Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4700 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4700 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Alessandria il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emesso in data 06/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
viste le conclusioni e la nota spese della parte civile, COGNOME NOME, datate 3 e 4 novembre 2025 a firma dell’AVV_NOTAIO;
vista la memoria di replica a firma dell’AVV_NOTAIO datata 26/11/2025.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 06/02/2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 14/07/2023 di condanna dell’imputato NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita per essersi, in q di amministratore unico pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, al fine di procurarsi ingiusto profitto, appropriato della somma di euro 50.986,41 della quale entrava in posses erroneamente, nonostante la formale richiesta di COGNOME avanzata dalla costituita parte civile COGNOME NOMENOME amministratore condominiale titolare dello RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale deduce vizio di motivazion sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta il sotto due profili, già rilevati in sede di appello: l’NOMEa qualificazione giuridica de tardività della querela.
2.1. In particolare, la difesa, riportando stralci della sentenza di secondo grado (pp ricorso) e rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra il reato di cui a e quello di cui all’art. 647 cod. pen., assume che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato diversa fattispecie di cui al depenalizzato art. 647 cod. pen. relativa all’appropriazione in di cose ricevute per errore o per caso fortuito; il ricorrente afferma la sovrapponibilità d di specie a quello relativo a somme ricevute per errore tramite bonifico bancario e non restitu citato dalla stessa Corte territoriale (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443-0 la quale però non lo ha ritenuto assimilabile al caso sub iudice, in cui la beneficiaria, società “RAGIONE_SOCIALE” del RAGIONE_SOCIALE, non si è limitata a confondere le somme ricevute con il pro patrimonio, ma, a fronte della segnalazione dell’errore e della richiesta dell’avente dir restituire quanto erroneamente ricevuto, ha trattenuto indebitamente l’ingente somma d denaro, manifestando con ciò la propria consapevole volontà di appropriarsene, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarne una illegittima utilità.
Secondo il ricorrente, invece, il caso di bonifico inviato per errore sarebbe riconducibile all’ipotesi di reato di cui all’art. 647 cod. pen. fino al momento della sua abrog e, successivamente, a mero illecito civile, sotto forma di arricchimento senza causa.
2.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente ribadisce l’eccezione di tardività della sporta dalla parte offesa, lamentando l’illogicità della motivazione della Corte territori punto (di cui viene riportato un ampio stralcio, pp. 13 e 14 ricorso): si assume, in partic che sarebbe illogico individuare il momento consumativo del reato – dal quale fare decorrere termine per la proposizione della querela – nella data del 10 settembre 2016, assegnato dall parte offesa, società “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOMENOME del bonifico (con mail inviata in data 6 settembre 2018), all’imputato COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME delle s
ricevute sine titulo, con conseguente interversio possessionis, a fronte della mancata COGNOME, e successiva presentazione della denuncia-querela ad opera del COGNOME in data 10 dicembre 2018, dunque entro il termine (di tre mesi) di cui all’art. 124 cod. pen.
Secondo la difesa, invece, a fronte dei bonifici effettuati erroneamente alla società RAGIONE_SOCIALE nel novembre 2017 e delle lettere di sollecito al pagamento delle forniture inviate “RAGIONE_SOCIALE” in data 28/07/2018 e 24/08/2018 al COGNOME, quest’ultimo, già a quel date, aveva la possibilità e l’onere di accorgersi di avere eseguito i bonifici alla società RAGIONE_SOCIALE e di proporre la querela, senza attendere il rifiuto alla COGNOME di quanto indebit percepito da parte del COGNOME (la querela veniva proposta scaduto il termine del 10/09/20 quale data assegnata dal COGNOME al COGNOME per la COGNOME, essendo stata la quer presentata solo il 10/12/2018), ribadendo che, in caso di acquisizione di somma per errore, no può verificarsi interversio possessionis, non essendoci una precedente detenzione legittima e sussistendo ab origine il dovere di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione del fatto nel reato depenalizzat all’art. 647 cod. pen. è fondato per le ragioni che seguono; ne consegue l’assorbimento del ulteriori questioni.
2. Premesso che il fatto, quale tipo appropriativo, sussiste, va rilevato che i giudic merito, Tribunale di Alessandria e Corte di appello di Torino, non hanno fatto buon governo de principio di diritto, già affermato da questa Corte, che il Collegio ribadisce, secondo il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all’ar comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15/01/201 n. 7, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozi generale di “cose”, poiché la suddetta disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto a 646 cod. pen., a nulla rilevando che l’appropriazione del “denaro” sia espressamente previst nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1 e nel testo dell’art. 316 cod. pen. (Sez. 2, n. 458 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443 – 01, cit.; principio affermato in fattispecie sovrapponi relativa all’appropriazione di somma di denaro per errore bonificata sul conto corrente NOME non destinatario della operazione di trasferimento dei fondi per come delegata all’isti bancario e non restituita; v. anche Sez. 2, n. 26024 del 17/06/2025, COGNOME, non mass.).
2.1. Si deve infatti rilevare come, seppure il titolo (bonifico bancario) fosse astrattam idoneo a trasferire la proprietà della somma di denaro bonificata per errore, l’atto di disposiz non ne abbia trasferito la proprietà, per evidente difetto della volontà del disponente ed asse della causa, con la conseguenza che, pur sussistendo un fatto appropriativo, la condott contestata rientra certamente nella appropriazione di “… cose, delle quali sia venuto in posse per errore altrui …”, originariamente disciplinata dall’art. 647, primo comma, n. 3 cod
oggi, come detto, depenalizzata per effetto del d. Igs. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, co 1, lett. e). Si è sul punto, la sentenza “Radu” ha osservato che: “… il testo della speciale incriminazione, salvo insignificanti variazioni lessicali, corrisponde a quello che si leggeva 420, prima parte, n. 3 e cpv., del codice Zanardelli. Ai fini del perfezionamento della fatti è dunque necessario che l’agente possieda, al momento del fatto, la cosa altrui; ciò che disting il delitto in questione dal furto è infatti il possesso lecito della cosa, ricevuta in forza astrattamente idoneo al suo trasferimento, mentre il furto presuppone l’impossessamento volontario mediante sottrazione al detentore. Il possesso, avuto ancora riguar all’appropriazione “minore”, deve avere ad oggetto “cose”; ma ben s’intende che l’appropriazione deve riguardare “denaro” o altre “cose mobili”. Così si esprime unanimemente la dottrina che è confrontata in forma sistematica con la formulazione dell’articolato, attribuendo signif omnicomprensivo al termine generico “cose”; valorizzando una accezione di “cosa” quale entità materiale individuata e suscettiva di detenzione, avente un qualsiasi valore, che la caratte come bene patrimoniale. Sulla specifica questione interpretativa si è pronunciata … questa Co (Sez. 2, n. 6951 del 22/01/2001, COGNOME, non mass.), affermando il principio di diritto sintetizzato dai redattori delle riviste di settore: il reato di appropriazione di «cose» avute per errore o per caso fortuito (art. 647, comma 1, n. 3, cod. pen.) è configurabile anche con rigu all’appropriazione di denaro, conformemente a quanto previsto dall’art. 646 c.p., rispett quale la norma in esame si pone in rapporto di specialità, a nulla rilevando che l’appropriazi del denaro sia invece espressamente prevista nel n. 1 del medesimo art. 647 cod. pen. Si legge in motivazione che la generica espressione “cose” usata dal legislatore al n. 3 dell’art. 647 pen., è suscettibile di avvincere alla tipicità descrittiva della fattispecie anche il dena specie del genere cose. Tale esegesi fonda peraltro anche sulla obiettiva difficoltà (non super in dottrina, tantomeno in giurisprudenza) di individuare una ratio, per così dire ellittica, nella esclusione del denaro dal novero delle “cose” suscettibili di appropriazione indebita (c.d. min determinata da errore. Il possesso deve essere, quindi, frutto dell’errore (spontaneo e non cer indotto, ravvisandosi altrimenti truffa) altrui, che può cadere sulla cosa (una cosa per un’ diversa per qualità o per maggiore quantità di quella dovuta: negli specifici termini si esprim in epoca davvero remota, Cass. 10 gennaio 1906, in Riv. Pen. LXIV, 689) o sulla persona dell’accipiens “. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
22. La medesima decisione ha, quindi, chiarito che: ” … se infine il disponente, ancorc titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, non vuole dare quel che in e non è dovuto, ma trasferisce ugualmente per mero errore sulla cosa (qualità o quantità) o sull persona dell’accípiens , è vero che manca il vincolo di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perché a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento. Il fatto tipico appropri resta integrato, giacché l’accipiens trattiene sine titulo e contro l’intima volontà del disponente, ma va qualificato ai sensi dell’art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., perché il trasferiment ricchezza è avvenuto per errore del disponente”. In tal caso, si prosegue, “… sussiste pert l’elemento specializzante atto a qualificare il fatto (sussistente) ai sensi dell’art. 64
comma, n. 3 cod. pen., reato oggi depenalizzato per effetto del d.l.vo. n. 7 del 15 gennaio 20 art. 1, comma 1, lett. e … “.
Orbene, entrambi i giudici del merito nella motivazione hanno descritto in modo puntuale sia la destinazione della somma di denaro, per errore, ad un soggetto piuttosto che a un altro sia i comportamenti successivi posti in essere dall’odierno ricorrente, pac documentati e non smentiti neanche dalla difesa, che dimostrano una chiara trasformazione per trasferimento e mutamento di titolarità della somma di denaro, per effetto dell’errore n disposizione del bonifico. Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte h evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora della condotta sia il denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo person specifica destinazione ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna (cfr., Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280465-01; Sez. n. 24857 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270092-01). Tale elemento non ricorre, nel caso di specie, in cui, come detto, è st riscontrato un trasferimento per errore mediante bonifici da parte della RAGIONE_SOCIALE
Ne consegue l’esclusione del contestato reato di appropriazione indebita, dovendo la condotta essere riqualificata nella fattispecie di cui all’art. 647, primo comma n. 3, cod. fatto non più previsto dalla legge come reato.
Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, rimanndo assorbite le altre questioni poste nell’ambito nell’unico articolato motivo di ricors
Consegue la revoca delle statuizioni civili, poiché, di regola, il giudice penale pronunciarsi sull’azione civile solo nell’ipotesi di sentenza di condanna e l’impugnazi dell’imputato – qui accolta – estende i suoi effetti alle statuizioni civili (Sez. 4, n 08/01/2019, ASL Modena, Rv. 275120-01). Nessuna somma per le spese di giudizio asseritamente sostenute viene riconosciuta e liquidata alla parte civile attesa la sua riconosc soccombenza.
P.Q.M.
Previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 647 cod. pen., annulla sen la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 Revoca le -1
Il Presidente