Archiviazione per Tenuità: Il Dovere del Giudice di Rispondere all’Opposizione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20144/2024) ha riaffermato un principio cruciale nel diritto processuale penale: il diritto alla difesa non può essere ignorato, neanche nelle fasi preliminari del procedimento. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, il giudice ha il dovere di confrontarsi criticamente con le argomentazioni difensive. Vediamo nel dettaglio i fatti e le conclusioni di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Civitavecchia aveva disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Questa decisione era stata presa nonostante l’indagato avesse presentato un formale atto di opposizione, nel quale criticava la richiesta del Pubblico Ministero e adduceva specifiche argomentazioni a sostegno della propria posizione.
Il GIP, tuttavia, nel suo decreto di archiviazione, aveva completamente trascurato di considerare le ragioni esposte nell’atto di opposizione. Ritenendo leso il proprio diritto di difesa, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio l’omessa motivazione da parte del giudice in merito ai punti sollevati.
La Decisione della Corte di Cassazione: il vizio di motivazione
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del GIP. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito un orientamento consolidato: l’ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, è un provvedimento impugnabile.
Sebbene non abbia la forma di una sentenza, tale ordinanza ha un carattere decisorio, poiché incide in via definitiva su situazioni di diritto soggettivo. Pertanto, può essere contestata in Cassazione per violazione di legge, come previsto dall’art. 111 della Costituzione.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’identificazione di un grave vizio procedurale: l’omessa motivazione. La Corte ha spiegato che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale non è un mero adempimento formale, ma la sostanza stessa della funzione giudiziaria. Essa deve consistere in un “necessario confronto critico” con le argomentazioni difensive presentate dalla parte.
Quando l’indagato si oppone all’archiviazione, non sta compiendo un gesto formale, ma sta esercitando il suo diritto di difesa, portando all’attenzione del giudice elementi e interpretazioni che, a suo avviso, sono stati trascurati. Ignorare completamente tali argomentazioni, come avvenuto nel caso di specie, svuota di significato il diritto di opposizione e si traduce in una palese violazione di legge. Il giudice non può limitarsi a confermare la richiesta del PM, ma deve spiegare perché le obiezioni della difesa non sono meritevoli di accoglimento.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa sentenza sono significative. Essa funge da monito per i giudici delle indagini preliminari: ogni opposizione a una richiesta di archiviazione, in particolare per tenuità del fatto, deve essere esaminata con la massima attenzione. La decisione finale deve contenere una motivazione reale ed effettiva, che dia conto del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, includendo una specifica confutazione delle tesi difensive.
In conclusione, questo provvedimento rafforza le garanzie difensive dell’indagato, assicurando che la sua voce venga ascoltata e considerata prima che una decisione, seppur di archiviazione, venga presa. La giustizia, come ci ricorda la Cassazione, si nutre non solo di decisioni, ma anche delle ragioni che le sostengono.
È possibile impugnare in Cassazione un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa dopo l’opposizione dell’indagato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, in quanto ha carattere decisorio e incide su situazioni di diritto soggettivo.
Cosa succede se il GIP archivia il caso per tenuità del fatto senza considerare le argomentazioni presentate nell’atto di opposizione?
Secondo la sentenza, tale comportamento costituisce un “vizio di omessa motivazione”. Questo vizio è una violazione di legge che porta all’annullamento del provvedimento di archiviazione, poiché il giudice non ha effettuato il necessario confronto critico con le tesi difensive.
Qual è l’esito di un ricorso accolto in un caso come questo?
La Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di provenienza per l’ulteriore corso del procedimento. Ciò significa che il GIP dovrà riesaminare la richiesta di archiviazione, questa volta tenendo debitamente conto delle argomentazioni presentate nell’atto di opposizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
Ritenuto in fatto
Nell’interesse di NOME COGNOME viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 26 settembre 2023 con il quale il g.i.p. del Tribunale di Civitavecchia ha disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto nel procedimento n. 1976 del 2023 RGNR. Con due motivi, si deduce, a fondamento dell’impugnazione, che il g.i.p. aveva trascurato del tutto di considerare le argomentazioni con le quali nell’atto di opposizione si era criticata la richiesta del P.M.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Secondo il condiviso orientamento espresso da questa Corte, l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., dal momento che tale provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).
E tra le violazioni rilevanti vi è senz’altro il vizio di omessa motivazione, intesa come necessario confronto critico con le argomentazioni difensive dell’opponente, quali riassunte nel ricorso.
Ne segue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28/02/2024