Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11609 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11609 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 07/03/2023 della C:orte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile, siccome tardivo, l’atto di appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, depositata con motivazione contestuale il 2 marzo 2020.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME, mediante il proprio difensore’ deducendo un unico motivo di impugnazione.
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Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., atteso che l’atto di appello sarebbe tempestivo siccome inviato a mezzo raccomandata in data 17.3.2017, laddove la data del 18 marzo 2020, valorizzata dalla corte di appello, corrisponderebbe solo alla data di ricezione del plico.
Il ricorso è fondato, atteso che l’atto di appello è tempestivo siccome inviato l’ultimo giorno utile, il 17.3.2020, in conformità con l’indirizzo per cu in tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, se l’atto è presentato a mezzo del servizio postale, deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata. (Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016 Rv. 267732 – 01).
Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso il 10/01/2024.