Arma Clandestina e Ricettazione: la Cassazione Conferma la Linea Dura
Il possesso di un’arma clandestina costituisce automaticamente reato di ricettazione? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a fare chiarezza su un punto fondamentale del diritto penale, confermando un orientamento consolidato e rigoroso. La decisione sottolinea come l’alterazione, anche parziale, del numero di matricola di un’arma sia un elemento sufficiente a dimostrare la consapevolezza della sua provenienza illecita, facendo scattare la condanna per ricettazione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per diversi reati, tra cui la ricettazione di un fucile (art. 648 c.p.). La particolarità dell’arma risiedeva nel fatto che il suo numero di matricola era stato parzialmente coperto con della vernice nera, rendendone difficoltosa la lettura e, di conseguenza, l’identificazione.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. A suo dire, non vi era la certezza della provenienza illecita dell’arma e, pertanto, la condanna per ricettazione era ingiusta. Inoltre, veniva contestata l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile su tutta la linea. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso generici, ripetitivi di argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio e, soprattutto, manifestamente infondati. La condanna per ricettazione dell’arma clandestina è stata quindi definitivamente confermata, così come l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: il Principio sull’Arma Clandestina
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha smontato le tesi difensive. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza costante in materia, secondo cui un’arma è da considerarsi clandestina a prescindere dal fatto che l’abrasione del numero di matricola sia totale o parziale.
Il punto cruciale è la funzionalità del contrassegno: se la sua alterazione rende la lettura impossibile, incerta o semplicemente più difficoltosa, l’arma rientra a pieno titolo nella categoria di arma clandestina.
Ma perché questo porta direttamente alla ricettazione? La Corte spiega che il possesso di un’arma con la matricola abrasa integra di per sé la prova del delitto. L’atto di alterare o nascondere il numero di matricola non è casuale, ma è chiaramente finalizzato a un obiettivo preciso: impedire l’identificazione dell’arma e la tracciabilità della sua origine. Questo comportamento, in assenza di prove contrarie che ne giustifichino una diversa ragione, dimostra due elementi fondamentali:
1. L’intento di occultamento: il possessore vuole nascondere qualcosa relativo all’arma.
2. La consapevolezza della provenienza illecita: chi altera la matricola è cosciente che l’arma proviene da un’attività criminale e vuole spezzare ogni legame con essa.
Di conseguenza, l’elemento soggettivo del reato di ricettazione (il dolo) è considerato provato. La Corte ha inoltre liquidato come generica anche la censura relativa alla recidiva, a fronte di una motivazione specifica e completa fornita dalla Corte d’Appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio di estrema importanza e dalle notevoli implicazioni pratiche. Chiunque venga trovato in possesso di un’arma da fuoco con un numero di serie non perfettamente leggibile si espone a un rischio concreto di condanna per ricettazione. La giurisprudenza non ammette incertezze: l’alterazione del contrassegno è un forte indizio di colpevolezza che sposta di fatto sul possessore l’onere di dimostrare la provenienza lecita dell’arma e la sua estraneità a qualsiasi attività illecita. Questa pronuncia serve da monito sulla severità con cui l’ordinamento giuridico tratta la circolazione di armi non identificabili, considerate uno strumento pericoloso per la sicurezza pubblica.
Quando un’arma è legalmente considerata clandestina?
Un’arma è considerata clandestina quando il suo numero di matricola o altri segni identificativi sono stati alterati, abrasi o coperti, anche solo parzialmente, in modo da rendere la loro lettura impossibile, incerta o più difficile.
Perché il possesso di un’arma clandestina porta a una condanna per ricettazione?
Perché, secondo la giurisprudenza consolidata, l’atto di alterare la matricola è finalizzato a impedire l’identificazione dell’arma. Questo dimostra la volontà del possessore di occultarne la provenienza e la sua consapevolezza che essa derivi da un’attività illecita, integrando così gli elementi del reato di ricettazione.
Una copertura solo parziale della matricola è sufficiente per configurare il reato?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che non è necessaria un’abrasione totale. Anche una copertura parziale, come l’uso di vernice, che renda la lettura del numero di matricola difficoltosa o incerta è sufficiente per qualificare l’arma come clandestina e sostenere l’accusa di ricettazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42008 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di arSpello di Reggio Calabria, chevconfermato la pronuncia di primo grado di condanna dell’imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 23 L. 110/75 (capo A), 110, 81 cpv., 648 cod. pen (capo D) e 110, 697 cod. pen. (capo E);
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., è inammissibile f in quanto generico, aspecifico, pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale oltre che manifestamente infondato: la Corte reggina ha infatti correttamente ritenuto sussistente il reato di ricettazione, con riferimento alla detenzione di un fucile cal. TARGA_VEICOLO il cui numero matricolare fo,ssé parzialmente ricoperto da una vernice nera, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui vanno ritenute clandestine le armi a prescindere dalla abrasione totale o parziale del numero di matricola, se la lettura risulti impossibile, incerta o più difficoltosa (Sez. 4, n. 477 del 18/11/1997 dep. 1998 Rv. 209401 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 45326 del 17/07/2013 Rv. 257515 – 01); ha quindi richiamato, in punto elemento soggettivo del reato, il consolidato principio per cui41 possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale Mo considerato che il secondo motivo, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull’applicazione della citat aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pagg. 6, 7).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
‘1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.