Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5678 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5678 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 3/6/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza RAGIONE_SOCIALE parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3 giugno 2025 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza in data 13 novembre 2023 del Tribunale di Sulmona ha rideterminato la liquidazione del danno da risarcire nei confronti della parte civile RAGIONE_SOCIALE, confermando nel resto la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen.) commesso in data 30 ottobre 2018.
In sintesi, si contesta all’imputato quale amministratore del RAGIONE_SOCIALE di essersi appropriato di somme di denaro RAGIONE_SOCIALE quali aveva il possesso in quanto ricevute dai condomini a titolo di contributi pro-quota alle spese condominiali.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
Deduce la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha rigettato i primi tre motivi di gravame senza rispondere alle deduzioni difensive.
In particolare, rileva la difesa di avere posto in discussione, sia nella fase dibattimentale che nel successivo atto di appello, l’eseguita perizia tecnico-contabile che non aveva valutato la documentazione prodotta dalla stessa difesa e che aveva anche
consegnato alla sopravvenuta amministratrice.
Sempre la difesa ha, poi, ricordato:
a) che le parti comuni condominiali venivano curate da sempre da tale NOME COGNOME;
che i bilanci dell’amministrazione condominiale erano sempre stati approvati fino al 31 dicembre 2016;
che le problematiche contabili hanno riguardato il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017;
che il perito avrebbe errato nei conteggi indicando un ammanco inesistente e non ha considerato la somma destinata al compenso annuale dell’amministratore;
che lo stesso perito non ha considerato le minute di cassa che il COGNOME mensilmente inviava via e-mail all’amministratore;
che, in sostanza, la omessa considerazione di tali elementi e le lacune metodologiche hanno portato il perito a giungere a considerazioni errate che a loro volto hanno inciso sulla corretta valutazione dei fatti da parte dei Giudici di merito.
2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione motivazione del risarcimento del danno non patrimoniale.
Deduce, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe operato correttamente allorquando ha indicato nella misura di 2.038,00 euro la voce del liquidato danno non patrimoniale non tenendo conto dei principi giurisprudenziali in materia secondo i quali il danno non patrimoniale ad un ente collettivo può essere liquidato solo in presenza di lesioni al diritto di esistenza, di identità, al nome, alla reputazione e all’immagine, con la conseguenza che tale danno non poteva essere liquidato in assenza di una specifica allegazione e prova da parte del condominio.
2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche atteso che la Corte territoriale non ha formulato, neppure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta o di particolare disvalore della personalità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata (pagg. 4 e 5) proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente ed in questa sede riproposti. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
La Corte di appello ha, infatti, debitamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile l’esito dell’elaborato peritale a discapito RAGIONE_SOCIALE confutazioni contenute nella consulenza di parte e RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere
trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all’odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. ‘doppia conforme” e cioŁ doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato Ł stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto RAGIONE_SOCIALE censure dell’appellante, Ł giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
2. Il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile.
Infatti, già il Tribunale aveva liquidato al condominio il danno non patrimoniale rilevando che la condotta illecita dell’imputato aveva comportato, al di là del profilo economico, disagi e disguidi nell’amministrazione condominiale.
A ciò si aggiunge che già all’esito del giudizio di primo grado l’ammontare del danno non patrimoniale era pienamente deducibile in quanto costituito dalla mera differenza aritmetica tra il danno patrimoniale individuato ed il danno complessivo liquidato, così a giungersi per detto danno non patrimoniale alla somma di 2.350,00 euro.
La Corte di appello, dopo avere ridotto l’ammontare del danno patrimoniale patito dal condominio, ha a sua volta indicato – riducendolo – in 2.038,00 euro il danno non patrimoniale ritenuto «configurabile nel caso di specie in conseguenza dell’essere stato il RAGIONE_SOCIALE destinatario di una condotta delittuosa, avendo inciso la medesima su una situazione della persona giuridica o dell’ente equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti quali Ł il diritto all’immagine».
Alla luce di quanto osservato e, in particolare della circostanza che già all’esito del giudizio di primo grado era intervenuta una liquidazione del danno non patrimoniale determinabile nel suo ammontare, sarebbe stato onere della difesa impugnare in modo specifico con l’atto di appello anche tale punto della decisione del Tribunale, cosa che non risulta avere fatto.
Ne consegue che il ricorso per cassazione in relazione a tale punto della decisione della decisione della Corte di appello Ł inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Per solo dovere di completezza, deve comunque ricordarsi che «In tema di
liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, Ł censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria» (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123 – 01), vizi di certo non ravvisabili nel caso in esame.
Il terzo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Il Tribunale era rimasto silente in relazione al mancato riconoscimento all’imputato RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, mentre la Corte di appello (pag. 6) ha evidenziato che «non Ł accoglibile la richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsiasi motivazione sul punto e non essendo sufficiente a tal fine la mancanza di precedenti penali a carico dell’imputato».
Nell’atto di appello la difesa si era limitata ad invocare genericamente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE predette circostanze attenuanti richiamando il «tenore lieve del fatto».
Ritiene il Collegio che la Corte di appello ha correttamente operato nel momento in cui ha affermato l’assenza di indicazione nell’atto di gravame – da intendersi come genericità del motivo di appello – sulle ragioni per le quali le predette circostanze avrebbero dovuto essere riconosciute con ciò facendo corretta applicazione del principio secondo il quale «Il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non Ł piø sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
Sul punto Ł anche il caso di ricordare che quanto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054).
In sostanza, la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante Ł soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 04/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME