Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5836 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5836 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CRISPIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del TRIBUNALE di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 26438/25 COGNOME (p.o.)
OSSERVA
Visti gli atti e la l’ordinanza impugnata (ordinanza di conferma del provvedimento di archiviazione);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che gli articolati motivi di ricorso, con i quali si deduce l’abnormità, funzionale e strutturale, del decreto del Tribunale di Potenza che ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione, assumendosi che il procedimento sarebbe stato definito in danno della persona offesa, già costituita parte civile, senza riconoscerle alcuna forma di partecipazione al procedimento e senza la notificazione del decreto di archiviazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con motivazione congrua e immune da censure in sede di legittimità, correttamente rilevato che agli atti non risulta alcuna dichiarazione, espressa e formale, con la quale la parte civile abbia manifestato la volontà di essere informata circa l’eventuale archiviazione, né potendosi desumere una siffatta volontà in via implicita dalla sola costituzione di parte civile, atteso che, secondo pacifico indirizzo di legittimità / da essa non può desumersi una manifestazione implicita di volontà della parte offesa di ottenere l’avviso della richiesta di informazione, che dev’essere, invece, esplicita e formale (Sez. 4, n. 3266 del 17/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212377 – 01).
Ritenuto che anche le argomentazioni con cui la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen. si risolvono in mere enunciazioni di principio, trattandosi di scelte rientranti nel precipuo ambito di discrezionalità del legislatore.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026