Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10606 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10606 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lodi il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancanza riqualificazione del fatto nel reato di truffa nonchØ la tardività della querela presentata dalla persona offesa, Ł manifestamente infondato.
rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretto uso dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr. tra le altre, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081 – 01) e, di conseguenza, ha ritenuto tempestiva la querela sporta da NOME COGNOME (vedi pagina 4 della sentenza impugnata dalla cui lettura si evince che il COGNOME ha acquisito piena consapevolezza dell’interversione del possesso solo in data 13 marzo 2019 con conseguenze tempestività della querela sporta dalla persona offesa in data 24 maggio 2019);
rilevato che i Giudici di appello, con motivazione congrua, immune da manifeste illogicità e conforme alle risultanze istruttorie acquisite, hanno puntualmente illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di appropriazione indebita, evidenziando come il COGNOME, avvalendosi del rapporto fiduciario instaurato con la persona offesa – la quale gli aveva affidato in conto vendita un’autovettura – si sia procurato un ingiusto profitto corrispondente al prezzo versato dall’acquirente in buona fede. In particolare, la Corte territoriale ha accertato che il ricorrente, una volta perfezionata la vendita, ometteva di corrispondere alla persona offesa la somma di spettanza, trattenendo indebitamente il ricavato e così intervertendo il possesso del denaro ricevuto in ragione del mandato conferitogli. Da tale ricostruzione fattuale, sorretta da adeguato apparato argomentativo, discende altresì l’insussistenza degli artifici o raggiri necessari per la configurabilità del diverso delitto di truffa, correttamente escluso dai giudici di merito. lette la comparsa conclusionale e la nota spese depositata dal difensore della parte civile NOME COGNOME;
Ord. n. sez. 3713/2026
CC – 05/03/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ritenuto che non devono essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cui alla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte. La memoria conclusiva, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278834).
rilevato , in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile COGNOME.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME