Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9746 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9746 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, e quella del ricorrente, che ha insistito per il suo accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 marzo 2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Castrovillari, il 4 ottobre 2022, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del delit fabbricazione di arma clandestina – commesso trasformando una pistola giocattolo mediante rimozione del tappo rosso, sostituzione della canna apertura della stessa, in modo tale da permettere al cane di innescare la cartu e consentire il passaggio dell’ogiva al suo interno – e, applicate le circos attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la s del rito abbreviato e condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi reclusione e 1.400 euro di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso pe cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legg vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta clandestinità della pistola sostiene, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione della presenza, sulla ca apposta in luogo di quella originale, del numero di matricola, che ha reso possi – stante l’abrogazione del RAGIONE_SOCIALE e del conseguente venir meno del connesso obbligo di registrazione – risalire agevolmente all’origine e alla natura dell’arma.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale, con requisitori 17 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, mentr ricorrente, con memoria di replica del 25 novembre 2025, ha insistito per il accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
A dispetto di quanto dedotto dal ricorrente, l’abrogazione, risalente al 2 del RAGIONE_SOCIALE armi non ha fatto venir meno l’obbligo di registrazi RAGIONE_SOCIALE armi da fuoco portatili, essendo transitate le relative attribuzioni, per della legge 7 agosto 2012, n. 135, al Banco RAGIONE_SOCIALE di Prova, cui spetta, l’altro, il compito di accertare che le armi o le canne presentate rech indicazioni prescritte nel primo comma dell’ad. 11 della legge 18 aprile 1975,
110, e di imprimere uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione.
In questa direzione risulta, del resto, da tempo attestata la giurisprudenza legittimità, ferma nel ritenere l’irrilevanza, sotto il profilo consi dell’avvenuta soppressione del RAGIONE_SOCIALE (Sez. 1, n. 5874 del 11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259017 – 01) essendo sufficiente, al fine d qualificare un’arma come clandestina la mancanza anche di uno solo degli elementi prescritti dal sopra citato art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez 18778 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 256014 – 01; nello stesso senso, per argomento a contrario, cfr. anche Sez. 1, n. 6295 del 27/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274802 – 01).
Rebus sic stantibus, e rilevato come, nel caso di specie, è pacifico che COGNOME si procurò un’arma giocattolo e la rese offensiva , operando le modifiche sopra indicate, ineccepibile si palesa il percorso argomentativo seguito dai giudic merito, che hanno escluso che il connotato di clandestinità dell’arma così realizzat possa dirsi venuto meno per la presenza di numero sulla canna (come sostenuto dal ricorrente nel libello introduttivo del presente giudizio) o sul carrello ( invece, eccepito nella più recente memoria).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve esser pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in c nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 09/12/2025.