Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15236 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15236 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 novembre 2022, il Tribunale di Palermo, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese aveva applicato a COGNOME NOME la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Palermo, con la prescrizione di non allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 19.00 alle ore 7.00, ha applicato allo stesso NOME la misura della custodia cautelare in carcere.
Con il ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, il cautelato, tramite il difensore, prospetta la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e deduce che il Tribunale, valorizzando – onde giustificare l’impossibilità di applicargli una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere – la circostanza che egli fosse domiciliato in un immobile abusivo, non solo avrebbe applicato estensivamente la norma di cui all’art. 284, comma 1 -ter, cod. proc. pen., ma avrebbe anche immotivatamente disatteso la dichiarazione resa dalla madre, depositata in data 19 dicembre 2022, con la quale costei si era resa disponibile ad ospitarlo presso la casa di sua proprietà in Palermo.
Con requisitoria in data 2 marzo 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., valutata l’adeguatezza della sola custodia in carcere ad infrenare la pericolosità sociale di COGNOME NOME, desumibile dalla commissione dei tre reati in addebito in un arco temporale molto ristretto (6-13 settembre 2022), con modalità denotanti un elevato grado di organizzazione e una sua significativa spregiudicatezza (come dimostrato dall’avere preso di mira lo stesso esercizio commerciale a distanza di pochi giorni e dall’avere posto all’incasso alcuni dei titoli del ‘Gratta e Vinci’ oggetto di furto), ha ritenuto che l’impossibilità di applicare la misura cautelare minore degli arresti domiciliari presso l’abitazione in cui egli aveva dichiarato di dimorare derivasse dal divieto di cui all’art. 284, comma 1 -ter, cod. proc. pen..
Al cospetto della riportata motivazione, che esprime un giudizio di merito circa l’adeguatezza della misura applicata non sindacabile in questa sede in quanto
reso tramite un’argomentazione per nulla illogica, le doglianze articolate dal ricorrente si appalesano manifestamente infondate, anche sotto il profilo della violazione dell’art. 284, comma 1-ter, cod. pen., in tesi difensiva applicato estensivamente. Infatti, il Tribunale ha evocato la norma suddetta esclusivamente al fine di giustificare l’impossibilità di applicare la misura cautelare degli arrest domiciliari, presso l’abitazione in cui egli aveva dichiarato di dimorare, trattandosi di immobile occupato abusivamente.
Parimenti destituito di fondamento è il rilievo secondo il quale il Tribunale avrebbe omesso di considerare la dichiarazione di disponibilità ad ospitare il figlio resa dalla madre di NOME, trattandosi di manifestazione d’intenti della quale in alcun modo il Giudice avrebbe potuto tener conto, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di appello cautelare, il giudice può valutare, ai fini della decisione, i soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell’art 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 3, n. 23113 del 16/02/2021, Rv. 281331 Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014, dep. 2015, Rv. 265599).
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Mandasi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso il 21/03/2023.