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Archiviazione diretta: il PM può archiviare da solo?

Una persona ricorre in Cassazione contro l’archiviazione diretta della sua denuncia da parte del PM. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando che il PM ha il potere di archiviare autonomamente gli atti iscritti nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45), senza dover passare dal Giudice per le indagini preliminari. Questa decisione si basa su consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite.

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Pubblicato il 4 gennaio 2026 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Archiviazione Diretta: Quando il PM Può Chiudere un Caso Senza il Giudice?

La questione dei poteri del Pubblico Ministero in materia di archiviazione diretta è un tema centrale nel diritto processuale penale. Può un PM decidere autonomamente di non procedere, senza l’intervento di un giudice? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo potere, chiarendo quando e come una denuncia può essere archiviata direttamente dall’organo dell’accusa. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i meccanismi che regolano l’inizio e la fine di un potenziale procedimento penale.

I Fatti del Caso: Dalla Denuncia all’Archiviazione del PM

Il caso nasce dalla denuncia-querela presentata da una persona nei confronti del proprietario dell’abitazione da lei presa in locazione. La denunciante lamentava una serie di condotte ai suoi danni che, a suo dire, integravano diverse fattispecie di reato.

Una volta ricevuta la denuncia, la Procura della Repubblica competente, non ravvisando nei fatti esposti gli estremi di una notizia di reato, decideva di iscrivere l’atto nel registro degli “atti non costituenti notizia di reato” (il cosiddetto mod. 45). Successivamente, con un decreto, il Pubblico Ministero ne ordinava la “cestinazione”, ovvero l’archiviazione, senza aver svolto alcuna attività di indagine.

Il Ricorso in Cassazione: I Motivi della Contestazione

La persona offesa, ritenendo illegittimo il provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore, sollevando due principali motivi di doglianza:

1. Eccesso di potere del PM: Secondo la ricorrente, il Pubblico Ministero non avrebbe il potere di disporre autonomamente l’archiviazione, neanche per gli atti che ritiene non contengano una notizia di reato. Tale potere sarebbe riservato in via esclusiva al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP).
2. Errata iscrizione nel registro mod. 45: La difesa sosteneva che l’iscrizione fosse stata impropria, poiché i fatti denunciati erano astrattamente idonei a configurare reati come molestie, stalking, violazione di domicilio e furto.

L’Archiviazione Diretta e i Poteri del Pubblico Ministero

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare principi consolidati in materia di archiviazione diretta. La Suprema Corte ha smontato le argomentazioni della ricorrente, basandosi sull’orientamento ormai granitico delle Sezioni Unite.

La Distinzione tra Registro Mod. 21 e Mod. 45

Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra i due principali registri della Procura:

* Registro delle notizie di reato (mod. 21): Viene iscritto un fatto che presenta le caratteristiche di un reato. Da questa iscrizione scaturisce l’obbligo per il PM di svolgere indagini, al termine delle quali dovrà esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione al GIP.
* Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45): Vi confluiscono le cosiddette “pseudo-notizie di reato”, ovvero segnalazioni che appaiono fin da subito penalmente irrilevanti. In questo caso, il PM ha il potere-dovere di vagliare gli atti e può disporne la diretta trasmissione in archivio.

La Corte ha specificato che la scelta di iscrivere un atto in un registro piuttosto che in un altro è una valutazione che spetta al titolare dell’azione penale e non è sindacabile dal GIP.

L’Inammissibilità del Ricorso contro l’Archiviazione

Sulla base di questa premessa, la Cassazione ha ribadito un altro principio fondamentale: il provvedimento con cui il PM archivia un atto iscritto a mod. 45 non è un atto giurisdizionale, ma un atto di parte. Come tale, non è impugnabile, neanche se adottato in conseguenza di un’errata iscrizione. Il rischio di abusi o errori, secondo la Corte, trova il suo naturale correttivo nel potere di avocazione del Procuratore Generale, che può intervenire per correggere la gestione del fascicolo.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando ampiamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite. È stato chiarito che, mentre un procedimento iscritto a mod. 21 deve necessariamente concludersi con un’azione penale o una richiesta di archiviazione al GIP, un’iscrizione a mod. 45 può sfociare in un provvedimento di diretta trasmissione in archivio da parte del PM. Questo potere è espressione della funzione di filtro che l’ordinamento affida al Pubblico Ministero per evitare di appesantire il sistema giudiziario con procedimenti palesemente infondati.

Il Supremo Collegio ha sottolineato che è ormai “assodato” che il PM può “cestinare autonomamente le cosiddette pseudo-notizie di reato”. Il ricorso contro tale provvedimento è inammissibile perché l’atto di archiviazione del PM non ha natura giurisdizionale e non può quindi essere qualificato come “abnorme”, caratteristica che è esclusiva degli atti del giudice.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

La sentenza consolida un principio di efficienza processuale fondamentale. Il Pubblico Ministero detiene il potere-dovere di vagliare le denunce e le segnalazioni che riceve, scartando fin da subito quelle che non presentano alcuna rilevanza penale. L’archiviazione diretta tramite iscrizione nel registro mod. 45 è lo strumento principale per questa funzione di filtro. Per il cittadino, ciò significa che una denuncia palesemente infondata può essere chiusa rapidamente dal PM senza l’intervento di un giudice. La decisione di inammissibilità del ricorso conferma che questa procedura è legittima e che le eventuali contestazioni sulla scelta del PM non possono essere sollevate attraverso un’impugnazione diretta del decreto di archiviazione.

Il Pubblico Ministero può archiviare una denuncia senza chiedere l’autorizzazione del giudice?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il Pubblico Ministero può disporre autonomamente l’archiviazione (o “cestinazione”) degli atti che ha preventivamente iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (il cosiddetto mod. 45), senza la necessità di un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.

Cosa succede se una denuncia viene iscritta nel registro “mod. 45” invece che in quello per le notizie di reato?
Se una denuncia viene iscritta nel registro mod. 45, significa che il Pubblico Ministero l’ha valutata inizialmente come una “pseudo-notizia di reato”, ovvero priva di rilevanza penale. Questa iscrizione consente al PM di disporne direttamente l’archiviazione, senza l’obbligo di svolgere indagini preliminari.

È possibile fare ricorso contro un decreto di archiviazione diretta emesso dal Pubblico Ministero?
No. La sentenza chiarisce che il provvedimento di archiviazione diretta emesso dal PM non è un atto giurisdizionale, ma un atto di parte. Pertanto, non è qualificabile come “abnorme” e non è impugnabile. L’unico rimedio previsto dall’ordinamento contro eventuali errori o abusi del PM in questa fase è l’esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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