Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10330 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10330 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria inviata in forma scritta dal Pubblico Ministero, in persona d Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del 7 giugno 2021, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Lucca, assolto NOME COGNOME dal capo 1) della rubrica, lo aveva condannato, con rito abbreviato, alla pena, condizionalmente sospesa, di dieci mesi di reclusione per i reati di cui al capo 2) (art. 23 I. 110 del 1975) e al capo 3) (art. 697 cod. pen.), commessi in Viareggio il 4 gennaio 2020.
Nell’affrontare il tema centrale agitato dalla difesa, i giudici di merito aderendo alle conclusioni del C.T. del P.M., avevano fatto discendere il carattere “clandestino” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE descritte al capo 2) (pistola ZORAKI mod. RI TARGA_VEICOLO5 cal. 4 mm. e pistola EKOL ARDA cal. 4 mm), dalla circostanza che esse presentavano una “marcatura unica”, ritenuta difforme da quanto previsto dalla legge e, in particolare, rilevavano l’assenza RAGIONE_SOCIALE punzonature del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o di altro ente riconosciuto per legge.
La Corte di appello ribadiva che, ai sensi dell’art. 23 I. 110/75, le RAGIONE_SOCIALE comuni da sparo non sottoposte alla verifica del RAGIONE_SOCIALE dovevano considerarsi clandestine e che l’art. 14 della stessa legge (“Armi inidonee e non catalogate”) prevedeva, in caso di RAGIONE_SOCIALE importate dall’estero, la necessità del superamento del controllo/classificazione al RAGIONE_SOCIALE, in mancanza del quale l’arma andava considerata inidonea e non importabile nel nostro Paese.
La Corte di merito disattendeva, inoltre, come fallace la linea difensiva prospettante il difetto di dolo generico per la mera presenza sulle RAGIONE_SOCIALE di un qualsivoglia numero, che, a suo avviso, sarebbe stato apposto al fine di creare un’apparente liceità e che non era sufficiente a rendere lecito l’acquisto, circostanze di cui l’imputato – in considerazione della consapevolezza della capacità offensiva di quelle RAGIONE_SOCIALE che aveva appositamente condotto in luogo isolato per RAGIONE_SOCIALErle; della conoscenza che aveva più in generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di collezionista – era perfettamente conscio, essendo di immediata rilevabilità la non riconducibilità dei segni impressi e dei numeri riportati a quel prescritti dalla legge.
Andava, infine, considerato, a giudizio della Corte territoriale, che le modalità di acquisto tramite intemet RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, canale privilegiato per acquistare anche merci di cui è vietata la vendita, imponevano all’imputato, che era in grado di farlo per le sue competenze specifiche, di accertarsi RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’acquisto.
Quanto al diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, i giudici del gravame confermavano la valutazione operata dal primo giudice, facendo richiamo
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alla pluralità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE clandestine detenute e alla presenza di un precedente specifico a carico dell’imputato.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente denuncia l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 11 della legge n. 110 del 1975, nella sua formulazione previgente alla riforma dell’anno 2012, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto necessaria la validazione dei caratteri numerici impressi sulle RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell’errore sul fatto, con conseguente esclusione dell’elemento psicologico del reato, non avendo la Corte di merito adeguatamente argomentato sull’assoluta buona fede del ricorrente rispetto a quanto acquistato su intemet.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si eccepisce violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, dolendosi, in particolare, della errata valutazione, a carico dell’imputato, di un Precedente “sostanzialmente” estinto.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del suo assistito, ha fatto pervenire memoria di replica, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
È, anzitutto, destituito di fondamento il primo motivo dell’impugnazione.
2.1. Sul tema della clandestinità di un’arma, occorre mettere a raffronto le due fondamentali disposizioni previste dagli artt. 11 e 23 I. 18 aprile 1975, n. 110.
Nel precisare quali RAGIONE_SOCIALE (comuni da sparo) siano da considerare clandestine, l’art.23 indica, al n. 2) del primo comma, «le RAGIONE_SOCIALE comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni, e RAGIONE_SOCIALE sigle di cui al precedente articolo 11».
Dal piano tenore letterale di tale disposizione si desume, con evidenza, che la elencazione degli elementi di identificazione non è fatta in termini di alternatività, nel senso cioè che, per escludere il carattere di clandestinità dell’arma, sia sufficiente la presenza di uno o più dei suddetti elementi, ma è fatta in termini di compresenza, nel senso che l’arma è regolare solo quando sia riscontrata la concorrenza di tutti i segni richiesti dalla legge, e cioè dei numeri
dei contrassegni e RAGIONE_SOCIALE sigle specificati dall’art. 11: basta, perciò, l’assenza di uno di tali elementi perché l’arma sia da considerare clandestina.
2.2. L’art. 11 sopra citato prevede, a sua volta, una regolamentazione parzialmente differenziata a seconda che si tratti di RAGIONE_SOCIALE prodotte nello Stato (commi 1 e 2), ovvero di RAGIONE_SOCIALE prodotte all’estero o importate dall’estero, come le due pistole oggetto del caso in esame (commi 3, 4, 5 e 6).
2.2.1. Per quelle prodotte in Italia, è prescritta l’apposizione, in modo indelebile, ed a cura del produttore, della gigla o del marchio (si intende dello stesso produttore) idonei (sigla o marchio) a identificare le RAGIONE_SOCIALE, nonché del numero di iscrizione del prototipo nel catalogo RAGIONE_SOCIALE e del numero progressivo di matricola.
Inoltre, le RAGIONE_SOCIALE devono recare uno speciale contrassegno (con l’emblema della Repubblica Italiana e la sigla di identificazione del RAGIONE_SOCIALE o di una sua sezione), che serve come attestazione che si è proceduto ad accertare la presenza RAGIONE_SOCIALE tre indicazioni sopra specificate.
Giova rammentare che il RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 11, secondo comma, legge n. 110 del 1975 è l’Ente di diritto pubblico cui il comma 12sexiesdecies dell’art. 23 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito, a seguito della soppressione del RAGIONE_SOCIALE, il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché la sua corrispondenza alle categorie di cui alla direttiva europea CEE/477/91, e succ. mod., inserendo la relativa valutazione in database pubblico, liberamente consultabile.
Detta valutazione, da cui dipende la possibilità di legale detenzione dell’arma nel nostro Paese, ha valore vincolante “in negativo” per il giudice, che non può disattenderne il contenuto implicito di esclusione dal novero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da guerra.
Gli elementi richiesti per una corretta identificazione di RAGIONE_SOCIALE prodotte in Italia sono, pertanto, quattro: 1) sigla (o marchio) del produttore; 2) numero di iscrizione nel catalogo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; 3) numero progressivo di matricola e 4) speciale contrassegno del RAGIONE_SOCIALE.
Come già accennato, è sufficiente la mancanza di uno solo di tali elementi perché l’arma sia considerata clandestina (Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 256014 – 01; Sez. 1, n. 2230 del 17/03/1999, COGNOME, Rv. 213059 01).
2.2.2. Per quelle prodotte all’estero, recanti i punzoni di RAGIONE_SOCIALE di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia, non è necessario quest’ultimo speciale contrassegno quando rechino gli altri tre elementi di cui sopra.
Le condizioni richieste dalla legge perché le RAGIONE_SOCIALE prodotte all’estero siano considerate regolari sono, quindi, due: a) che rechino i punzoni di RAGIONE_SOCIALE e b) che rechino gli altri tre elementi sopra specificati.
Grava sull’importatore l’obbligo di curare i necessari adempimenti qualora manchi anche uno solo dei quattro segni distintivi di cui sopra, che verrà apposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE su richiesta motivata dell’avente diritto, vistata dall’ufficio locale di pubblica sicurezza: in tal caso, invece, del numero di matricola, verrà impresso il numero progressivo di iscrizione della operazione.
Come si vede, si tratta di un insieme di disposizioni precise e non derogabili, che sono dettate allo scopo di sottoporre a costante controllo tutte le RAGIONE_SOCIALE comuni da sparo e di procedere alla pronta identificazione, oltre che del produttore, del modello (o tipo) e della singola arma.
2.3. Nel caso di specie, le due pistole in sequestro, di fabbricazione cecoslovacca, non recavano i punzoni di RAGIONE_SOCIALE di un banco riconosciuto per legge in Italia, la presenza dei quali, unitamente agli altri elementi indicati al prim comma dell’art. 11, avrebbe consentito – come preteso dal difensore – il non assoggettamento alla presentazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesime al RAGIONE_SOCIALE.
In assenza dei prescritti elementi, l’avente diritto (l’imputato) avrebbe dovuto, viceversa, presentare le RAGIONE_SOCIALE al suddetto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che avrebbe provveduto ad apporli.
Non avendo l’imputato assolto ai previsti adempimenti di legge, le RAGIONE_SOCIALE in discussione, seppure munite di numero di matricola, non potevano che considerarsi clandestine nei sensi di cui agli artt. 11 e 23 della legge n. 110 del 1975.
Ciò anche in considerazione della diversa finalità degli obblighi prescritti dalla suddetta legge: da un canto, l’esigenza di accertare che un’arma sia da riconoscere come arma comune e non da guerra; dall’altro, la necessità di accertarne la legittima provenienza e di pervenire alla pronta identificazione di essa ai fini di sicurezza pubblica, esigenze che valgono sia per le RAGIONE_SOCIALE prodotte in Italia sia, a maggior ragione, per quelle prodotte all’estero (Sez. 1, n. 2230 del 1999, cit.).
Corretto, in conclusione, è l’approdo cui è pervenuta la Corte di appello di Firenze nel ritenere configurata la fattispecie di reato di cui all’art. 23 I. n. 110 1975 in relazione alle due pistole detenute dall’imputato.
Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata valutazione della buona fede del ricorrente, costituisce mera reiterazione dell’analogo motivo di gravame, adeguatamente confutato dalla Corte di merito nei termini sintetizzati nella superiore esposizione in fatto.
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Infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, atteso che, ai fini de diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione, può tener conto dei reati estinti (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200 – 01), diversamente da quanto sostenuto dal difensore del ricorrente.
In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che discende ex lege la condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente