Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41759 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BIELLA nei confronti di:
DEL COGNOME COGNOME VEDOVE NOME NOME a GATTINARA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BIELLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME e la trasmissione degli atti al Tribunale di Biella – Ufficio G.i.p.; la memoria presentata dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME VEDOVE, ha chiesto il «rigetto del ricorso stante la sua inammissibilità ed infondatezza»;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 8 marzo 2023 (dep. il 9 marzo 2023) il G.i.p. del Tribunale di Biella ha disposto l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di diffamazione aggravata (artt. 595, commi 3 e 4, cod. pen.).
Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto, denunciandone l’abnormità poiché emesso in assenza della richiesta di archiviazione da parte dello stesso Ufficio requirente e senza avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. (ragion per cui sarebbe nullo ex art. 410-bis cod. proc. Pen.).
Nel caso in esame, la persona sottoposta ad indagini, membro della RAGIONE_SOCIALE al momento del fatto, ha prospettato l’insindacabilità delle opinioni espresse con le espressioni in relazione alle quali si procede; il Pubblico ministero ha chiesto al G.i.p., ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge 20 giugno 2003, n. 140, di disporre la trasmissione deli atti alla detta Assemblea parlamentare, ritenendo di non dover avanzare richiesta di archiviazione; il G.i.p., invece, avrebbe disposto l’archiviazione del procedimento (esprimendosi nel merito), così esercitando un potere ad esso attribuito ma in una situazione diverso, creando pure, in ragione dell’omessa notifica dell’avviso ex art. 408,cod, proc. pen. alla persona offesa una stasi del procedimento (come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità); e ciò sulla scorta di un’erronea applicazione degli artt. 3 legge 10 giugno 2003, n. 140, e 409 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME (con la trasmissione degli atti al Tribunale di Biella – Ufficio G.i.p.) in ragione della fondatezza del ricorso rappresentando che: erroneamente il Giudice avrebbe tratto dall’art. 3, comma 3, legge n. 140/2003 che il g.i.p., qualora ritenga operante l’immunità parlamentare, possa anche d’ufficio pronunciare il decreto di archiviazione, poiché, in senso contrario deporrebbe l’art. 409 cod. proc. pen., come si trarrebbe già dalla sua rubrica («Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione»); dunque, il provvedimento adottato sarebbe abnorme perché, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, è stato reso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
Il difensore della persona sottoposta a indagini ha prospettato l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, in quanto;
il tenore dell’art. 3, comma 3, legge n. 140/2003 attribuirebbe al g.i.p. il potere di disporre l’archiviazione senza alcuna richiesta del pubblico ministero nel caso in cui ritenga immediatamente applicabile l’art. 68, comma 1, Cost. e, nella specie, il Giudice avrebbe ampiamente esposto le ragioni per cui ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse dall’indagato; difatti, la disciplina i discorso – in ragione del bilanciamento dei valori costituzionali e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato – conterrebbe elementi di specialità rispetto all’ordinario procedimento discipliNOME dal codice di rito penale, non ricorrendo alcuna abnormità strutturale;
non ricorrerebbe neppure un’abnormità funzionale, poiché il provvedimento di archiviazione ha definito il procedimento penale nei confronti di tutte le parti e sarebbe improprio il richiamo dell’art. 408 cod. proc. pen., poiché esso prevede l’avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, richiesta che – secondo la speciale disciplina richiamata – qui difetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» – a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l’abnormità integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previst al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, l’abnormità p discendere da ragioni di struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 – 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715 – 01, che – come evidenziato da ultimo da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282807 01 – dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez. U n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l’abnormità una categoria concettuale «riferkile alle sole
situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».).
Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero:
le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»;
«l’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (ivi).
1.1. Dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), come prospettato dalle parti, risulta in effetti che, a fronte della richiesta del Pubblico ministero di investire la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’eccezione dell’indagato che ha invocato l’applicazione dell’art. 68, comma 1, Cost. (cfr. richiesta del Pubblico ministero e memoria depositata innanzi allo stesso nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME COGNOME), il G.i.p. ha disposto l’archiviazione, con il decreto impugNOME, nel presupposto che l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, legge n. 140/2003 consenta al giudice, qualora ritenga (come nella specie) «operante l’immunità parlamentare», di provvedere d’ufficio senza essere «vincolato dalla richiesta del Pubblico Ministero di trasmissione del atti alla RAGIONE_SOCIALE di appartenenza».
1.2. L’esegesi compiuta dal RAGIONE_SOCIALE è erronea.
Per quanto qui di interesse, la legge 20 giugno 2003, n. 140, che reca «disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato», all’art. 3 disciplina l’ipotesi in cui debba farsi applicazione dell’art. 68, comma 1, cit., a mente del quale «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».
Più in dettaglio, l’art. 3, comma 1, cit., indica i casi in cui può operare l’insindacabilità prevista dalla Carta costituzionale («l’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento»).
I profili procedimentali sono regolati dai commi successivi e, in particolare, quanto al procedimento penale, essi dispongono che:
«nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l’articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell’articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell’articolo 409 del codice di procedura penale» (comma 3);
«se non ritiene di accogliere l’eccezione concernente l’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla RAGIONE_SOCIALE alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto» (comma 4);
«se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4» (comma 6);
«nei casi di cui ai commi 4 6» (per quanto importa in questa sede) «la RAGIONE_SOCIALE trasmette all’autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all’applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione» (comma 8).
La disciplina sopra riportata, con riguardo al procedimento penale, distingue i casi in cui il giudice deve provvedere ex art. 129 cod. proc. pen. dalle indagini preliminari, caso quest’ultimo nel quale – secondo la disciplina del codice di rito – il giudice deve pronunciare decreto di archiviazione ex art. 409 cod. proc. pen. (cfr. art. 3, comma 3, cit.): in altri termini, si distingue l’ipot in cui sia stata esercitata l’azione penale (tanto che la norma fa espresso riferimento dal «processo penale»), nella quale il giudice non può che
provvedere sulla regiudicanda con sentenza, qualora ravvisi una delle ipotesi di cui all’art. 129 cit.), da quella in cui il procedimento (e non il processo) penda in fase di indagini (ossia non sia stata esercitata l’azione), prevedendo in tale ultima ipotesi che venga emesso decreto di archiviazione e richiamando espressamente l’art. 409 cit. Ebbene, il giudice provvede «sulla richiesta di archiviazione» del pubblico ministero, non solo perché lo esplicita la rubrica dell’art. 409 cit. ma anche perché nel vigente sistema processuale è l’Ufficio requirente che è chiamato – quando ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 408 cod. proc. pen.; cfr. pure l’art. 409, spec. commi 1, 2 e 5, che fanno esplicito riferimento alla richiesta di archiviazione) – ad investire il giudice con la detta richiesta. Tanto che l’art. 3, comma 8, I. 140/2003, anche nel caso che qui interessa di cui al comma 6, ossia allorché « la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari» (e «il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3» – ossia disponga l’archiviazione – «o 4» vale a dire perché trasmetta gli atti alla RAGIONE_SOCIALE), se la RAGIONE_SOCIALE è favorevole all’applicazione dell’art. 68, comma 1, Cost., pur prevedendo che il giudice adotti senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3, dispone tuttavia che sia il pubblico ministero a formulare la richiesta di archiviazione.
In altri termini, la disciplina in discorso non deroga alle ordinarie previsioni codicistiche secondo cui il decreto di archiviazione deve essere preceduto dalla richiesta del pubblico ministero, sia quando essa è avanzata direttamente (ossia, senza chiedere al g.i.p. di trasmettere gli atti alla RAGIONE_SOCIALE); sia quando il g.i.p. abbia investito la RAGIONE_SOCIALE che l’Ufficio requirente non può autonomamente investire (dovendo, come esposto, trasmettere gli atti al giudice in presenza dell’eccezione di insindacabilità).
Né in senso contrario può rilevare – come invece sostenuto nel provvedimento impugNOME – il disposto dell’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3, cit. Il comma in discorso, infatti, dopo aver posto la disciplina relativa al procedimento e al processo penale, regola il processo civile (peraltro, prevedendo anche in esso, in cui il giudice è stato ovviamente già investito della regiudicanda, che si provveda con sentenza, dopo l’immediata precisazione delle conclusioni delle parti e il deposito delle relative comparse e memorie, nei termini più brevi da esso posti) nonché – è questo l’ultimo periodo – «ogni altro procedimento giurisdizionale» (prevedendo che il giudice provveda «analogamente» alla disciplina appena esposta, «anche d’ufficio, in ogni stato e grado»), così facendo chiaro riferimento ai procedimenti diversi da quelli penali e civili (espressamente disciplinati).
L’esegesi qui svolta, oltre che dettata dalla lettera dell’art. 3 cit. e da una lettura di esso coerente con il sistema posto dal codice di procedura penale, trova conferma nei lavori parlamentari che hanno condotto all’emanazione della legge n. 140/2003 (cfr. la Relazione delle Commissioni permanenti I – Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni e II – Giustizia della RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, presentata alla Presidenza il 26 febbraio 2003), da cui si trae che «il comma 8 stabilisce che, nel caso in cui la pronuncia della RAGIONE_SOCIALE vada nel senso di riconoscere l’insindacabilità, il giudice deve adeguarsi alla pronuncia parlamentare emettendo sentenza conforme, mentre il pubblico ministero deve richiedere l’archiviazione».
D’altra parte, il Legislatore, allorché ha inteso derogare all’ordinaria disciplina codicistica – che attribuisce al pubblico ministro la proposizione della richiesta di archiviazione del procedimento penale – per i reati indicati dall’art. 96 Cost. (ossia quelli commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri), ha espressamente disposto in tal senso, stabilendo non solo che le indagini preliminari siano compiute dal collegio istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio , ma anche che sia lo stesso collegio (ove ne ravvisi i presupposti) a disporre l’archiviazione con decreto non impugnabile, sentito il pubblico ministero (cfr. artt. 6, 7, 8 legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1). Tanto più che, anche a proposito di tale ultima disciplina, la Corte costituzionale ha chiarito che l’eccezione alle ordinarie attribuzioni del pubblico ministero deve limitarsi alle sole espresse previsioni della legge costituzionale de qua, dovendosene interpretare il disposto in conformità con i princìpi propri del nostro sistema processuale (cfr. Corte cost., n. 134 del 12/02/2002).
In conclusione, nel caso in esame, in mancanza della richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, il G.i.p. – al di là di ogni considerazione sulla motivazione del decreto che in relazione la vizio denunciato non rileva, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa della persona sottoposta a indagini – ha esercitato un potere attribuitogli dall’ordinamento, ma del tutto al di fuori dei casi consentiti ed ha perciò reso un provvedimento abnorme.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Biella – Ufficio G.i.p., per l’ulteri corso.
Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione, segnatamente in ordine al mancato avviso della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Biella per l’ulteriore corso.
Così deciso il 05/07/2023.