Archiviazione indagini e limiti al ricorso in Cassazione
L’istituto della archiviazione indagini rappresenta un momento fondamentale per l’economia del procedimento penale, ma non ogni decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con estrema chiarezza quali siano i confini invalicabili per l’impugnazione di tali provvedimenti, punendo con sanzioni pecuniarie i tentativi di forzare questi limiti normativi.
I fatti oggetto della decisione
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui il Pubblico Ministero aveva richiesto la chiusura del fascicolo tramite archiviazione indagini. Il GIP competente, tuttavia, all’esito dell’udienza camerale, ha deciso di non accogliere tale richiesta. Invece di porre fine al procedimento, il giudice ha emesso un’ordinanza con la quale ha ordinato al Pubblico Ministero di svolgere nuovi accertamenti investigativi, ritenendo il quadro probatorio ancora incompleto.
Contro questo provvedimento interlocutorio, l’indagato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando l’illegittimità della scelta del GIP di proseguire l’iter processuale invece di confermare l’archiviazione.
La decisione della Corte di Cassazione sulla archiviazione indagini
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La Corte ha spiegato che il sistema delle impugnazioni nel processo penale è retto dal principio di tassatività: si può ricorrere solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso della archiviazione indagini, l’ordinanza del GIP che ordina nuovi accertamenti o la formulazione dell’imputazione non rientra tra i provvedimenti impugnabili.
La legge prevede infatti che il ricorso per cassazione sia esperibile solo contro le ordinanze di archiviazione vere e proprie, e unicamente per denunciare specifici vizi di nullità indicati dall’articolo 409 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha richiamato una giurisprudenza consolidata secondo cui è inammissibile il ricorso contro il provvedimento del giudice che, rigettando la richiesta di archiviazione, dispone la prosecuzione delle indagini. Tale atto ha una natura puramente istruttoria e non decisoria: non lede in modo definitivo i diritti dell’indagato, il quale potrà far valere le proprie ragioni una volta che l’inchiesta sarà effettivamente conclusa.
L’impugnazione è limitata ai casi in cui il diritto al contraddittorio è stato violato durante la procedura di archiviazione, e non può essere estesa per contestare il merito della scelta del GIP di voler approfondire i fatti. Permettere un ricorso in questa fase significherebbe bloccare inutilmente lo svolgimento delle indagini preliminari.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che non esiste un diritto dell’indagato a ottenere l’archiviazione indagini tramite il ricorso in Cassazione se il GIP ritiene necessarie ulteriori verifiche. La decisione sottolinea l’importanza di valutare attentamente la natura dei provvedimenti giudiziari prima di avviare un ricorso di legittimità, per evitare che la contestazione di atti non impugnabili si traduca in una sanzione pecuniaria per il ricorrente. La fase investigativa resta dunque sotto il controllo del GIP, la cui discrezionalità tecnica nella richiesta di nuove prove non è sindacabile in sede di cassazione.
Si può impugnare l’ordinanza del GIP che ordina nuove indagini?
No, il ricorso per cassazione contro il provvedimento con cui il giudice dispone il compimento di nuove indagini è inammissibile perché non previsto dalla legge.
Quando è possibile ricorrere in Cassazione contro l’archiviazione?
Il ricorso è consentito solo contro l’ordinanza di archiviazione e esclusivamente per i casi di nullità specificamente previsti dall’articolo 409 comma 6 del codice di procedura penale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma di denaro tra i mille e i tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6970 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6970 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata nel procedimento penale promosso nei confronti di NOME COGNOME ed ha demandato al pubblico ministero il compimento di nuove indagini;
che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, che «È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell’imputazione ovvero nuove indagini, essendo l’impugnazione prevista solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578 – 01);
che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.