Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51573 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la Corte voglia annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al divieto del COGNOME di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 07/09/2023, il Tribunale di Salerno rigettava l’istanza di riesame, proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con la quale era stata applicata al predetto la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 2 I 110/75, 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, 624 e 625 comma 1 n. 2 e 7 cod.pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 125,179,178 lett. b), 284, comma 2, e 291 cod.proc.pen..
Il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine all’eccezione di nullità denunciata nei motivi di riesame, relativa all’imposizione del divieto per l’imputato di comunicare con persone estranee al proprio nucleo familiare che con lui coabitano o lo assistono, prescritta dal Giudice per le indagini preliminari in assenza di specifica richiesta del PM; evidenzia che trattasi di nullità insanabile e rilevabile d’ufficio e che il Tribunale, anche ove non espressamente dedotto dalla difesa, aveva l’obbligo di rimuovere la nullità d’ufficio.
Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata nella parte in cui sono stati disposti limiti e divieti ex art. 284, comma 2, cod.proc.pen. non richiesti espressamente dal PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.Costituisce principio consolidato che le restrizioni che contribuiscono ad inasprire il grado di afflittività della misura cautelare debbono essere considerate esse stesse restrizione alla libertà personale e, come tali, sono suscettibili di autonomo controllo giurisdizionale anche di secondo grado e, poi, di legittimità (cfr.,Sez.U, n. 24 del 03/12/1996, dep.21/01/1997, Rv.206465 – 01; Sez.6, n. 17950 del 04/04/2013, Rv. 255136 – 01).
Tale principio, di carattere generale, trova applicazione anche in ipotesi di restrizione della facoltà di comunicazione prevista dall’art. 284 comma 2, cod.proc.pen., significativamente introdotta dalla locuzione “impone limiti o divieti”.
Il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, infatti, pur accedendo alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, ha una sua propria
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autonomia, trattandosi non di mera modalità accessoria, ma di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva (Sez.4, n.20380 del 07/03/2017, Rv.270026 – 01; Sez. 6, n. 21296 del 12/05/2009 – dep. 21/05/2009, COGNOME, Rv. 24367801).
Conseguentemente, i limiti ed i divieti alla comunicazione del soggetto (indagato o imputato) nei cui confronti è adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari devono essere anch’essi oggetto di specifica conforme richiesta da parte del pubblico ministero (cfr Sez.5, n. 13271 del 22/12/2010, dep.30/03/2011, Rv. 249505 – 01, che ha affermato che è illegittima la modifica ex officio della misura degli arresti donniciliari in senso maggiormente afflittivo disposta dal giudice in assenza di richiesta del Pubblico Ministero).
Ne consegue l’affermazione che in assenza della corrispondente “domanda cautelare” il giudice non può adottare d’ufficio tale peculiare autonoma forma di ulteriore e più intensa restrizione di libertà personale, sicché è nulla ai sens dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 cod.proc.pen. l’imposizione, a sensi dell’a 284 comma 2, cod.proc.pen. di limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono non preceduta dalla corrispondente richiesta del pubblico ministero (Sez.2, n. · 53671 del 27/11/2014, Rv.261617 – 01; Sez.6, n. 17950 del 04/04/2013, Rv.255136 – 01).
4. Nella specie, il Tribunale di Salerno non si è conformato ai suesposti principi di diritto e, a fronte di specifica doglianza avanzata con i motivi riesame, ha confermato la misura degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Salerno con ordinanza in data 7 agosto 2023, anche nella parte in cui prescriveva all’indagato COGNOME NOME “di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono”, pur risultando dagli atti che la domanda cautelare del pubblico ministero di applicazione della misura degli arresti domiciliari non conteneva anche specifica richiesta di prescrizione relativa a restrizione della facoltà comunicazione prevista dal art. 284 comma 2, cod.proc.pen. (cfr richiesta di convalida e contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare personale formulata dalla Procura preso il Tribunale ordinario di Salerno in data 5.8.2023).
5. S’impone pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 7 agosto 2023 limitatamente al divieto di comunicare con terzi estranei. La nullità rilevata, infatti, determina unicamente la eliminazione delle modalità “ultra petita” di esecuzione della misura, senza travolgere nella restante parte la validità ed efficacia della misura cautelare (cfr Sez.2, n.53671 del 27/11/2014, Rv. 261617 – 01, cit).
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 7 agosto 2023 limitatamente al divieto di comunicare con terzi estranei. Dichiara la cessazione della suddetta prescrizione e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc.pen.
Così deciso il 06/12/2023