Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42683 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42683 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in GAMBIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/2/2023 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione e rimessione in termini avanzata nell’interesse di NOME, il quale lamentava di avere proposto appello avverso la sentenza n. 947/2021 del Tribunale di Bari, a mezzo Pec in data 23/3/2021 contenente l’atto di impugnazione, nuovamente inviata il giorno successivo.
Ha osservato il giudice dell’esecuzione che l’istanza difensiva era generica e non documentata; per converso, l’ufficio di primo grado aveva inviato una mail al difensore, datata 24/3/2021, in cui segnalava il mancato pervenimento dell’allegato, senza che a tale avviso fosse seguita ulteriore attività difensiva.
Si concludeva per la mancata dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore, elementi legittimanti l’operatività dell’istituto della restituzione termini disciplinato dall’art. 175 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, lamentando travisamento della prova, risultante dal passo del provvedimento reiettivo che deduceva l’assenza di documentazione della tempestiva proposizione dell’appello: invero, all’istanza di sospensione dell’esecuzione e rimessione in termini indirizzata al giudice dell’esecuzione era stata allegata la prova sia del primo invio dell’atto di appello – effettuato in data 23/3/2021, ore 20.39 (allegato 1) – sia la ricevuta d consegna del secondo invio, effettuato in data 24/3/2021, ore 9.54 (allegato 2), specificando che il secondo invio era stato fatto successivamente alla segnalazione ricevuta dalla Cancelleria il 24/3/2021, alle ore 9.46.
2.1. Il termine per impugnare scadeva il 25/3/2021, trattandosi di sentenza a motivazione contestuale pubblicata il 10/3/2021: pertanto, sia il primo che il secondo invio erano stati tempestivi, a riprova dell’assoluta assenza di inerzia e negligenza nel deposito dell’atto di appello. Infatti, il secondo inv era stato effettuato dopo avere ricevuto sollecitazione dalla Cancelleria, e la prova del tempestivo invio del gravame, secondo le indicazioni fornite dal DGSIA, risulta per tabulas ed è stata fornita al giudice nei termini previsti dall’art. 175 cod. proc. pen.
È stata altresì data prova della effettiva trasmissione ai competente ufficio di primo grado del file dell’atto di appello allegato alla e-mail del 24/3/2021 ore 9.54, come riporta la dicitura “appello NOME 1458 19 Trib.pilf.p7m” costituente il nome del file allegato.
2.2. Il ricorrente rivendica la corretta gestione del caso fortuito, sc da cause non addebitabili né all’imputato né alla difesa, e costituito dal m scarico dell’allegato regolarmente inviato.
Tempestivamente la difesa del NOME aveva ovviato all’inconveniente segnalato dalla Cancelleria, né il giudice dell’esecuzione ha specificato ulteriore prova si sarebbe dovuta offrire per dimostrare il caso fortuito.
Si sottolinea infine che la proposizione dell’istanza di restituzi termini prima di ricevere l’ordine di esecuzione dà piena conferma della bu fede dell’imputato e della totale assenza di fini dilatori nella presen dell’istanza in esame.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisito scritta in cui rileva che i dati risultanti dalla documentazione prodotta avva l’assunto difensivo secondo cui l’appello sarebbe stato proposto tempestivame nel caso di specie, e non sarebbe stato inserito agli atti per mero errore.
Pertanto, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato, con le seguenti specificazioni.
1.1. Va preliminarmente operata la riqualificazione della domanda, ch – alla stregua degli elementi in atti – non è definibile come rirnessione in posto che dalla documentazione esibita dalla difesa risulta che l’atto di app stato allegato alle mail inviate via Pec in data 23/3/2021, ore 20,39, e il giorn dopo, 24/3/2021, ore 9.54, in termini per la proposizione dell’impugnazione.
La domanda è dunque rivolta all’accertamento della non esecutività de provvedimento, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., e in tali termin essere valutata dal giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2 Kolaj, Rv. 284678).
1.2. A tale stregua, si osserva che la difesa ricorrente ha esibito mentazione dell’invio della mail del 23/3/2021, contenente l’allegato costituito dall’appello del COGNOME, nonché di una ulteriore mail del 24/3/2021, ore 9.54, successiva a quella della Cancelleria in pari data, ore 9.46, con testo ” arrivato nulla”. Tale seconda mail è anche corredata della ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione, a fugare ogni dubbio in ordine ad successiva inerzia o acquiescenza dell’appellante.
1.3. In tali termini, in caso di decreto penale di c:ondanna, si pronunciata questa Corte di legittimità: «è illegittimo il provvedimento con c giudice dell’esecuzione, richiesto di declaratoria di non esecutività di d
penale di condanna, siccome ritualmente opposto con presentazione del relativo atto nella cancelleria di giudice diverso da quello dell’opposizione, che ne abbia rilasciato attestazione, rigetti l’istanza sul rilievo della non equipollenza quest’ultima all’atto di opposizione, dichiaratamente mai pervenuto all’ufficio del giudice competente a definirla, non potendosi far gravare sul soggetto impugnante alcun onere di controllo sull’operato degli uffici addetti alla ricezione delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 25482 del 05/03/2009, Rubicondo, Rv. 244154).
Pertanto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione affinché accerti l’effettiva trasmissione dell’atto di appell e in caso positivo dichiari la non raggiunta definitività della sentenza, con i provvedimenti conseguenti.
PQM
. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.
Così deciso il giorno 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente