Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14968 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALUZZO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MASERADA SUL PIAVE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARGE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROVIGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di CUNEO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
tekto etto ci., 0
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020:
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso·
-.’AVV_NOTAIO con memoria si associava alle richieste del pubblico ministero nell’interesse della “RAGIONE_SOCIALE“, rappresentata dall’amministratore unico NOME COGNOME)
t’AVV_NOTAIO, con memoria, nell’interesse di COGNOME NOME, instava per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere per le condotte di appropriazione indebita contestate in quanto, in relazione alle stesse, era stato emesso un provvedimento di archiviazione e non vi era stata nessuna richiesta di riapertura delle indagini
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: si allegava che procedura dell’archiviazione era stata impropriamente usata per assegnare alle condotte perseguite dalla Procura una diversa qualificazione giuridica (“truffa”, invece che appropriazione indebita).
Si deduceva, pertanto, che la sequenza procedimentale e le motivazioni dell’archiviazione indicherebbero la volontà dell’Ufficio di Procura di perseguire penalmente le condotte per le quali era stata emessa la sentenza di non doversi procedere, dato che le stesse erano state “archiviate” esclusivamente per effettuare una modifica della qualificazione giuridica.
Si segnalava, infine, che il provvedimento impugnato faceva erroneamente riferimento al reato di ricettazione invece che a quello di appropriazione indebita.
CONSIDERATO iN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.Le doglianze avanzate nei confronti della sentenza impugnata sono manifestamente infondate.
Il collegio riafferma che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagi determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo i provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, comunque qualificato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, ove non sia stata disposta la riapertura delle indagini (così, Sez. U del 24/6/2010 n. 33885, Giuliani, Rv 247834, sulla scia delle precedenti decisione di Sez. U del 22/3/2000 n. 9,
A
COGNOME, Rv 216004 e della Corte Costituzionale 27/1995 la quale ultima ha riconosciuto la indefettibile necessità di un precedente provvedimento autorizzatorio da parte del Giudice al quale è subordinato l’inizio di un nuovo procedimento, principio confermato, sia pure nell’ambito di una pronuncia di irrilevanza della questione, ancora dalla Corte Cost.. con ord. 56/2003; conformi: Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 270413; Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010, COGNOME, Rv. 246668 – 01).
1.2. Nel caso in esame le determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale in ordine alle stesse condotte oggetto della sentenza impugnata erano “già” state assunte dal pubblico ministero, che in relazione alle stesse, aveva chiesto, ed ottenuto, l’archiviazione. Tuttavia, senza procedere alla richiesta di apertura delle indagini, la Procura aveva successivamente esercitato l’azione penale per le stesse condotte.
Le ragioni sottese alla richiesta di archiviazione allegate con il ricorso, – ovvero l necessità di assegnare alle condotte una diversa qualificazione giuridica – sono inidonee a superare la preclusione ed a legittimare l’esercizio dell’azione penale.
Il provvedimento impugnato non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024 L’estensore COGNOME Il Presidente