Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37463 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza 20/5/2024 del Tribunale di Milano
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 maggio 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di
NOME COGNOME, con cui era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata all’indagato.
Il Tribunale, premesso che il comma 6 dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, da ultimo prorogato con D.L. 22 giugno 2023, n. 75, prevede che l’atto di impugnazione può essere validamente proposto anche tramite inoltro all’indirizzo pec del Tribunale di cui all’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., purché esso sia (comma 3) sottoscritto digitalmente dal difensore secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 1, ha rilevato che l’atto di impugnazione difettava della sottoscrizione digitale del difensore. Il che comportava l’inammissibilità dell’impugnazione, come previsto dal comma 7 lettera a) dell’art. 87-bis cit.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l’impugnazione, trasmessa con pec il 17 maggio 2024, fosse sprovvista della richiesta firma digitale. In particolare, il difensore ha sottolineato che i maggio 2024 alle 17:06 aveva inviato, in virtù della disciplina transitoria di cu all’art. 87-bis d.lgs n. 152/2022, dal proprio indirizzo PEC una comunicazione di posta certificata all’indirizzo deputato alla ricezione degli atti da deposita presso la cancelleria della Sezione XII penale del Tribunale di Milano. La PEC conteneva nel proprio corpo un messaggio di trasmissione e due allegati: il primo allegato era un file del tipo .pdf, denominato “NOME 20240517 appello avverso rigetto revoca misura cautelare.pdf”; il secondo era un file del tipo .p7m, denominato “NOME 20240517 appello avverso rigetto revoca misura cautelare.pdf.p7m”, La PEC inviata alle 17:06 del 17 maggio non conteneva, però, la copia dell’atto impugnato, pur correttamente indicato nel ricorso. Al fine di agevolare e facilitare la comprensione dell’impugnazione, alle 17:27 sempre del 17 maggio 2024, il difensore aveva inviato una seconda PEC, anch’essa regolarmente creata dal mittente e ricevuta dal destinatario, come attestano le ricevute di consegna ed accettazione allegate. Nel testo di questa seconda PEC il difensore aveva segnalato che «il presente atto annulla e sostituisce il precedente invio per errore carente degli allegati». La seconda PEC conteneva: l’atto di impugnazione in formato .pdf; l’atto di impugnazione in formato .p7m; gli allegati all’impugnazione.pdf; gli allegat all’impugnazione.pdf.p7m. L’ordinanza impugnata non avrebbe fatto alcun riferimento alla seconda PEC e dalla verifica dell’impugnazione effettuata sia mediante il programma “GoSign Desktop” che con il programma “Aruba Sign” si evincerebbe che la firma digitale apposta sull’atto di appello è valida e munita di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
valore legale. Di contro, il funzionario della cancelleria, come accertato dal difensore recatosi personalmente negli uffici del Tribunale, al fine di verificare l firma digitale apposta all’atto, invece di analizzare l’impugnazione, avrebbe erroneamente analizzato il file *.dat, generato dal sistema con la trasmissione della PEC. Il difensore ha altresì dedotto vizi della motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare quanto al pericolo di fuga e a quelli di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio e ha chiesto di decidere nel merito il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta dal difensore e, segnatamente, dalle ricevute di consegna e accettazione degli atti (le impugnazioni erano state presentate prima senza il provvedimento impugnato, poi con il provvedimento e previo annullamento del precedente invio) si evince che il ricorrente aveva trasmesso via PEC l’atto di appello sia con estensione .pdf che con estensione .pdf.p7m.
Deve precisarsi al riguardo che un file pdf.p7m è notoriamente un file firmato digitalmente, che può essere un documento di testo, un foglio elettronico, un’immagine, una fattura elettronica o un qualunque altro tipo di documento informatico sul quale, tramite un procedimento elettronico, è stata apposta una firma digitale.
Come già ritenuto da questa Corte, può affermarsi, in via generale, che, ai fini della verifica della sussistenza della firma digitale di un atto di impugnazione non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il abbia estensione pdf.p7m. (Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Colancecchi, Rv. 285483 – 01; Sez. 6, n. 19273 del 20/04/2022, Sun Liazhou, Rv. 283160 01).
Alla luce di quanto precede è evidente che, nel caso in esame, è errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto, contenente, invece, una valida sottoscrizione, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore