Appello via PEC: L’Errore sull’Indirizzo Costa Caro. Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Con la crescente digitalizzazione della giustizia, il corretto utilizzo degli strumenti telematici diventa fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 16284/2024, ribadisce un principio cruciale: l’errore nell’indirizzo del destinatario di un appello via PEC ne determina la radicale inammissibilità, senza possibilità di sanatoria. Questa decisione offre spunti importanti sulla precisione richiesta agli operatori del diritto nell’era del processo telematico.
I Fatti del Caso: Un Appello Digitale Inviato all’Indirizzo Sbagliato
La vicenda ha origine da una decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato inammissibile un atto di appello. Il motivo? L’atto era stato trasmesso telematicamente a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) diverso da quello ufficialmente designato per il deposito degli atti penali presso quell’ufficio giudiziario, secondo i provvedimenti della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia.
Contro tale decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo una violazione del cosiddetto principio del favor impugnationis. Secondo la difesa, si sarebbe dovuta preferire un’interpretazione che salvasse l’atto, garantendo il diritto di impugnazione, nonostante l’errore formale.
La Decisione della Cassazione sull’Appello via PEC
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione del Tribunale, stabilendo che le regole per il deposito telematico degli atti sono tassative e non ammettono deroghe.
L’invio dell’impugnazione a un indirizzo PEC non autorizzato equivale a un deposito mai avvenuto presso l’ufficio competente. Di conseguenza, l’atto non può essere considerato valido e il giudice non può procedere al suo esame nel merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano il processo penale telematico. La normativa, in particolare l’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, prevede che gli indirizzi PEC per il deposito degli atti siano stabiliti da specifici provvedimenti ministeriali. Questi indirizzi sono gli unici canali validi per garantire la certezza della ricezione e la corretta gestione del flusso documentale all’interno degli uffici giudiziari.
Secondo gli Ermellini, l’errore commesso dal difensore non costituisce un mero vizio formale sanabile o un dubbio interpretativo. Si tratta, invece, di un errore procedurale grave che impedisce la stessa costituzione del rapporto processuale di impugnazione. Per questo motivo, non è possibile invocare il principio del favor impugnationis, che si applica solo in situazioni di incertezza normativa o interpretativa, e non di fronte a un errore materiale pacifico.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 48804/2023), consolidando l’orientamento secondo cui la precisione nell’utilizzo dei canali telematici ufficiali è un requisito di ammissibilità imprescindibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Avvocati e Cittadini
Questa ordinanza lancia un messaggio chiaro a tutti gli operatori del diritto: nel processo telematico, la diligenza deve essere massima. La scelta del corretto indirizzo PEC non è un dettaglio trascurabile, ma un requisito fondamentale per la validità dell’atto. Un errore in questa fase può avere conseguenze irrimediabili, come la perdita del diritto di impugnare una sentenza.
La declaratoria di inammissibilità, inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro). La decisione sottolinea quindi che la transizione al digitale impone un aggiornamento costante e un’attenzione meticolosa alle procedure, poiché la giustizia telematica, pur offrendo efficienza, non tollera imprecisioni.
È valido un appello penale inviato a un indirizzo PEC qualsiasi dell’ufficio giudiziario?
No. L’ordinanza chiarisce che l’appello è inammissibile se inviato a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente indicato nei provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia.
Se sbaglio l’indirizzo PEC per l’invio di un’impugnazione, posso invocare il principio del favor impugnationis per salvarla?
No. Secondo la Corte, l’invio a un indirizzo non corretto non è un dubbio interpretativo, ma un errore procedurale chiaro che porta all’inammissibilità dell’atto, rendendo inapplicabile il principio del favor impugnationis.
Quali sono le conseguenze se il mio ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, avverso la sentenza n. 461/2023 resa, dal medesimo Tribunale, in data 11 ottobre 2023 e depositata in data 12 ottobre 2023, in quanto l’atto di gravame risultava trasmesso in data 25 novembre 2023 ad un indirizzo PEC diverso da quello individuato dal Provvedimento del D.G.S.I.A.
Ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione ed inosservanza RAGIONE_SOCIALE legge penale processuale in relazione al c.d. principio del favor impugnationis, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione concernente la statuizione di inammissibilità dell’atto di appello.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato: l’impugnazione di merito avverso la sentenza sopraindicata venne infatti trasmessa in via telematica a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l’ufficio giudiziar discorso, dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE informativi e automatizzati del RAGIONE_SOCIALE; del tutto correttamente pertanto l’impugnazione è stata ritenuta inammissibile (v. sez. 4, n. 48804 del 14/11/20923 , Ciattaglia, Rv. 285399 che ha sancito il principio per cui in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE informativi automatizzati di cu all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente