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Arresti domiciliari estero: no esecuzione nell’UE

Un cittadino spagnolo ha richiesto di scontare gli arresti domiciliari nel suo paese di residenza. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che la misura degli arresti domiciliari non può essere eseguita all’estero secondo la normativa sul reciproco riconoscimento (D.Lgs. 36/2016), poiché questa si applica solo a misure non detentive. Gli arresti domiciliari, essendo equiparati alla custodia in carcere, richiedono la diversa procedura del mandato di arresto europeo. La decisione chiarisce il confine tra le due discipline.

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Pubblicato il 26 ottobre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Arresti Domiciliari all’Estero: la Cassazione Chiude la Porta

Introduzione: Un Principio Fondamentale per i Cittadini UE

La questione degli arresti domiciliari all’estero per cittadini dell’Unione Europea è un tema di cruciale importanza nel diritto processuale penale. Un recente intervento della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2764 del 2024, ha fornito un chiarimento decisivo, stabilendo che tale misura cautelare non può essere eseguita in un altro Stato membro tramite la procedura di riconoscimento delle misure alternative alla detenzione. Analizziamo i fatti, il contrasto giurisprudenziale e le motivazioni di questa importante decisione.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Trasferimento in Spagna

Il caso riguarda un cittadino spagnolo, sottoposto in Italia alla misura degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. L’indagato aveva richiesto al Tribunale di Roma di poter modificare il luogo di esecuzione della misura, chiedendo di trasferirsi presso la propria abitazione in Spagna, suo paese di residenza.
Il Tribunale rigettava la richiesta, e la decisione veniva confermata in sede di appello cautelare. L’indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che dovesse trovare applicazione il D.Lgs. n. 36 del 2016, che attua il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare tra Stati membri dell’UE. Secondo la difesa, negare questa possibilità avrebbe significato una discriminazione basata sulla residenza.

Il Quadro Normativo e il Contesto degli Arresti Domiciliari all’Estero

La questione giuridica verte sull’interpretazione e l’ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2016. Questo decreto, che recepisce una decisione quadro europea, mira a consentire a un cittadino di uno Stato UE, sottoposto a procedimento penale in un altro Stato membro, di essere assoggettato a misure cautelari non detentive nel proprio paese di residenza.
Sul punto, la giurisprudenza era divisa:
* Un orientamento maggioritario riteneva che anche gli arresti domiciliari rientrassero tra le misure eseguibili all’estero, per evitare una disparità di trattamento tra residenti e non residenti.
Un orientamento minoritario, al contrario, sosteneva che il decreto si applicasse esclusivamente alle misure cautelari non detentive*, escludendo quindi gli arresti domiciliari, che sono sostanzialmente equiparati alla custodia in carcere.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento minoritario, rigettando il ricorso e fornendo una motivazione articolata e sistematica. La Corte ha stabilito che la misura degli arresti domiciliari non rientra nell’ambito applicativo del D.Lgs. 36/2016.

Le ragioni principali sono le seguenti:
1. Interpretazione Letterale: L’art. 4 del decreto elenca misure come l’obbligo di rimanere in un “luogo determinato”. Secondo la Corte, questa espressione si adatta perfettamente all’obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), che impone di non allontanarsi da un Comune, ma non agli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), che impongono la permanenza in un luogo specifico e ristretto come l’abitazione. Quest’ultima è una vera e propria privazione della libertà personale, non una semplice limitazione.
2. Equiparazione alla Custodia in Carcere: Il nostro ordinamento, in particolare con l’art. 284, comma 5, c.p.p., equipara gli arresti domiciliari alla custodia in carcere ai fini del computo della pena. Questo ne sottolinea la natura detentiva, rendendoli ontologicamente diversi dalle altre misure contemplate dal D.Lgs. 36/2016, che sono tutte non privative della libertà.
3. Coordinamento con il Mandato di Arresto Europeo (MAE): La Corte ha evidenziato una palese incongruenza che si creerebbe ammettendo l’esecuzione degli arresti domiciliari all’estero tramite il D.Lgs. 36/2016. La legge sul Mandato di Arresto Europeo (L. 69/2005) prevede espressamente che il MAE possa essere emesso anche per eseguire una misura di arresti domiciliari nei confronti di una persona residente all’estero. I due strumenti hanno finalità diverse e complementari: il MAE serve per ottenere la consegna della persona, mentre il D.Lgs. 36/2016 serve per monitorarla a distanza senza consegna. Se gli arresti domiciliari rientrassero in quest’ultima disciplina, la previsione nel MAE non avrebbe senso. La Corte conclude quindi che le misure detentive (custodia in carcere e arresti domiciliari) sono gestite tramite il MAE, mentre le misure non detentive sono gestite dal D.Lgs. 36/2016.

Le Conclusioni: Nessuna Esecuzione degli Arresti Domiciliari all’Estero

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la misura cautelare degli arresti domiciliari, a causa della sua natura detentiva e della sua equiparazione alla custodia in carcere, non può essere eseguita in un altro Stato membro dell’Unione Europea attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. n. 36 del 2016. Tale normativa è riservata esclusivamente alle misure cautelari non detentive.
Questa sentenza consolida un’interpretazione rigorosa e sistematica delle normative europee, tracciando un confine netto tra gli strumenti di cooperazione giudiziaria. Per un indagato residente all’estero, l’unica via per l’esecuzione di una misura come gli arresti domiciliari resta quella, più complessa, del Mandato di Arresto Europeo.

È possibile scontare gli arresti domiciliari disposti da un giudice italiano nel proprio paese di residenza all’interno dell’Unione Europea?
No. Secondo la sentenza, gli arresti domiciliari non possono essere eseguiti in un altro Stato UE tramite la procedura di riconoscimento delle misure alternative (D.Lgs. 36/2016), poiché questa si applica solo a misure non detentive.

Perché gli arresti domiciliari non sono considerati una “misura alternativa alla detenzione cautelare” ai sensi del D.Lgs. 36/2016?
Perché, secondo la Corte di Cassazione e l’ordinamento italiano (art. 284 c.p.p.), gli arresti domiciliari sono una misura detentiva, equiparata nella sostanza alla custodia in carcere. Il D.Lgs. 36/2016, invece, disciplina misure che limitano la libertà senza privarla, come l’obbligo di dimora o di firma.

Qual è lo strumento giuridico corretto per gestire una persona sottoposta ad arresti domiciliari che si trova in un altro Stato dell’Unione Europea?
Lo strumento corretto è il Mandato di Arresto Europeo (MAE), come previsto dalla Legge n. 69 del 2005. Il MAE è la procedura designata per ottenere la consegna di una persona da parte di un altro Stato membro al fine di eseguire una misura restrittiva della libertà personale, inclusi gli arresti domiciliari.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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