Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 10404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 79/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 16/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 33113/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a GARDONE VAL TROMPIA il 12/11/1973
avverso l’ordinanza del 31/07/2024 del GIP TRIBUNALE di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento del decreto del 31 luglio 2024 del Gip del Tribunale di Brescia che ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di cui allÕart. 29quater, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, formulata dal Pubblico ministero ai sensi dellÕart. 131bis cod. pen.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕinosservanza degli artt. 409, comma 6, cod. proc. pen. in relazione allÕart. 127, comma 5, codice di rito, avendo il GIP pronunciato de plano senza fissare lÕudienza camerale partecipata.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕinteresse allÕimpugnazione.
2.Il ricorso deve essere qualificato come reclamo ai sensi dellÕart. 411, comma 3, cod. proc. pen, e trasmesso al Tribunale di Brescia.
3.Osserva il Collegio:
3.1.il Pubblico ministero aveva dato avviso allÕodierno ricorrente, persona sottoposta alle indagini per il reato di cui allÕart. 29quater, commi 1 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, della richiesta di archiviazione formulata ai sensi dellÕart. 131-bis cod. pen. (411, comma 1-bis, cod. proc. pen.);
3.2.lÕodierno ricorrente si era opposto alla richiesta di archiviazione con atto che il Giudice ha ritenuto inammissibile pronunciando de plano con il decreto oggetto di odierno ricorso;
3.3.secondo il GIP è provato lo scarico ripetuto in corpi idrici di sostanze pericolose provenienti dalla Sepal S.p.a., con conseguente impossibilitˆ di escludere il pericolo del danno ambientale; ci˜ nondimeno, il fatto è stato ritenuto di particolare tenuitˆ, e dunque non punibile, alla luce delle risultanze delle analisi dellÕArpa che il COGNOME aveva contestato perchŽ, a suo giudizio, erronee; il Giudice ha ritenuto superflua lÕacquisizione dellÕatto difensivo che, anzi, sostiene, non potrebbe che confermare quanto giˆ argomentato in sede di opposizione;
3.4.il ricorrente si duole della decisione assunta deducendo la violazione del sesto comma dellÕart. 409 cod. proc. pen., abrogato per˜ dallÕart. 1, comma 32, lett. a), legge n. 103 del 2017 (cd. Riforma Orlando), che consentiva di ricorrere per cassazione avverso lÕordinanza di archiviazione erroneamente pronunciata de plano ;
3.5.la cd. Riforma Orlando ha infatti modificato la sequenza procedimentale finalizzata alla definizione della notizia di reato costituendo il tribunale, in composizione monocratica, quale organo deputato allÕesame delle questioni dedotte in sede di reclamo avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione;
3.6.lÕart. 410bis cod. proc. pen., in particolare, prevede che lÕinteressato possa ricorrere al tribunale in composizione monocratica avverso il decreto di archiviazione del GIP che dichiari lÕopposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dellÕart. 410, comma 1, che onera la persona che si oppone alla richiesta di archiviazione di indicare, a pena di inammissibilitˆ, Ç lÕoggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di provaÈ ;
3.7.il decreto di archiviazione non è nullo se il giudice decreta de plano lÕarchiviazione del procedimento a fronte di unÕopposizione inammissibile ai sensi dellÕart. 410, comma 1, cod. proc. pen.;
3.8.la stessa sequenza si applica in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuitˆ del fatto;
3.9.in questo caso, per˜, sulla richiesta pu˜ interloquire anche la persona sottoposta alle indagini che, al pari della persona offesa, pu˜ opporsi alla richiesta
indicando, Ça pena di inammissibilitˆ, le ragioni del dissensoÈ (art. 411, comma 1bis, cod. proc. pen.);
3.10.è sufficiente che lÕopponente (sia esso persona offesa o sottoposta alle indagini) indichi le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta, non essendo altres’ necessaria lÕindicazione dellÕoggetto dellÕinvestigazione suppletiva;
3.11.se dunque lÕinteressato presenta opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuitˆ del fatto indicando le ragioni del dissenso, il giudice non pu˜ deliberare de plano sul merito delle ragioni dellÕopposizione ma deve procedere nel contraddittorio delle parti nelle forme previste dallÕart. 127 cod. proc. pen. (art. 409 cod. proc. pen., richiamato dallÕart. 411, comma 1bis );
3.12.se ci˜ non accade non vÕè motivo per escludere che il decreto possa essere reclamato dinanzi al tribunale in composizione monocratica;
3.13.depone in tal senso il richiamo letterale che lÕart. 411, comma 1, cod. proc. pen., fa allÕart. 410 cod. proc. pen. nella sua integralitˆ;
3.14.nella giurisprudenza della Corte di legittimitˆ si sta facendo strada lÕidea che lÕordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dellÕart. 411, comma 1bis, cod. proc. pen., possa essere ricorsa immediatamente per cassazione ai sensi dellÕart. 111, comma 7, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 285076 – 01; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 284139 – 01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui non consente all’indagato che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuitˆ del fatto di presentare reclamo avverso l’ordinanza di archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all’art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., essendo il diritto di difesa garantito dalla ricorribilitˆ per cassazione del provvedimento per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.);
3.15.tale orientamento fa leva: a) sulla non impugnabilitˆ del provvedimento con il quale il Tribunale monocratico respinge il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, rigettando l’opposizione dell’indagato, emette ordinanza di archiviazione per la particolare tenuitˆ del fatto; b) sul fatto che il tribunale, a sua volta, pu˜ essere adito in sede di reclamo solo ed esclusivamente nel caso in cui lÕordinanza di archiviazione sia viziata dalle nullitˆ di cui all’art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.;
3.16.una prima notazione: in nessuna delle sentenze si fa espressa menzione del rimedio avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuitˆ del fatto emesso erroneamente de plano a fronte di motivato dissenso (Sez. 3, COGNOME, sembra escludere espressamente la possibilitˆ di ricorre per cassazione avverso il decreto; pag. 10);
3.17.una seconda notazione: se lÕordinanza di archiviazione pronunciata allÕesito della camera di consiglio fissata ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., è nulla ai sensi dellÕart. 127, comma 5, cod. proc. pen., non si vede la ragione per la quale non possa essere reclamata dinanzi al tribunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1bis , e 410bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.;
3.18.lÕargomento letterale osta alla affermazione del contrario;
3.19.per le stesse ragioni, non si vede il motivo per il quale il decreto di archiviazione per particolare tenuitˆ del fatto erroneamente emesso dal giudice senza formalitˆ non possa essere reclamato dinanzi al tribunale ai sensi, anche qui, del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1bis , e 410bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.;
3.20.in entrambi i casi, il tribunale dovrˆ comunque pronunciarsi con ordinanza che, per coerenza e in ossequio al principio formulato da Sez. 3, COGNOME, potrˆ essere a sua volta ricorsa per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.;
3.21.in conclusione: a) il decreto di archiviazione per particolare tenuitˆ del fatto erroneamente pronunciato de plano è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica; b) lÕordinanza di archiviazione pronunciata allÕesito della camera di consiglio di cui allÕart. 409, comma 2, cod. proc. pen., è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica nei soli casi di violazione dellÕart. 127 comma 5 cod. proc. pen.; negli altri casi è ricorribile per cassazione; c) lÕordinanza del tribunale che pronuncia sul decreto o sullÕordinanza di archiviazione nulla ai sensi dellÕart. 127, comma 5, cod. proc. pen., è ricorribile per cassazione;
3.22.nel caso in esame, il decreto di archiviazione che si assume erroneamente adottato senza formalitˆ è reclamabile dinanzi al tribunale;
3.23.ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di Brescia.
Qualificata lÕimpugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.
Cos’ deciso in Roma, il 16/01/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME