Appropriazione indebita: i limiti della particolare tenuità
Il reato di appropriazione indebita non può essere considerato un fatto di lieve entità se il colpevole agisce con abitualità e per fini di lucro. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la sottrazione di beni d’arredo, come un televisore, integri una responsabilità penale piena, specialmente quando il profilo del reo evidenzia una propensione alla reiterazione di condotte illecite.
Il caso del televisore sottratto
La vicenda trae origine dalla condanna di un uomo che si era indebitamente appropriato di un televisore situato all’interno di un’abitazione da lui condotta. La difesa ha tentato di contestare la validità della querela, sostenendo che l’atto non menzionasse specificamente l’apparecchio elettronico. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la dichiarazione di comproprietà dell’intero mobilio presente nell’immobile fosse sufficiente a manifestare la volontà punitiva della persona offesa.
La validità della querela sul mobilio
Secondo la Suprema Corte, la descrizione delle cose sottratte deve essere interpretata secondo canoni logici. Se il querelante dichiara la comproprietà di tutto il mobilio, il televisore deve intendersi semanticamente ricompreso in tale categoria. Non è necessaria un’elencazione analitica di ogni singolo oggetto se il contesto rende palese la volontà di perseguire il colpevole per la sottrazione dei beni contenuti nell’abitazione.
La particolare tenuità del fatto esclusa
Un punto centrale del ricorso riguardava l’applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità. La difesa sosteneva che la sottrazione di un singolo televisore fosse un evento inoffensivo per il sistema penale. La Cassazione ha però respinto questa tesi, confermando la decisione dei giudici di merito.
Abitualità e valore del bene
Per negare la particolare tenuità, i giudici hanno valorizzato due elementi fondamentali. In primo luogo, il valore del bene non è puramente commerciale ma va contestualizzato nell’ambito dell’arredo domestico. In secondo luogo, è stata rilevata l’abitualità della condotta dell’imputato. La presenza di precedenti penali per reati mossi dalla medesima finalità di arricchimento (locupletativa) impedisce legalmente di considerare il fatto come episodico o di scarsa rilevanza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, giudicati meramente ripetitivi di quanto già espresso in appello. La Corte di merito aveva già fornito una spiegazione puntuale e logica sulla responsabilità dell’imputato. Inoltre, l’analisi della biografia criminale del ricorrente ha confermato una tendenza a delinquere che rende incompatibile il beneficio della non punibilità con la gravità soggettiva del comportamento tenuto.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che la tutela della proprietà e del possesso non viene meno neanche per beni di uso quotidiano, qualora la condotta dell’agente riveli una pericolosità sociale o una recidiva specifica nel perseguire ingiusti profitti economici.
Si può essere condannati se la querela non elenca ogni singolo oggetto sottratto?
Sì, se la volontà di punire il colpevole emerge chiaramente dal riferimento generale ai beni contenuti in un luogo, come l’intero mobilio di un’abitazione.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto?
Viene negata quando il valore del bene è significativo o quando l’imputato ha precedenti penali che dimostrano un’abitualità nel commettere reati simili.
Cosa comporta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Comporta la conferma della condanna, il pagamento delle spese del processo e spesso una sanzione pecuniaria aggiuntiva verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1520 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motiv (replicati con memoria trasmessa in data 8 novembre u.s.), meramente ripetitivi di quelli spe in sede di appello e respinti dalla Corte di merito con motivazione puntuale, logica e congruent La Corte di Trento, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciut responsabilità per la indebita appropriazione del televisore che costituiva arredo della abitazi condotta dall’imputato, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione delle co sottratte (tra le quali in televisore), letta in uno alla dichiarazione di comproprietà d mobilio presente in quella abitazione, rende palese la volontà di chiedere la punizione d colpevole anche per la sottrazione dell’indicato televisore, che deve intendersi semanticamente ricompreso tra i mobilio del quale il querelante si è dichiarato comproprietario.
Del pari inammissibile si palesa, ai sensi del comma 3 dell’art. 606 del codice di rito, il sec motivo di ricorso in punto di valutazione del fatto particolarmente tenue, tale da rend inoffensivo e, pertanto, non “riconoscibile” dal sistema penale (ad, 131 bis cod. pen.). La Co di merito ha viceversa sul punto opportunamente valorizzato elementi di fatto non controversi quali il valore -non solo commerciale- del televisore e la abitualità della condotta di reat finalità locupletative (finalità comune anche ai reati con diversa offensività giuridica che gra la biografia criminale del ricorrente), che ben può orientare, ai sensi dell’ad 131 bis cod. l’opzione reiettiva secondo canoni interpretativi del fatto non manifestamente illogici.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.