Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44637 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE 060W5FM ) natb,i1 DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L, 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del RG., in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Roma, in data 13/7/2022, all’esito dell’udienza di convalida, non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME NOME operato da personale del Commissariato Viminale della Questura di Roma, in data 12/7/2023, nella ritenuta flagranza del reato di furto, aggravato dalla destrezza e dalla commissione del fatto su mezzo pubblico di trasporto ritenendo che lo stesso non fosse stato eseguito né nello stato di flagranza e nemmeno in quello di quasi flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen.
Per la cassazione di tale provvedimento, propone ricorso il AVV_NOTAIOuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391, co. 4 e 606, co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. lamentando l’erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 382 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione circa la legittimità dell’arresto.
Il PG presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il proposto ricorso è fondato e pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio in quanto l’arresto era stato legittimamente eseguito.
Ed invero, come si evince dagli atti e dallo stesso provvedimento del giudice capitolino, l’arrestata venne colta nell’atto di concorrere nella commissione del furto dalla stessa persona offesa, COGNOME NOME.
La COGNOME, accortasi della sottrazione ed avvedutasi che la refurtiva era stata consegnata dall’autore materiale ad una donna complice, l’ha inseguita senza mai perderla di vista, recuperando il maltolto ed indic:andola alla polizia giudiziaria, che ha proceduto legittimamente all’arresto.
Come ricorda l’ordinanza di non convalida, gli operanti giunti in INDIRIZZO a seguito di una segnalazione, apprendevano da COGNOME NOME che, mentre si accingeva a salire sul convoglio della metro “A” direzione “Battistini” aveva notato un uomo che, dopo essersi avvicinato ed averla spinta con la scusa di farsi spazio per salire sul convoglio, repentinamente aveva sottratto dalla borsa della stessa il telefono cellulare per poi consegnano ad una donna, successivamente identificata nell’odierna imputata.
La vittima inoltre dichiarava che, inseguita la donna, era riuscita a bloccarla e a recuperare il telefono.
Gli operanti, quindi, presi contatti con l’addetto alla vigilanza, NOME COGNOME, apprendevano dallo stesso che durante il consueto pattugliamento della banchina direzione “INDIRIZZO“, udite le urla di due ragazze, aveva notato che una di loro aveva fermato una cittadina extracomunitaria, sostenendo che quest’ultima fosse l’autrice di un furto, nonché aveva notato un telefono “IPhone14”, occultato tra le gambe della NOME, cadere in terra.
In sede di convalida, l’arrestata si era avvalsa della facoltà di non rispondere.
6. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di convalida, osservando che “la misura precautelare è stata assunta sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto e non sulla base della immediata ed autonoma percezione da parte di chi vi ha provveduto”; tanto, in asserita applicazione del dictum di Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591)
Sennonché, la motivazione del provvedimento impugnato è frutto di un’errata lettura della sopra indicata sentenza delle a Sezioni Unite e di una erronea applicazione degli artt. 381 e 382 cod. proc. pen.
La summenzionata sentenza delle SS.UU. si occupa, infatti, del caso in cui, giunta la polizia giudiziaria sul luogo del fatto, l’autore se ne sia già allon nato. Afferma, infatti, la Suprema Corte non possa considerarsi “inseguito” il soggetto, alla cui identificazione la polizia giudiziaria sia giunta (senza avere assistito direttamente alla condotta delittuosa, neppure in parte) esclusivamente in forza delle indicazioni offerte, nell’immediatezza, dai testimoni del reato.
Il caso di specie è completamente diverso. Quando la polizia giudiziaria è giunta, l’autore del fatto era ancora lì presente, perché inseguito e fermato dalla stessa persona offesa. E di tale continuità dell’inseguimento, oltre chè del possesso della res furtiva, dava atto anche un soggetto terzo quale l’addetto alla vigilanza della metropolitana.
L’autore del furto doveva, pertanto, considerarsi (ai sensi dell’art. 382 co.1 cod. proc. pen. “inseguito” (non dalla PG, ma) “dalla persona offesa …”.
La quasi flagranza che legittima l’arresto presuppone che vi sia, come nel caso in esame, una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione dell libertà che pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza (così Sez. 6, n. 19002 del 3/4/2012, COGNOME, Rv. 252872 che, in applicazione del principio, ha escluso ricorresse la quasi flagranza con riferimento all’ arresto dell’autore di
una rapina, effettuato poco dopo la commissione del reato dalla polizia giudiziaria nella sua abitazione, individuata a seguito dell’indicazione degli estremi identificativi forniti dalla persona offesa).
Le modalità organizzate ed insidiose della condotta hanno giustificato l’arresto, ai sensi dell’art. 381 co. 4 cod. proc. pen.
Deve essere in ultimo evidenziato che è pacifico che l’arresto in flagranza possa essere disposto anche con riferimento ai reati procedibili a querela anche in forma orale, come nel caso in esame (Sez. 2, n. 9968 del 2/2/2022, COGNOME, Rv. 282816)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Il CtSnigliere est ore
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023
Il Presidente