Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 613 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Paternò il 9/1/1970 avverso l’ordinanza del 23/7/2024 emessa dal Tribunale di Catania visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto il rigetto;
udito l’Avvocato NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello cautelare, confermava l’ordinanza di diniego degli arresti domiciliari, richiesti dal ricorrente in considerazione della dedotta incompatibilità della detenzione in carcere rispetto alle condizioni di salute.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che le condizioni di salute non sarebbero state adeguatamente valutate, posto che sia la direzione sanitaria dell’istituto, che la consulenza tecnica di parte, attestavano l’impossibilità per l’indagato di ricevere cure adeguate in regime detentivo.
Peraltro, il Tribunale aveva omesso di considerare che il ricorrente proponeva di andare agli arresti domiciliari in un Comune posto ad oltre 100km dal luogo in cui erano verificati i reati per i quali si procede, il che costituiva un ulteriore favore dell’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la concessione degli arresti domiciliari evidenziando, in primo luogo, come i titoli di reato per i quali era stata applicata la misura cautelare e l’elevata capacità delinquenziale del ricorrente, comportavano l’applicabilità del disposto dell’art. 275, comma 4 quater, cod. proc. pen.
Motivando in ordine alle ragioni per cui, nei confronti dell’indagato, debbano ritenersi sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, il Tribunale ha anche affermato che l’art.. 275, comma 4quater cod. proc. pen. troverebbe applicazione in quanto le condotte delittuose per le quali si procede sarebbero state realizzate anche nel periodo di detenzione domiciliare, ex artt. 147 cod. pen. e 47-ter I.n 354 del 1975, ottenuta sempre per motivi di salute.
2.1. Le argomentazioni svolte dal Tribunale devono essere corrette in punto di diritto, posto che l’art. 275, comma 4-quater, cod. proc. pen., lì dove consente di disporre la custodia in un reparto attrezzato per la cura e l’assistenza fa riferimento alle ipotesi in cui, uno dei reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen sia stato commesso dopo l’applicazione delle misure previste dai commi 4-bis e 4ter cod. pen. La norma, pertanto, regolamenta il caso in cui l’indagato abbia ottenuto gli arresti domiciliari o in luogo di cura e, in pendenza di tale misura, si sia verificata la reiterazione del reato.
Diversa è la fattispecie in esame, nella quale la condotta illecita sarebbe stata commessa non già a seguito dell’attenuazione della custodia in carcere, bensì nel periodo in cui l’indagato si trovava in regime di detenzione domiciliare, evidentemente in esecuzione di pena già divenuta definitiva.
2.3. Pur a fronte dell’errore in diritto in cui è incorso il Tribunale, l’ordinanza risulta ugualmente corretta, posto che la decisione è stata in ogni caso assunta sul presupposto dell’eccezionalità delle esigenze cautelari, ritenute non contenibili con l’applicazione di una misura non custodiale.
La motivazione resa sul punto è immune da censure, posto che non è stata valutata la sola gravità delle condotte illecite poste in essere, ma anche l’assoluta inidoneità dell’indagato a rispettare le prescrizioni imposte con misure meno afflittive, come reso evidente dalla commissione dei reati nel periodo di detenzione domiciliare disposta per motivi di salute.
Né inficia la motivazione il mancato riferimento alla dichiarata disponibilità di sottoposizione agli arresti domiciliari in località distante da quella di commissione dei reati, posto che l’eccezionalità delle esigenze cautelari comporta, implicitamente, una valutazione negativa rispetto al mero dato territoriale.
2.4. A fronte di tali argomentazioni – logiche e coerenti – il ricorso è del tutto generico, posto che da un lato afferma la sussistenza dell’incompatibilità delle condizioni di salute con la custodia in carcere, ma dall’altro non si confronta in alcun modo con la documentazione medica acquisita e valutata dal Tribunale del riesame, il quale ha desunto che tali accertamenti, pur indicando la necessità del mantenimento della custodia in carcere presso una struttura dotata di reparto attrezzato per la cura, non hanno attestato una condizione di assoluta incompatibilità con la detenzione.
A fronte di tale valutazione, il ricorrente si è limitato a reiterare le conclusioni emergenti da una consulenza medica di parte, senza in alcun modo censurare in modo specifico le diverse risultanze della documentazione proveniente dall’istituto penitenziario.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 novembre 2024 Il Consigliere estensore