Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37853 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37853 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo la Corte d’appello di Palermo ha confermato quella pronunciata, in data 2 marzo 2023, nei riguardi di NOME COGNOMECOGNOME da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, in e giudizio abbreviato, l’aveva ritenuto responsabile per il reato di fabbricaz anche nella forma tentata, di più armi clandestine (capo 1) e di detenzione de armi clandestine medesime (capo 2) e l’aveva condannato a pena di giustizia.
1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in esito a u perquisizione domiciliare, nell’abitazione del ricorrente erano rinven unitamente a diverso materiale per la relativa fabbricazione, due pist giocattolo a salve, semiautomatiche, di marca Kimar, rispettivamente di calibro 9 mm e 8 mm, modificate mediante integrazione di un’autentica canna in acciaio, non occlusa dal tappo rosso, che poteva incamerare efficacemente munizioni calibro 9×17 mm e calibro 7,65×17 mm Browning, nonché una pistola giocattolo a salve semiautomatica, di marca COGNOME, modificata con la sostituzio della canna originaria con altra in acciaio, la cui operazione di saldatur stata, tuttavia, impedita dall’irruzione della polizia giudiziaria.
La consulenza balistica disposta dall’Ufficio di Procura aveva consentito d accertare che tutte e tre le pistole erano idonee a incamerare ed espel proiettili.
Segnatamente, le due pistole Kimar, sottoposte a test di sparo, eran risultate efficienti e con piena capacità lesiva, sebbene la seconda, dopo esploso il primo colpo, aveva smesso di funzionare per difetto di anticipo apertura. La pistola COGNOME non era stata sottoposta a testa di sparo, poi come detto – il processo di trasformazione era in completo e, difatti, al momen dell’irruzione la nuova canna, già incastonata al fusto, non era stata an saldata.
1.2. Sulla scorta di tali evidenze, i Giudici di merito ritenevano integ reati di fabbricazione consumata di arma clandestina con riguardo alle du pistole Kimar (capo 1.A), quello di fabbricazione tentata di arma clandestina relativamente alla pistola COGNOME (capo 1.B), infine il reato di detenzione di t tre le suindicate armi (capo 2), condotta quest’ultima che si riteneva concor materialmente con quelle contestate al capo 1), siccome autonoma e non coincidente temporalmente con quella di fabbricazione.
In particolare, la Corte di appello, rispondendo alle censure dell’imputa confermava l’avversata qualificazione giuridica della condotta riguardante seconda pistola Kimar in termini di reato consumato e la congruità del
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trattamento sanzionatorio irrogato dal Giudice di primo grado, ivi compreso diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiduci AVV_NOTAIO, e deduce quattro motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione dell’articolo 23, comma 3, legge 110 del 1975, con riferimento al fatto contestato al capo 2) dell’imputazione.
Tale condotta, in applicazione del principio di consunzione, doveva riteners assorbita nel fatto di cui al capo 1), poiché nessuna delle condotte previ punite al secondo comma dell’articolo 23 I. n. 110 del 1975 può essere realizza senza, contemporaneamente, detenere l’arma clandestina, prevista al terz comma di tale disposizione. Le condotte sono state realizzate mediante un’unic azione e, pertanto, non possono concorrere materialmente. Le risultanz investigative hanno infatti dato contezza che sia la pistola COGNOME, sia la se pistola Kimar, necessitavano di ulteriori perfezionamenti, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto, anche di ufficio, rilevare l’insussistenza del r contestato al capo 2) e assolvere l’imputato dalla condotta della detenzione dette due pistole.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il correlato vizi motivazione, in punto di ritenuto tentativo di fabbricazione d’arma clandesti riguardo alla pistola di marca COGNOME.
La relativa contestazione non sarebbe formulata in modo sufficientemente chiaro e preciso e, d’altra parte, nella lettera della rubrica non vi è alcun e e specifico riferimento al tentativo. Tale genericità dell’imputazione avr inciso negativamente sulla coerenza logica delle sentenze di merito, poiché Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l’imputato responsabile dei «r a lui ascritti», senza chiarire se la condanna, con riferimento alla contesta sub 1.B, riguardava un’ipotesi di delitto tentato ovvero consumato. Det equivocità si sarebbe, poi, ulteriormente riverberata nella dosimetria della p poiché il reato tentato della pistola non compiutamente modificata ha ricevuto stesso trattamento sanzionatorio, ex articolo 81 cod. pen., della fattis consumata relativa alla seconda arma indicata nella contestazione 1).
Tale vizio è stato replicato dalla Corte di appello che ha, dunq erroneamente ritenuto equilibrata e congrua la dosimetria della pena.
2.3. Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione in punto di manca assoluzione della condotta di detenzione della pistola COGNOME nell’ambito de contestazione di cui al capo 2).
Le sentenze di merito sarebbero contraddittorie poiché per un verso, quanto alla pistola COGNOME, ritengono integrato il reato di fabbricazione di
clandestina nella forma tentata, per altro verso sanzionano la detenzione un’oggetto che essi stessi non ritengono qualificabile come arma. Ta contraddizione logica avrebbe dovuto essere rilevata anche d’ufficio dal Giudi di secondo grado.
2.4. Il quarto motivo sì appunta sulla violazione dell’art. 62-bis e sul correlato vizio di motivazione.
Sarebbe stato immotivatamente trascurato il dato della confessione dell’imputato quale elemento di resipiscenza e quale indispensabile appor intervenuto a colmare l’altrimenti lacunoso compendio probatorio. Infatti, dichiarazioni dell’imputato hanno consentito di accertare che questi fosse il autore delle condotte contestate, nonché di stabilire che tale condo riguardasse esclusivamente il reato di fabbricazione di armi e non la sempli detenzione, circostanza quest’ultima per nulla chiara dalle risultanze probato poiché gli attrezzi rinvenuti sono di uso assolutamente comune per finali lecite.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigett ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla censura contenuta nel primo motivo d ricorso inerente al reato di detenzione della pistola di marca COGNOME, per le r che si espongono di seguito.
Per il resto il ricorso deduce motivi in parte inammissibili e in parte infon sicché va complessivamente rigettato.
Nonostante l’assenza all’odierna udienza del difensore di fiducia ricorrente, il ricorso va comunque trattato con contraddittorio orale, a segui richiesta tempestivamente pervenuta dall’AVV_NOTAIO in data 15 aprile 202 accolta con provvedimento nel 20 maggio 2024 e comunicata all’istante.
Sono state, dunque, acquisite oralmente soltanto le conclusioni del Sostitu Procuratore generale, in quanto nel giudizio di cassazione, l’assenza del difen di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l’avviso l’udienza, non comporta l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio e di rinvi l’udienza (ex multis Sez. 2, n. 29574 del 07/07/2022, NOME COGNOME, Rv. 283682).
Tanto premesso, come anticipato il motivo è parzialmente fondato.
In generale, tra i reati di fabbricazione di arma clandestina e detenzion arma clandestina è ravvisabile alcun concorso apparente di norme, tale da f venire in rilievo il principio di specialità ex art. 15 cod. pen., perché le c materiali dei due reati sono diverse.
E, tuttavia, nel caso di specie il problema si pone limitatamente alla pisto marca COGNOME, per l’incontestata simultaneità delle condotte.
Il punto di partenza dal quale muovere è quello secondo cui è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall’art. 23 della le aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, perché priva di matric artigianalmente trasformata in arma da sparo (da ultimo Sez. 1, n. 28814 d 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493, ma anche Sez. 1, n. 25470 del 31/01/2017, COGNOME, n. m.; Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Centulani, Rv. 262268, i motivazione; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, COGNOME, Rv. 249757).
Nel caso che ci occupa, per la pistola COGNOME i la trasformazione è stata ritenuta incompleta e l’ipotesi di fabbricazione arrestatasi alla fase del tent
In Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La marca, Rv. 270902, nell’affermare che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’ clandestina – in virtù dell’operatività del principio di specialità – non p concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo, si è, tuttavia, chiarito che «l’operatività del principio di specialità presuppone naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibil concorso tra i suddetti reati qualora l’agente ponga in essere una plurali condotte nell’ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzion al porto illegale di un’arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell’arma medesima».
Nel caso oggetto di scrutinio, se per le due armi di marca Kimar, g completamente trasformate al momento dell’irruzione dei militari, in assenza d elementi di segno contrario evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa ritenersi che vi sia stata la condotta di fabbricazione, cui è seguita la dete dell’arma clandestinizzata, non così per la pistola di marca COGNOME, rispetto quale è configurabile il solo reato di fabbricazione tentata di arma clandestina
La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, annullata limitatamente al reato di detenzione della pistola di marca COGNOME, perché il fatto non sussi conseguentemente dev’essere eliminata la relativa pena di due mesi d reclusione ed euro 334,00 di multa.
Il secondo motivo è inammissibile perché non è stato dedotto con l’atto appello ed è, comunque, manifestamente infondato.
La contestazione del fatto come tentativo, pur se non svolta formalmente nella rubrica del capo 1), è resa assolutamente intellegibile alla lettera capo stesso, dove si fa riferimento al «compimento di atti idonei e diretti in m non equivoco a fabbricare (…)», sicché – contrariamente all’assunto ricorrente -non v’è alcuna equivocità tale da inficiare la motivazione d sentenze di merito, neppure sotto il profilo della dosimetria.
A tale ultimo proposito, osserva il Collegio, che la censura con cui si lame l’incongruità dell’asserita identità di trattamento sanzionatorio irrogato ai dell’art. 81 cod. pen. tra la fattispecie di fabbricazione consumata (relativ seconda arma Kimar) e quella tentata (di marca COGNOME) muove da un presupposto errato: il Giudice per le indagini preliminari ha determinato la p correttamente partendo dal capo 1), punito più gravemente, e per la condott LA) si è attestato nel minimo di tre anni reclusione ed euro 4.000,00 di mu per una delle due pistole Kinnar, l’ha aumentata di un anno reclusione ed eu 500,00 di multa per la seconda pistola Kimar, quindi ha operato un aumento di soli sei mesi reclusione ed euro 500,00 di multa per la pistola di marca Valt infine ha aumentato di ulteriori sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di mu per il capo 2).
Privo di pregio il terzo motivo di ricorso.
E’ principio pacifico quello secondo cui è qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente perché mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano più in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche artigianalmente, con conseguente recupero delle potenzialità di tiro.
Si è invero ritenuto che sussistente il pericolo per l’ordine pubblico anch presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente difficoltà della riparazione, per l’impossibilità di reperire pezzi di rica comunque per la non sostituibilità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 275465; Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273297; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 255686).
Ebbene, nel caso che ci occupa, l’arma COGNOME, come ha posto in rilievo Giudice di primo grado, necessitava della sola saldatura della canna, operazion agevolmente eseguibile e interrotta unicamente dall’irruzione della Poliz giudiziaria.
Infine, la censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuan generiche è inammissibile.
Le sentenze di merito hanno escluso detto beneficio sulla scorta dell’assenz di elementi, evincibili dagli atti ovvero dedotti dalla difesa, suscettibili di valutazione.
La Corte di appello si è inoltre fatta carico di chiarire (p. 4 e 5 della se impugnata) l’irrilevanza, a detti fini, dell’invocato stato d’incensura dell’opzione per il rito abbreviato e dell’asserito comportamento collaborat dell’imputato.
Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo d estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevol all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivame incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinqu dello stesso, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di element segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientr nell’ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in mi sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effet del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Stra Rv. 248737).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione della pistola di marca COGNOME perché il fatto non sussiste ed elimin relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 334,00 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso, il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente