Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26201 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26201 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SURBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo]
1 udito il difensorel
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 ottobre 2022, il Tribunale di Trapani, ritenuta la recidiva infraquinquennale, condannava NOME COGNOME alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per aver violato, il 5 maggio 2018, una prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Alcamo (reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011).
L’imputato proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Palermo, che lo rigettava con sentenza del 12 luglio 2023.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. e dell’art. 6 Convenzione EDU. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello, affermando che essa è stata emessa durante un periodo di impedimento dell’imputato. Espone che egli, citato a giudizio il 30 marzo 2023 in stato di libertà, era stato poi tratto in arrest per altra causa il 26 giugno 2023 ed era detenuto presso la Casa circondariale di Trapani quando la Corte di appello lo considerò assente, al momento della pronuncia della sentenza di appello. Afferma che l’impedimento era stato comunicato alla Corte di appello di Palermo prima della pronuncia della sentenza; che non vi era stata rinuncia alla presenza dell’imputato; che non era stata disposta la sua traduzione per l’udienza.
Il ricorrente ritiene che la sentenza di appello sia stata emessa in violazione delle norme che assicurano il diritto dell’imputato alla presenza e alla difesa e che la decisione sia viziata, poiché aAVV_NOTAIOata al termine di procedimento celebrato in assenza dell’imputato che, in realtà, era detenuto e quindi impedito a presenziare, come era stato comunicato alla Corte di appello. L’impossibilità dell’imputato a presenziare, sopravvenuta alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza del giudizio d’appello, avrebbe dovuto, invece, precludere la celebrazione di tale grado di giudizio in assenza dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev’essere formulata la richiesta di discussione orale dell’appello, ai sensi dell’art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione in forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell’imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, Sentenza n. 3 del 21/09/2023, dep. 2024, Rv. 285696 – 01).
1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio, poiché dagli atti emerge che il contraddittorio si era regolarmente instaurato con la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, e che – in relazione all’udienza del 12 luglio 2023, nella quale il processo di appello venne definito con l’emissione della sentenza ora impugnata – non fu formulata alcuna richiesta di trattazione orale.
In riferimento alla comunicazione della difesa dell’imputato datata 7 luglio 2023, secondo la quale l’imputato era detenuto dal 26 giugno 2023, il Presidente della Quinta Sezione penale della Corte di appello di Palermo, con atto redatto in calce alla stessa comunicazione il 12 luglio 2023, riconobbe, infatti, che non vi era luogo a provvedere, non essendo stata formulata richiesta di trattazione orale.
Il processo, quindi, venne regolarmente trattato dalla Corte di appello di Palermo in forma scritta, ai sensi dell’art. 23-bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la cui applicazione è stata prorogata, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, in forza dell’art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, conv., con modif., dalla I. 23 febbraio 2024, n. 18.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2024.