Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40363 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40363 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Barcellona Pozzo di Gotto DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 9 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che quale difensore di NOME chiede il rigetto del ricorso di COGNOME e come parte civile costituita deposita conclusioni e nota spese .
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che avEva assolto COGNOME NOME dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di COGNOME NOME NOME insussistenza del fatto e aveva affermato la responsabilità di quest’ultimo per i reati di truffa e appropriazione indebita nei confronti del predetto NOME NOME, contestati ai capi A e B della rubrica; la corte ha assolto NOME NOME reato di truffa e rideterminato la pena inflitta per il delitto di appropriazione indebita in danno di NOME e ha condannato
NOME NOME sotto il profilo civilistico a rifondere al COGNOME il danno derivante dall condotta contestata al capo C, dalla quale questi era stato assolto.
Avverso la detta sentenza propongono distinti ricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.COGNOME, condannato in ordine al delitto di appropriazione indebita per avere trattenuto somme di denaro liquidate in favore del suo cliente COGNOME, contestato al capo B, deduce, con unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 646 commi 1 e 3 cod.pen. e il travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva in quanto la corte di appello ha omesso di valutare un documento scritto acquisito in dibattimento e comprovante l’autorizzazione rilasciata da COGNOME al ricorrente per l’incasso delle spese legali e della percentuale sulle somme accreditate al NOME.
La Corte ha affermato che il rapporto tra difensore e cliente si basa su un mandato professionale in virtù del quale il professionista ha diritto a pretendere il pagamento della prestazione eseguita e ha sostenuto che l’avvocato non disponeva di alcun documento volto a far valere un eventuale diverso accordo sulla definizione del compenso, che doveva essere stipulato in forma scritta ad substantiam. La Corte tuttavia non ha considerato che agli atti vi è un documento denominato “autorizzazione all’incasso delle spese legali e della percentuale sul recupero e disposizioni di accreditamento” sottoscritto dal signor COGNOME, come stabilito dalla perizia grafica. Tale documento, unitamente all’emissione di regolare fattura di 10.000 C da parte del COGNOME, dimostra che l’imputato ha agito senza dolo e sulla base di un accordo scritto tra le parti sull’importo delle spese legali da versare al difensore, che non riteneva di appropriarsi di denaro altrui.
COGNOME NOME, quale responsabile civile in ordine alle condotte di cui al capo C, propone ricorso, deducendo:
3.1 vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ai soli effetti civili NOME in relazione ai fatti contestati al capo C come esercizio arbitrario, laddove le condotte minacciose del NOME sono state ritenute idonee a coartare la volontà del COGNOME, mentre questi non è mai stato condizionato dai comportamenti del NOME.
3.2 Con separato ricorso, depositato nella veste di parte civile costituita, COGNOME lamenta che l’imputato COGNOME sia stato assolto dal reato di trufra contestato al capo A, in quanto la condotta del predetto non può essere scissa in due fasi e i comportamenti truffaldini dell’imputato sono strettamente connessi all’appropriazione indebita.
La compagnia assicurativa aveva erogato la somma di oltre 17.000 C e al NOME è stata versata soltanto la somma di 7000 euro, in quanto NOME ha occultato al cliente la vera entità dell’importo ricevuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni che verranno esposte.
2.L’unico motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME è manifestamente infondato e generico.
Il fatto che ha dato origine al presente procedimento penale è pacifico: all’esito di un giudizio civile, conclusosi con un accordo extragiudiziale e transattivo, la compagnia assicurativa accreditava in favore del COGNOME, nella qualità di difensore di NOME COGNOME, la somma complessiva di oltre 17.000 C, di cui 2700 a titolo di onorari per l’attività professionale svolta; il difensore tratteneva la somma di 10.000 euro e consegnava al COGNOME solo circa 7000 euro.
Questa Corte di legittimità si è in più occasioni occupata di stabilire i criteri individuare la condotta appropriativa nell’ipotesi in cui il cliente trattenga le somme liquidate nel giudizio civile da controparte e comprensive and ‘e delle competenze professionali del difensore, con il precipuo incarico di versarle allo stesso.
E’ appena il caso di rammentare che i requisiti giuridici perché possa ritenersi configurabile il reato di cui all’art. 646 c.p., sono i seguenti: a) l’appartenenza dei ben oggetto di appropriazione, ad un terzo in virtù di un titolo giuridico; b) il possess legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; c) la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplic to al proprietario del bene, l’interversione del possesso ossia la sua volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso; d) l’ingiusto profitto. Infatti, la ratio dell’art. 646 c.p., “deve es individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa”( Cass. 11628/1989, RV 182001)
Nel caso di specie, il legale ricevendo da parte della compagnia assicurativa la liquidazione delle somme spettanti al proprio cliente, comprensive di quelle per il suo onorario, in forza di un mandato ricevuto dal NOME, ha trattenuto per sé un importo di gran lunga superiore a quanto indicato dalla compagnia assicurativa in quietanza.
Il ricorrente non contesta detta ricostruzione in punto di fatto, ma lamenta che la corte di merito avrebbe trascurato l’esistenza di un documento scritto, denominato “Autorizzazione all’incasso delle spese legali e della percentuale sul recupero e disposizioni di accreditamento”, sottoscritto dal C:oco, da cui emergerebbe la prova che era stata concordata per iscritto una diversa distribuzione degli importi liquidati dalla controparte e che l’AVV_NOTAIO non aveva alcuna volontà di appropriarsi del denaro del proprio cliente, ma aveva operato nell’ambito degli accordi intercorsi con il cliente.
Tale censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
La corte d’appello ha infatti osservato che l’imputato non ha esibito alcuna scrittura da cui emerga il diverso accordo sulla distribuzione degli importi intercorso con il suo cliente
e il documento indicato dal ricorrente si risolve in una mera delega alla riscossione e non supporta la prospettazione difensiva. In ogni caso la corte ha sottolineato che l’imputato non poteva ignorare l’illiceità di un accordo non scritto, secondo cui gli sarebbe spettato come compenso quanto liquidato in misura superiore ai 5.000 C, qualunque fossero gli importi liquidati.
La corte ha poi osservato che gli eventuali diversi accordi intercorsi tra avvocato e cliente sarebbero comunque stati espressamente vietati dal quarto comma dell’art. 13 della legge n. 247 del 2012, che ha stabilito il divieto di quelle pattuizioni in forza delle qu l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione e non una somma predeterminata, mentre COGNOME con un simile patto si sarebbe appropriato di una somma indeterminata che, nel caso di specie, risultava superiore a quanto consegnato al cliente.
Il collegio di secondo grado ha pertanto concluso che, anche a volere ritenere provata l’esistenza di uno specifico accordo intercorso tra il legale e il cliente, lo stesso no inciderebbe sul giudizio di colpevolezza, trattandosi comunque di un patto nullo e inidoneo a scriminare la condotta del difensore; né l’eventuale esistenza di detta clausola scritta escluderebbe il dolo dell’imputato in quanto, nella sua veste professionale, non poteva ignorarne la nullità e , di conseguenza, il carattere illecito della sua condotta. La fattura prodotta in giudizio dalla difesa del COGNOME, da cui risulta l’importo di 10.000 C a titolo di onorari, anziché supportare l’assunto difensivo, palesa che il ricorrente ha trattenuto una somma di gran lunga superiore a quella liquidata in suo favore da parte della compagnia assicurativa.
Non ricorre il supposto travisamento della prova per omissione e deve ritenersi incensurabile la motivazione resa dalla corte in quanto ha preso in considerazione la prospettazione difensiva e l’ha ritenuta inidonea a scagionare l’imputato; deve, di contro, osservarsi che il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte, sicchè la doglianza formulata con il ricorso non supera ill vaglio di ammissibilità.
Il ricorso di COGNOME nella veste di responsabile civile è manifestamente infondato poiché lamenta la inidoneità delle minacce pronunziate da esso ricorrente all’indirizzo del COGNOME e finalizzate a coartare la volontà di quest’ultimo e a condizionarne la libertà morale.
La corte ha motivatamente ritenuto che COGNOME abbia formulato esplicite minacce nei confronti del COGNOME con l’intento di ottenere la restituzione delle somme da questi trattenute, e ha richiamato al riguardo non soltanto le dichiarazioni della persona offesa ma anche quelle della teste NOME e le trascrizioni delle conversazioni tra presenti prodotte dallo stesso COGNOME, da cui emerge il tenore inequivoco delle minacce che appaiono idonee ad intimidire il loro destinatario, il quale infatti aveva sporto querela per essere tutelato rispetto al male prospettatoglli.
4.11 ricorso proposto da COGNOME nella veste di parte civile è inammissibile poiché censura la pronunzia assolutoria a favore di RAGIONE_SOCIALE in ordine al reato di truffa contestato al capo A dell’epigrafe, ma non invoca alcuna statuizione ai fini civili, né nell’esposizione dei motivi vi è un implicito riferimento alla conseguente condanna al risarcimento del danno cagionato al RAGIONE_SOCIALE.
Giova ricordare che l’impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali, limitando l’art. 576 cod. proc. pen. il potere di impugnazione della stessa ai capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento (Sez. 3, Sentenza n. 5860 del 12/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012 ) Rv. 252120 – 01)
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
In ragione della reciproca soccombenza, il collegio ritiene di compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Roma 4 luglio 2023