Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42640 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42640 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/06/2022 del GIUDICE DI PACE di TERAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore della persona sottoposta ad indagini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto del 28 giugno 2022 il Giudice di Pace di Teramo ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di diffamazione ai danni di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, deducendo violazione di legge per non avere il Giudice di Pace considerato l’atto di opposizione depositato dalla persona offesa in data 3 aprile 2022. Afferma il ricorrente che, se pure nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace non è prevista l’udienza a seguito dell’opposizione della persona offesa, nondimeno il provvedimento che disponga l’archiviazione senza dar conto dell’intervenuta opposizione è nullo (Sez. 4, n. 32130/2004 e Sez. 5, n. 43512/2014), per violazione del contraddittorio (art. 127, comma 5, cod. proc. pen.).
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore della persona sottoposta ad indagini ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere riqualificato come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, in considerazione del consolidato orientamento in forza del quale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica (Sez. 5, n. 34852 del 12/10/2020, Turino, Rv. 279980; Sez. 5, n. 31601 del 15/09/2020, Veneziani, Rv. 279718).
La legge 23 giugno 2017 n. 103 ha abrogato l’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. che prevedeva la possibilità di ricorrere per cassazione nei casi di violazione dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.; in tale situazione soccorre oggi il reclamo al tribunale monocratico (cfr. art. 410-bis cod. proc. pen., che nel comma 3 richiama il comma 2 che a sua volta si riferisce ai casi di nullità di cui all’art. 127 comma 5).
P.Q.M.
Convertito il ricorso in reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso. Così deciso il 19/09/2023