Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5233 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5233 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato ad Avellino il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20 giugno 2025 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, confermando la condarmia pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di porto ingiustificato di arma impropria e minaccia aggravata.
Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato e si compone di tre motivi d’impugnazione.
2.1. I primi due, relativi all’imputazione di porto abusivo d’arma impropria, sono formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione e attengono alla ritenuta sussistenza di un giustificato motivo idoneo a legittimare il porto della chiave telescopica afferrata dal ricorrente, corredo necessario di ogni autovettura, in quanto funzionale alla sostituzione degli pneumatici.
2.2. Il terzo attiene al reato di minaccia, quanto, in particolare, all sussistenza dell’aggravante contestata (l’uso dell’arma), sotto il profilo della percezione avuta dalla vittima della gravità della minaccia e in ragione delle dichiarazioni rese da quest’ultima, sotto tale profilo nel corso dell’esame dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Infondati i primi due motivi.
Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, è un ragione lecita, concreta e attuale, strettamente collegata alla funzione dell’oggetto e alle circostanze del fatto e ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente (immediatamente espresse e concretamente verificabili) siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019 – dep. 2020, COGNOME, Rv. 278083; Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, NOME, Rv. 277878; Sez. 1, n. 41098 del 23/09/2004, COGNOME, Rv. 230630).
Ciò che rileva, quindi, non è la funzione alla quale, astrattamente, è deputato lo strumento portato fuori dell’abitazione, ma quella che nello specifico viene impressa dall’agente attraverso il suo utilizzo (e la finalità illecita, ancorché no violenta, rende sempre ingiustificato il porto: Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rv. 277878); cosicché anche il porto di oggetto non destinato per sua natura ad offendere, in quanto funzionale al soddisfacimento di una legittima esigenza del soggetto agente, cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione: il porto della chiave telescopica poteva ritenersi giustificato, quindi, se, contenuta all’interno dell’autovettura fosse stata concretamente usata per lo svolgimento della sua funzione;
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giustificazione che, al contrario, è venuta meno nel momento in cui la stessa è stata utilizzata, in ragione delle sue intrinseche caratteristiche fisiche, per fi (illeciti) differenti.
Sicché può affermarsi che, in tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con l’uso di armi quanto il soggetto agente, nel concreto compimento della sua azione, utilizzi una chiave telescopica, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e potendo il possesso ritenersi giustificato solo se contenuta all’interno dell’autovettura e concretamente usata per lo svolgimento della sua funzione.
3. Indeducibile anche la terza censura.
L’assunto dal quale parte la difesa è corretto. La minaccia è reato che tutela la libertà morale e si sostanzia nella prospettazione di un male ingiusto, per cui l’eventuale uso di un’arma, per essere elemento costitutivo della fattispecie aggravata, non può prescindere dalla percezione che di questa ha avuto la vittima, perché solo in tal caso può sostanziarsi in una modalità (maggiormente lesiva) della “prospettazione” rappresentata dal soggetto agente (che, in quanto tale, presuppone che questa sia compiutamente percepita dalla vittima).
Ma la persona offesa ha dichiarato, per come chiaramente evidenziato dai giudici di merito, di aver ben udito la grave minaccia alla propria incolumità, profferita dal COGNOME e di aver visto l’imputato prelevare dall’autovettura un oggetto “contundente” e agitarlo nei suoi confronti. E, a fronte di ciò, la difesa, da un canto, deduce un fatto intrinsecamente irrilevante (la percezione della precisa consistenza dello strumento utilizzato, a fronte della chiara comprensione della finalità dell’utilizzo stesso), dall’altro, postula una (inammissibile) rivalutazione d contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, attività, com’è noto, preclusa a questa Corte.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2025
Il Presidente