essere cancellata.
La Svizzera è divenuto paese associato Schengen con l’entrata in vigore dell’Accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS) del 12/12/2008.
Nel caso in esame la segnalazione effettuata dalle autorità svizzere relativa allo COGNOME non ha conseguito il suo obiettivo in quanto il primo arresto provvisorio realizzato in Spagna, essendosi interrotto per effetto della priorità accordata all’esecuzione del m.a.e. italiano, non ha avuto come effetto né la consegna della persona richiesta a fini estradizionali né la chiusura della procedura; non si può dunque affermare, come dedotto dalla difesa che la segnalazione del SIS non sia aggiornata in quanto carente di informazioni non essenziali al fine dell’esecuzione, quali quelle citate dalla stessa difesa.
2.4 Con riferimento alla dedotta violazione di legge per mancato computo della custodia cautelare sofferta all’estero e bis in idem procedimentale, si deve parimenti affermare che il procedimento estradizionale iniziato dall’autorità spagnola non è valutabile ai fini della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio sia relativamente all’oggetto del giudizio (presupposti di legalità per la consegna estradizionale) sia in quanto la pronuncia sulla consegna, anche qualora eventualmente emanata, non ha il potere di vincolare la decisione dello Stato successivamente richiesto di decisione analoga.
Per quanto riguarda la circostanza che il ricorrente aveva già sofferto custodia cautelare in Spagna dal 17/03/2025 al 03/09/2025 per effetto della medesima richiesta di estradizione, nel nostro ordinamento non è possibile cumulare dei periodi di detenzione trascorsi all’estero per effetto di decisione dell’autorità giurisdizionale straniera, dovendosi eventualmente far valere tale eccezione davanti all’autorità elvetiche, qualora COGNOME venga estradato.
Il termine previsto dall’ordinamento italiano non è allo stato maturato.
Per tutti i motivi esposti l’eccezione di costituzionalità proposta dalla difesa nell’ambito del quarto motivo di ricorso risulta manifestamente infondata.
2.5 Il quinto motivo di ricorso ripropone motivazioni già esposte in sede di riesame (comportamento dello COGNOME a seguito della liberazione disposta nei suoi confronti dal tribunale del riesame; avanzamento dello stadio del procedimento penale italiano, rispetto al quale è stato notificato avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.; stato del procedimento penale in Svizzera) senza confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte di appello che ha incentrato la propria valutazione, nel rigetto della richiesta difensiva, proprio sul pericolo di fuga, ritenuto sussistente in base ad indici esplicitati, quali la circostanza che COGNOME, cittadino svizzero, con residenza anagrafica in Svizzera, interessi
economici a Tenerife, Spagna, legame affettivo in Italia, sia un soggetto ad elevatissima capacità di spostamento sul territorio nazionale e non; e che inoltre disponga di mezzi e relazioni personali che gli consentono di muoversi con facilità e rapidità e quindi anche di sottrarsi alla eventuale esecuzione del provvedimento di consegna; circostanze queste che hanno fatto ritenere ‘concreto attualissimo e pregnante il rischio di fuga prevenibile solo con il mantenimento della custodia in carcere fino ad ulteriori determinazioni’.
Parimenti esplicita nel del 24/11/2025 della Corte di appello di Venezia e la valutazione di idoneità della sola custodia cautelare quale unica misura che possa assicurare l’eventuale consegna a fini estradizionali: afferma la Corte d’appello che la misura degli arresti domiciliari, anche con ‘braccialetto elettronico’, non appare idonea a prevenire il rischio di fuga, potendo l’estradando organizzare assai velocemente un allontanamento dal territorio dello Stato, previa rottura o disabilitazione del dispositivo, come si può evincere dalle stesse informazioni rese dallo COGNOME, relative alle sue condizioni personali, sociali ed economiche (interessi transnazionali), dalla descrizione del caso contenuta nel red notice, ed infine anche considerando che il confine con l’estero è a distanza di poche ore dal luogo di proposta dimora in Veneto.
2.6 Con il sesto motivo si censura ex art.311, comma 2, cod. proc. pen. l’ordinanza applicativa originaria della misura (emessa dalla Corte di appello in data 17/11/2025 in sede di convalida dell’arresto); il motivo risulta del tutto generico, ripercorrendo le censure rivolte alla ordinanza della Corte d’appello del 24/11/2025 e facendo a violazioni non meglio specificate dei requisiti minimi di esistenza e completezza della motivazione sui presupposti di legge.
Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 21/01/2026