Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43844 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43844 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 20 dicembre 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Genova del 29 gennaio 2019, dichiarava COGNOME NOME responsabile ai soli effetti civili dell’ipotesi di cui all’art. 646 cod.pen. in luogo di quella di truffa ori contestata e lo condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. dovendo il ricorren essere ritenuto venditore di cosa propria e non altrui così che la mancata restituzione del somma ricevuta dall’acquirente non configurava il ritenuto reato di appropriazione indebita. I ogni caso il denaro risultava ricevuto senza alcuna destinazione specifica così che non poteva ritenersi essere destiNOME all’acquisto dell’auto da terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero correttamente la corte di appello ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del venditore di cosa di che si impossessi dell’importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito, viola attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa d proprietario al momento della consegna, atteso che tale somma di denaro è vincolata all’acquisito di un bene determiNOME e non rientra nella proprietà del venditore, che non può usufruirn liberamente, dovendola destinare al reperimento del bene posto in vendita, da trasferire immediatamente all’acquirente (Sez. 2 , n. 37820 del 26/11/2020, Rv. 280465 – 01). Peraltro quanto alla sussistenza di tale esatta condizione la sentenza impugnata richiama con precisione proprio la deposizione del ricorrente assunta nel corso del giudizio dal contenuto della qua ricava che le vetture destinate alla vendita erano ricevute da un fornitore terzo e sulla base detta precisa indicazione concludeva per la sussistenza dell’ipotesi di appropriazione indebita.
Sul punto, pertanto, il ricorso contesta una ricostruzione di fatto dettagliatamente ancora a precisi riferimenti istruttori di cui propone una ricostruzione alternativa non consenti anche smentita dalle stesse emergenze.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 settembre 2023