Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9178 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9178 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 27/10/2025 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha rigettato l’opposizione, presentata ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., dalla RAGIONE_SOCIALE avverso un decreto del giudice delegato.
Quest’ultimo provvedimento aveva dichiarato inammissibile l’istanza presentata dal curatore fallimentare volta ad ottenere la revoca del provvedimento, emesso in data 18 marzo 2024, con cui il medesimo giudice
delegato aveva negato un termine per presentare osservazioni e contestazioni all’integrazione del rendiconto finale, ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
Il procedimento, nella parte di interesse, ha seguito le seguenti scansioni processuali.
1.1. Con decreto del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Roma aveva revocato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca della società RAGIONE_SOCIALE, ma non era stato possibile restituire l’azienda gestita da detta società in quanto cessata il 13/7/2018.
Il legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e un socio avevano chiesto, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 159 del 2011, la restituzione della somma di euro 2.500.000,00 pari al valore dell’officina, o, in subordine, di una somma corrispondente alla valutazione effettuata dall’Amministrazione giudiziaria.
Dopo che la Prima sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 3635 del 20/01/2022) aveva annullato con rinvio il provvedimento di rigetto dell’istanza, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 marzo 2023, aveva disposto la restituzione a RAGIONE_SOCIALE – dichiarata fallita il 12 maggio 2022 e quindi rappresentata dalla curatela – della somma di euro 166.650,00 risultante dal rendiconto approvato con decreto del 1 febbraio 2023 (depositato il 20 febbraio 2023).
Al fine di dare esecuzione alla disposta restituzione, il Tribunale aveva chiesto all’amministratore giudiziario di indicare su quali rapporti finanziari fosse confluita la somma. L’amministratore depositava tre nuove relazioni integrative del rendiconto finale di gestione (relazioni n. 71, 72, 73), dalle quali emergeva che la somma in questione era stata destinata a sostenere le spese necessarie e utili per la conservazione, la gestione e poi la chiusura dell’azienda.
Con successivo decreto in data 16 febbraio 2024, il Tribunale dichiarava d’ufficio non doversi procedere alla restituzione della somma in questione, in quanto utilizzata ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per spese risultanti dal rendiconto di gestione presentato dall’amministratore giudiziario, approvato e non impugnato da RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La curatela del RAGIONE_SOCIALE impugnava quest’ultimo provvedimento dinanzi alla Corte di appello di Roma; depositava inoltre istanza di assegnazione di un termine per presentare osservazioni alle suddette relazioni integrative, ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. L’istanza veniva rigettata dal giudice delegato con decreto del 18 marzo 2024, emesso de plano. La curatela proponeva opposizione avverso tale provvedimento ex art. 666 cod. proc. pen. Il giudice delegato, con provvedimento in data 4 luglio 2024, ritenuta la propria competenza, dichiarava inammissibile l’opposizione.
1.3. Con sentenza n. 7271 del 28/11/2024, dep. 2025 la Quinta sezione della Corte di cassazione, investita del ricorso della curatela del RAGIONE_SOCIALE, ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice delegato e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, per l’ulteriore corso.
1.4. Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha emesso il provvedimento, qui impugnato, di rigetto dell’opposizione avverso il decreto del 18 marzo 2024.
La decisione riposa sul rilievo che le relazioni nn. 71, 72 e 73 dell’amministratore giudiziario non costituiscono “integrazione” del rendiconto, in quanto le stesse non contengono dati ulteriori rispetto a quelli già allegati al rendiconto approvato e nella disponibilità di NOME COGNOME sin dalla revoca della confisca, quando, il 20 ottobre 2022, erano stati restituiti alla società il conto corrente e la contabilità aziendale.
Avverso l’indicato provvedimenti ricorre la curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tramite il difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Secondo il ricorrente il Tribunale erroneamente nega il diritto alla concessione di un termine per la presentazione di osservazioni e contestazioni ai sensi dell’art. 43, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, sul presupposto che le relazioni nn. 71, 72 e 73 dell’amministratore giudiziario non svolgano ruolo “integrativo” del rendiconto.
A differenza di quanto sostiene il Tribunale, quelle relazioni non sono “meri elenchi riassuntivi di fatti già noti”, ma forniscono i chiarimenti richiesti d Tribunale il quale, quindi, non disponeva di tali elementi, evidentemente non risultanti dal rendiconto.
Infatti, in risposta a tale interlocuzione, l’amministratore giudiziario indicava, nella prima relazione, il conto corrente di appoggio delle somme e genericamente le spese che avevano esaurito le provviste, mentre, nella seconda relazione, specificava data e natura delle spese. Con la terza relazione veniva prodotta la documentazione giustificativa.
E, sottolinea il difensore, già a un primo sguardo, da quelle relazioni emerge, con evidenza, che le spese in questione o, comunque, parte di essere non sono riferibili a RAGIONE_SOCIALE New ma riguardano altre compagini “conglobate nel compendio originariamente confiscato nella procedura n. 46/2016”. Pertanto è interesse della curatela segnalare il non corretto appostamento delle spese.
Su altro profilo, il ricorso pone in rilievo come quelle relazioni contengano informazioni ulteriori rispetto al rendiconto e, quindi, partecipano del significato complessivo di esso e ne influenzano il significato.
Si assume, inoltre, che la relazione n. 73 produce allegati non presenti nell’incarto processuale e si segnala l’inconferenza del rilievo per cui le somme sono state ricavate dalla vendita dei macchinari dell’officina e non dell’azienda, come se la circostanza fosse dirimente.
2.2. Il ricorrente fa leva, poi, sul vizio argonnentativo che si rinviene nella omessa valutazione dell’impatto prodotto dalle relazioni sul rendiconto: a seguito di esse, il Tribunale ha revocato inaudita altera parte il provvedimento con cui venivano assegnate al RAGIONE_SOCIALE le somme ricavate dalla vendita dei beni aziendali di RAGIONE_SOCIALE
Questa sola considerazione basta a smentire la tesi, posta a base del provvedimento impugnato, secondo cui le relazioni non hanno modificato alcunché nel rendiconto, dato che hanno modificato l’assetto definitivo del riparto, escludendo COGNOME in toto.
Alle ore 10.08 durante lo svolgimento dell’udienza odierna, è pervenuto il provvedimento, depositato in data odierna, con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 16 febbraio 2024, ha disposto che la somma di 166.650,00 euro, posta a carico dell’Erario, sia corrisposta al Curatore del RAGIONE_SOCIALE NOME, direttamente, mediante la procedura di “compensazione” presso il FUG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per ragioni di carattere eminentemente processuale.
La procedura di approvazione del conto di gestione è disciplinata dall’art. 43 d. Igs. n. 159 del 2011 secondo le seguenti scansioni: l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione (comma 1); il conto contiene, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale; in caso di irregolarità o di incompletezza, giudice delegato invita l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche (comma 2); verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni (comma 3); se non sorgono o non permangono contestazioni, il giudice delegato approva il conto; altrimenti fissa l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le
irregolarità con ordinanza esecutiva (comma 4); avverso l’ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione (comma 5); in caso di mancata impugnazione l’ordinanza i approvazione del conto diviene esecutiva.
2.1. Nel caso in esame l’amministratore giudiziario ha depositato il rendiconto di gestione il 27 gennaio 2021 (integrandolo il 26 maggio 2021 e il 7 settembre 2021).
Quel rendiconto riconosceva a RAGIONE_SOCIALE il diritto alla restituzione della somma di euro 166.650,00.
Data la presenza di contestazioni, il giudice delegato ha fissato l’udienza di comparizione dinanzi al collegio che, instaurato il procedimento in camera di consiglio, ha approvato il conto con ordinanza deliberata il 1 febbraio 2023, depositata il 20 febbraio 2023.
Il provvedimento di approvazione del conto è divenuto definitivo il 2 marzo 2023.
2.2. È bene chiarire che l’ordinanza di approvazione del rendiconto di gestione non ha natura meramente ordinatoria come tale passibile di revoca o modifica; si tratta, invece, di un provvedimento decisorio, in quanto destinato ad incidere sui diritti della parte cui saranno devoluti i beni all’esito del procedimento di prevenzione. Se ne trae conferma anche dalla disciplina contenuta nel citato art. 43, che prevede la proponibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo della fase contenziosa, sebbene sia espressamente prevista la forma di ordinanza e non di sentenza (Sez. 5, n. 17174 del 26/01/2024, Bumbaca, Rv. 286292 – 01; Sez. 6, n. 51710 del 04/07/2017, La Camera, in motivazione).
La natura decisoria dell’ordinanza comporta che, quando la stessa diviene definitiva, le statuizioni in essa contenute sono intangibili: non è consentita alcuna revoca o modifica; non può instaurarsi un nuovo iter procedimentale ai sensi del menzionato art. 43, perché già esauritosi.
2.3. Discende allora che il Tribunale di Roma non può, come invece ha fatto con il decreto del 16 febbraio 2024, modificare l’esito del procedimento, negando a NOME la restituzione che gli aveva definitivamente riconosciuto.
Deriva, inoltre, che rispetto a illegittimi provvedimenti del genere, i rimedi consentiti sono quelli impugnatori; mentre non si può tornare indietro alla fase precedente e invocare, come ha fatto la difesa, i termini di cui all’art. 43, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, proprio perché il richiamo alla norma e alla relativa facoltà non è pertinente.
2.4. Il vizio del decreto del 16 febbraio 2024 è stato denunciato alla Corte di appello, che, annullando il provvedimento, ha confermato la restituzione della
somma riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE all’esito della procedura di approvazione del rendiconto (cfr. provvedimento del 9 dicembre 2025, depositato in data odierna).
Sulla richiesta di termine ex art. 43, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 si è instaurato il procedimento che ha dato luogo al rigetto dell’istanza impugnata con il ricorso qui in esame.
In questa limitata e specifica ottica, va osservato: che, a ben vedere, la patologia si radica prima, nel provvedimento del 16 febbraio 2024 (che è stato superato dalla Corte di appello); che la richiesta di termine non è prevista da alcuna norma, dato che l’art. 43, comma 3, citato si applica a procedimento di approvazione in corso e non a procedimento esaurito; che a diversamente opinare si darebbe spazio a un procedimento incidentale disancorato, però, da quello principale (già definito).
Quanto esposto conduce a rilevare, anzitutto, la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, dato che l’istanza di concessione del termine sarebbe funzionale, in ottica difensiva, a contestare il provvedimento del 16 febbraio 2024; provvedimento che è stato posto nel nulla dalla Corte di appello.
In secondo luogo il ricorso mira ad ottenere la concessione di un termine, risultato che, una volta completato l’iter di approvazione del conto, non è contemplato da alcuna norma giuridica.
Dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso discende la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce delle ragioni del decidere si ritiene di tenere la curatela indenne dalla condanna al pagamento dell’ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per la cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2026