Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. LIBERTA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; “t-erS – entite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAI) D’AQUINO il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’nammissibilità udito il difensore l’avvocato COGNOME si riporta integralmente ai motivi di ricorso e deposita sentenza del GIP Trib. Padova n. 175/24 del 25.3.24.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 20 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Venezia, ai sensi dell’ad, 310 cod. proc. pen., ha respinto l’ap da lui proposto avverso l’ordinanza del 13 novembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Padova ne aveva rigettato l’istanza di autorizzazione ad allontanarsi
luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per svolgere atti lavorativa.
Il ricorrente, con due motivi di impugnazione, lamenta in primo luogo violazione di legge vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui a 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. sotto i profili dell’attualità e concretezza, non soltanto dalla valutazione di gravità del reato a lui attribuito, comunque riqualificato r all’originaria incolpazione di tentato omicidio, e tenuto conto del suo stato di incensurate dell’assenza di pendenze a suo carico, del comportamento tenuto dopo la commissione del fatto.
Si duole, in secondo luogo, della ricorrenza dei vizi medesimi in relazione alla reiezi dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e con riferimento all’a incompatibilità dell’autorizzazione ad uscire dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari le esigenze cautelari.
3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dr.NOME COGNOME COGNOME ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo non è consentito dalla legge.
La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all’art cod. proc. pen., è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della dec impugnata attinti dai motivi di gravame, pur potendosi estendere a quelli strettament connessi e da essi dipendenti (sez. U. n. 8 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208313; Sez. 5, 30828 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260484, sez.5, n. 23042 del 04/04/2023, PMT in proc. Pilla Vincenzo, Rv. 284544). Emerge per tabulas dagli enunciati dell’ordinanza impugnata (pagg. 2 e 3) come l’attuale ricorrente abbia circoscritto le ragioni di lagnanza avverso il provvedim di diniego del giudice per le indagini preliminari “dell’ autorizzazione ad assentarsi dal dom coatto per svolgere attività lavorativa”, unico profilo al quale avrebbero potuto es agganciate eventuali ed ulteriori argomentazioni, non estensibili tuttavia ad una rivisitaz del quadro delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett, c) cod. proc. pen., peraltro c in assenza di elementi di novità neppure prospettati nell’atto di impugnazione, dal c giudicato cautelare, richiamato dall’ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia a riguard della decisione adottata il 31 ottobre 2023, meno di due mesi prima dell’adozione del nuovo provvedimento.
2.11 secondo motivo è a sua volta generico, non consentito dalla legge in sede di legittimità manifestamente infondato.
L’ordinanza oggetto del ricorso, con proposizioni congrue ed immuni da critiche di illogic intrinseca, nel richiamarsi alla costante giurisprudenza di questa Corte, ha ribadito che sussistenza dell’esigenza di natura special-preventiva non ingloba esclusivamente la potenziale commissione di delitti lesivi dello stesso bene giuridico tutelato dalla norma incriminat violata, ma anche di delitti diversi ed espressivi della medesima indole trasgressi incompatibili con i riflessi dell’invocato atto autorizzi3tivo, relativo a quotidiani e ripet in auto, forieri di ulteriori episodi di guida pericolosa e di ineludibile interazione con al della strada, scenario scatenante la perpetrazione del reato di allarmante gravità che h giustificato l’emissione dell’ordinanza coercitiva; ha dunque rimarcato le criticità registra provvedimento genetico della misura sull’incapacità di autocontrollo e sull’imprevedibilità de reazioni emotive del prevenuto, da ritenersi persistenti ed immutate in relazione al “tro breve” periodo di osservazione al quale è stato sottoposto in sede cautelare.
2.1.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di arre domiciliari – ed anche a riguardo della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un’att lavorativa – la valutazione da compiere ai fini della concessione della facoltà di allontaname dal luogo di detenzione deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo con della compatibilità dell’attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste della misura coercitiva (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532-01; Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268852-01; Sez. 2, n. 9004 dei 17/02/2015, COGNOME, Rv. 263237) e che non possono essere consentite attività lavorative tali da snaturare il regi della custodia domestica (Sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, dep, 2013, COGNOME, Rv. 254428; Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, cit.; Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv 239316-01; Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, COGNOME, Rv. 232820-01). L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, rilevando che – anche a prescin dalle valutazioni sull’impossibilità di provvedere alle indispensabili esigenze di vi spostamento giornaliero tra il luogo degli arresti domiciliari e il sito di lavoro e la modu dell’orario lavorativo indicato avrebbero snaturato nella sostanza la misura applicat consentendo all’imputato, di riconosciuta pericolosità sociale, di trascorrere fuori dall’abita una consistente porzione della giornata a contatto c:on una indiscriminata pluralità di person a tanto il Tribunale ha comunque aggiunto che il prevenuto vive con il padre, titolare de pasticceria di famiglia, che ha manifestato disponibilità a prendersene cura sin dal momento della applicazione della misura degli arresti domiiciliari (pagg. 1 e 2), in una condi familiare, pertanto, tale da escludere – in difetto di elementi di significativa v neutralizzante – una situazione di indigenza o di assoluta necessità di altrimenti provvedere proprio mantenimento. Sul punto, alcuna specifica e concludente deduzione è stata svolta con GLYPH il ricorso, che si è limitato a rivendicazioni di taglio puramente contestativo ed a sollecitar
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rilettura degli elementi di fatto a proprio favore, vietata in sede di legittimità (per tutt U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/04/2024
Il Presidente