Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10097 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10097 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Prato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/07/2025 della Corte di appello di Perugia; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 7 maggio 2025 la difesa di COGNOME NOME ha formulato richiesta di annullamento dell’ordine di esecuzione ex art. 656 cod. proc. pen.
emesso il 7 novembre 2024 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia in relazione alla pena di anni tre, mesi tre, giorni quindici d reclusione e mesi due di arresto – residuo di una maggior pena inflitta con tre distinte sentenze di condanna – con conseguente ripristino della misura degli arresti domiciliari della quale il condannato aveva beneficiato giusta provvedimento ex art. 299 cod. proc. pen. della Corte di Appello di Perugia del 6 settembre 2024.
Ha evidenziato, a fondamento della richiesta, che la pena che il COGNOME doveva scontare era, come detto, inferiore ad anni quattro di reclusione e che non poteva ostare all’accoglimento dell’istanza il fatto che l’ordinanza con la quale il trattamento cautelare era stato mitigato con concessione della misura di cui all’art. 284 cod. proc. pen. non fosse stata in concreto portata ad esecuzione prima del passaggio in giudicato della sentenza per problemi di natura tecnica scaturenti dal fatto che l’abitazione nella disponibilità del condannato era priva di corrente elettrica (e lo sarebbe stato sino alla data dell’Il novembre 2024), circostanza che non consentiva l’attivazione delle procedure di controllo a distanza.
Ha sostenuto che detta situazione non aveva di certo determinato l’automatico ripristino della misura della custodia cautelare in carcere e che, pertanto, il Procuratore generale avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. sospendendo l’ordine di esecuzione e trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza con mantenimento della misura di cui all’art. 284 cod. proc. pen. sino al momento della decisione in merito all’eventuale adozione di misure alternative alla detenzione.
Con ordinanza del 2 luglio 2025 resa nel procedimento n. 100/2025 Reg. S.I.G.E., depositata il 5 settembre 2025, la Corte di appello di Perugia, in veste di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta.
Dopo aver reputato inconferente il richiamo operato dalla difesa ai principi di diritto espressi dal supremo consesso (Sez. U, sent. n. 20769 del 28 aprile 2016, Rv. 266650, Lovisi), ha rimarcato come l’esecuzione dell’ordinanza sostitutiva della misura non sia avvenuta non già per indisponibilità del dispositivo elettronico che consente il controllo a distanza, bensì per fatto del condannato che ha indicato un domicilio inidoneo all’esecuzione della misura di cui agli artt. 275 bis e 284 cod. proc. pen.
Ha evidenziato, in particolare, che il COGNOME non si è fatto parte diligente per assicurare l’attivazione di un contratto di somministrazione della corrente elettrica (e ciò almeno sino alla data del 4 novembre 2024) e che non ha mai richiesto, da ultimo, a fronte dell’apprezzata ineseguibilità dell’ordinanza, di modificarne il contenuto escludendo l’utilizzo del c.d. «braccialetto elettronico».
Ha altresì ricordato che il provvedimento con il quale la Corte di appello aveva disposto la mitigazione del trattamento cautelare aveva espressamente previsto che il COGNOME venisse dimesso dalla Casa circondariale ove era ristretto solo «nel momento in cui» sarebbe stato «concretamente possibile sottoporlo al suddetto dispositivo di controllo».
GLYPH NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato in tre motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c), cod. pro. pen. in relazione all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha offerto un’interpretazione contra
reum dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. nella parte in cui ha interpretato la
locuzione «se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire» come riferentesi esclusivamente alla situazione di fatto e
non invece alla condizione giuridica legittimata da un provvedimento giudiziale emesso prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Evidenzia che, nel momento in cui il tenore letterale della norma è tale da legittimare due opposte interpretazioni, debba necessariamente privilegiarsi quella più favorevole al reo, specie ove, come nel caso in esame, la lettura che àncora l’applicazione della norma alla condizione giuridica del condannato permette di eliminare qualsiasi incertezza evitando che possano assumere di volta in volta rilievo evenienze assolutamente contingenti.
Ritiene, pertanto, che la corretta esegesi della norma sia quella per la quale si trova agli arresti domiciliari il condannato che ha beneficiato della concessione della misura con provvedimento dell’autorità giudiziaria, a prescindere dal fatto che a quest’ultimo sia stata data esecuzione.
Il difensore contesta, inoltre, l’intima contraddittorietà del provvedimento impugnato laddove, dopo aver qualificato come inconferente il richiamo operato ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la già menzionata sentenza ne ha valorizzato un passaggio ricordando che «se sorgono problemi nelle modalità di esecuzione della misura è lo stesso Giudice di merito che deve eventualmente modificare la misura a cui, per definizione, non è stata data esecuzione».
3.2 Manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere i principi di diri formulati da questa Corte nella sua più autorevole composizione nel corpo della sentenza sopra menzionata inapplicabili al caso portato alla sua attenzione, ha di fatto sostenuto che la concessione al condannato della misura degli arresti
domiciliari con i presidi di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen. «si è estinta, con ripristino della più afflittiva misura della custodia in carcere il giorno in cui s manifestata l’impossibilità di darvi esecuzione, vale a dire il giorno in cui è stata formalmente comunicata l’inidoneità dell’appartamento» e, conscia di aver operato un aggravamento del trattamento cautelare, ha a più riprese ribadito la responsabilità del condannato, consistita nell’aver indicato una dimora priva di corrente elettrica.
Censura che proprio con la pronuncia n. 20769 del 28 aprile 2016 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato un principio, avente carattere generale, secondo il quale ogni modifica dello status libertatis debba essere disposta in modo esplicito con la conseguenza che non è nemmeno possibile modificare, magari aggravandola, la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico che non possa essere eseguita a causa dell’impossibilità di procedere a detta installazione «senza violare i principi sopra richiamati» e ciò a prescindere da quale ne sia stata la causa.
Evidenzia, peraltro, che la Corte di appello ha ravvisato nella condotta del condannato profili di negligenza che le erano estranei atteso che il detenuto, dopo aver sottoscritto il contratto per la somministrazione dell’energia elettrica, lo aveva disattivato, per evitare di sostenere costi inutili, nell’attesa di avere la materia disponibilità del presidio elettronico di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen.
Lamenta come l’argomento di chiusura cui la Corte territoriale ha fatto ricorso – e cioè il fatto che l’ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen. avrebbe previsto di fatto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere ove la prima non avesse potuto essere eseguita – rappresenti una contraddizione in termini e, nel contempo, una forzatura interpretativa che non rinviene nel dato letterale del provvedimento alcun conforto.
3.2. Erronea applicazione dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il difensore censura anche l’apparato argomentativo sviluppato in via subordinata dalla Corte territoriale per l’ipotesi in cui, accedendosi alla lettura difensiva, ritenessero applicabili al caso in esame i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e si ritenesse, pertanto, necessaria l’emissione di un provvedimento giudiziale per il caso in cui la misura degli arresti domiciliari con braccialetto non sia stata eseguita anche ove sussistano ragioni diverse dall’indisponibilità del dispositivo. Al riguardo la Corte ha ritenuto che provvedimento di aggravamento sussiste ed è interno al provvedimento di sostituzione emesso il 6 settembre 2024. Trattasi di lettura giuridicamente irricevibile posto che un provvedimento favorevole all’imputato non può coincidere sotto il profilo contenutistico con uno che abbia contenuto contrario. Le locuzioni
utilizzate dalla Corte nella parte in cui ha previsto che non si dia corso alla dimissione dalla struttura penitenziaria sino a quando il dispositivo per attuare il controllo a distanza non fosse disponibile non possono, pertanto, essere intese come provvedimento volto ad aggravare il trattamento cautelare. Non esistono nel sistema processuali provvedimenti aventi tenore implicito o condizionati al verificarsi di accadimenti futuri ed incerti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, per l’effetto, rigettato.
L’art. 656, comma 1, cod, proc. pen. dispone, in termini generali, che «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il Pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione».
Ove la pena detentiva da porre in esecuzione, anche se costituente residuo di una maggiore pena, non sia superiore a tre anni (quattro nei casi previsti dall’art. 47ter, comma 1, legge 26 luglio 1975 n. 354, o sei per l’ipotesi regolata dagli artt. 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), il Pubblico ministero – fatto salvo il caso in cui si proceda in relazione ai delitti espressamente richiamati dal comma 9 o ricorra la condizione ostativa di cui al comma 7 del medesimo art. 656 cod. proc. pen. sospende l’esecuzione sì da consentire al soggetto condannato di avanzare, nel termine di legge, istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.).
Per lo specifico caso in cui il condannato «si trova agli arresti domiciliari per il fat oggetto della condanna da eseguire» e sempre che la pena da scontare non superi i limiti, appena indicati, di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il Pubbli ministero, nel sospendere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, trasmette senza ritardo gli atti al Tribunale di sorveglianza «perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative». In detta ipotesi, sino al momento in cui non sia intervenuta la decisione del Tribunale di sorveglianza «il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova ed il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti» (art. 656, comma 10, cod. proc. pen.).
Ove, invece, il condannato sia «già detenuto», il Pubblico ministero si limita a comunicare l’ordine di esecuzione al Ministero di giustizia e a notificarlo all’interessato (art. 656, comma 2, cod. proc. pen.).
L’assetto normativo appena delineato, e, in specie, il diverso trattamento riservato ai condannati che, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, siano sottoposti a misura cautelare custodiale, sottende una ratio
giustificatrice agevolmente apprezzabile. Invero, la peculiare regolamentazione riservata alla categoria dei condannati raggiunti dalla definitività della sentenza mentre «si trovano» sottoposti al regime degli arresti domiciliari – e per ciò solo ritenuti ex lege soggetti dotati di una minore carica di pericolosità sociale – è all’evidenza volta ad evitare soluzioni di continuità nella situazione detentiva. Essa cioè è tesa ad impedire che soggetti che fruiscono della misura presso un luogo di privata dimora non debbano, anche solo in via temporanea, vivere per la prima volta (o anche sopportare nuovamente) l’esperienza, certamente connotata da profili di patente drammaticità, di essere ristretti all’interno di una struttu carceraria nell’attesa di poter eventualmente accedere ad una misura alternativa alla detenzione. Costoro, pertanto, vengono ritenuti meritevoli di poter attendere la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza in ordine alla concreta modalità di esecuzione della pena definitiva conservando lo status in cui essi si trovano all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione. Radicalmente diversa è, invece, la condizione del soggetto che trovasi già ristretto in carcere nel momento in cui la pena alla quale è stato condannato è divenuta eseguibile. Costui – che già vive l’esperienza carceraria – non può, com’è noto, beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ed è tenuto, ove abbia formulato istanza volta all’ammissione di una misura alternativa alla detenzione, ad attenderne l’esito nel medesimo stato detentivo.
È proprio per tale motivo che la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nemmeno nei confronti del condannato che, in stato di libertà in relazione al procedimento divenuto eseguibile, si trovi ristretto in carcere, in espiazione di altro titolo o perché sottoposto in altro procedimento al più severo tra i provvedimenti di rigore, atteso che non sussiste, nemmeno in questa ipotesi, l’esigenza di assicurare il mantenimento dello «status libertatis a colui che di trova già in carcere» (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, Casula, Rv. 234547).
Così compiutamente definiti ambito di applicazione e ratio della disciplina che trova applicazione al caso in esame, reputa questo Collegio che le doglianze difensive prospettate nell’interesse del COGNOME non si atteggino meritevoli di positiva considerazione.
Proprio l’interpretazione letterale dell’art. 656 cod. proc. pen., corroborata dalla sua lettura teleologica, conduce, infatti, a ritenere che il condannato a pena detentiva eseguibile che, all’atto dell’emissione dell’ordine di esecuzione, sia materialmente ristretto in carcere non possa invocare a suo favore la disciplina di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e ciò anche nel caso in cui egli abbia in precedenza beneficiato della mitigazione del trattamento cautelare, con
sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, alla quale non si sia però dato, per qualsiasi motivo, esecuzione.
In tal senso depone, anzitutto, la stessa locuzione utilizzata dal legislatore nel corpo del comma appena menzionato («nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari»).
L’impiego del verbo «trovarsi», ben lungi dall’alludere allo status giuridico del condannato, ne richiama, infatti, in assoluta evidenza, la condizione fattuale.
Ancor più manifesta appare la fragilità dell’assunto difensivo – secondo il quale il Procuratore generale non avrebbe potuto disporre la carcerazione del COGNOME, ma avrebbe dovuto sospendere l’ordine di esecuzione con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza e conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. – ove letto in uno alla funzione di garanzia della disposizione, sopra richiamata, non concretamente apprezzabile nel caso in esame, ed anche al suo complessivo dispiegarsi.
È evidente, infatti, che detta norma non avrebbe potuto di fatto trovare concreta attuazione, posto che la sospensione dell’esecuzione della pena non avrebbe comportato il permanere del COGNOME in uno stato detentivo domiciliare (si è detto che il condannato non aveva la disponibilità di un’abitazione ove fruire della misura custodiale), ma piuttosto la sua immediata liberazione, così realizzando un effetto necessitato ma del tutto eccentrico rispetto all’apparato normativo che disciplina la fase esecutiva delle pene detentive.
Né, ancora, può dirsi che l’invocato annullamento dell’ordine di esecuzione avrebbe permesso l’esecuzione del provvedimento ex art. 299 cod. proc. pen. di concessione della misura degli arresti domiciliari del quale il COGNOME aveva in precedenza beneficiato con conseguente successiva applicazione della disciplina di cui all’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Detta opzione appare irricevibile posto che l’unica conseguenza che può scaturire dall’annullamento del provvedimento esecutivo è, per l’appunto, la rimessione in libertà del condannato. Ad essa non potrebbe mai fare seguito la sottoposizione dello stesso alla misura degli arresti domiciliari, quand’anche disposta in precedenza nel corso del procedimento, posto che il passaggio in giudicato della sentenza segna la fine della fase cautelare e l’ontologica impossibilità di intervenire sullo status libertatis dando attuazione a provvedimenti non più attuali.
È anche alla luce di queste considerazioni che i richiami operati, tanto dalla difesa del COGNOME quanto dalla Corte territoriale, ai canoni interpretativi elaborati da questa Corte in relazione alla materia cautelare (segnatamente, i plurimi riferimenti ai principi di diritto elaborati dal più autorevole consesso nel corpo della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016) appaiono privi di ogni pertinenza al caso in esame.
GLYPH Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rige ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/01/2026